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Data: 06/01/2018 17:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – In materia di pignoramento dello stipendio, l'anno appena iniziato non porta con sé delle nuove regole, che sono ancora quelle fissate quasi tre anni fa e che continuano a trovare la loro fonte nell'articolo 545 del codice di procedura civile. Come ogni anno, però, tali regole subiscono le conseguenze dell'aggiornamento dell'importo dell'assegno sociale e, quindi, per i debitori che stanno subendo un procedimento esecutivo che aggredisce il loro stipendio, qualcosa cambia, anche se di poco. Pignoramento, nessuna novità per gli stipendi non accreditatiIl cambiamento, nel dettaglio, non interessa in alcun modo gli stipendi non ancora accreditati al lavoratore che, anche quest'anno, potranno essere pignorati nel limite massimo del quinto dello stipendio netto. In altre parole, anche nel 2018 chi percepisce, ad esempio, uno stipendio netto pari a 1.000,00 euro potrà subire una trattenuta da destinare mensilmente al proprio creditore pari a massimo 200,00 euro. Pignoramento, adeguamento in caso di stipendi accreditatiQuel che cambia è l'importo che può essere aggredito in caso di somme ricevute a titolo di stipendio dal debitore e già accreditate nel suo conto bancario o postale. Con riferimento a tali giacenze, infatti, il codice di rito stabilisce che il pignoramento può riguardare solo ed esclusivamente gli importi eccedenti il triplo dell'assegno sociale. Come noto, tale ultimo emolumento varia pressoché ogni anno, sebbene in maniera tendenzialmente irrisoria, e tanto è avvenuto anche per il 2018: a fronte di un assegno sociale mensile pari a 448,07 euro fissato per il 2017, nel nuovo anno tale importo è pari a 453,00 euro. In altre parole, le somme dovute a titolo di stipendio al debitore e già accreditategli potranno essere pignorate nel 2018 solo oltre la soglia di 1.359,00 euro (453,00 x 3). Se quindi la giacenza è ad esempio pari a 5.000,00 euro, il creditore potrà aggredirla esclusivamente entro il limite di 3.641,00 euro. Lo stesso discorso vale anche per le somme accreditate derivanti da salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (comprese quelle dovute a causa di licenziamento), pensione, indennità che tengono luogo di pensione, assegni di quiescenza. Vai alla guida: "Pignoramento dello stipendio: guida e fac-simile" |
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