Data: 05/01/2018 16:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Spesso, quando si sente parlare di pignoramento, si sente parlare anche di cd. minimo vitale. Si tratta, in sostanza, di una somma che non può essere toccata in nessun modo dal creditore e che garantisce il soddisfacimento dei bisogni primari dell'individuo.

Di conseguenza, chi subisce il pignoramento dello stipendio tende subito a porsi questa domanda: ho diritto a un minimo vitale che il mio creditore non può pignorare?

Minimo vitale: escluso per il pignoramento dello stipendio

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Purtroppo in questo caso la risposta è no.

Infatti, il minimo vitale è previsto dalla legge solo ed esclusivamente per il pignoramento della pensione, mentre non interessa gli stipendi che, tuttavia, possono essere aggrediti nel rispetto di altri importanti limiti. Ma procediamo con ordine.

Il minimo vitale per le pensioni

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Con esclusivo riferimento alle somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, l'articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce l'impignorabilità per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. Tale somma, per il 2018, è pari a 679,50 euro (453 euro + 1/2).

Il pignoramento, quindi, può riguardare solo la parte eccedente tale ammontare, peraltro non per l'intero ma nei limiti del quinto.

I limiti al pignoramento dello stipendio

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Sebbene per lo stipendio il minimo vitale non sia previsto, i lavoratori possono comunque contare sulla limitazione del quinto dell'importo (totale) dello stipendio netto, oltre il quale il pignoramento non può estendersi. Se quindi lo stipendio netto è pari a 1.000 euro, si potranno pignorare mensilmente solo 200 euro.

Inoltre, il pignoramento dello stipendio per simultaneo concorso di cause diverse non può estendersi oltre la metà del suo ammontare, mentre, se si tratta di crediti alimentari, le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego possono essere pignorate nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da questi delegato.

Tali ulteriori limitazioni si applicano anche alle pensioni, ma sempre per la parte eccedente il minimo vitale.

Per approfondimenti Pignoramento dello stipendio: guida e fac-simile


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