Data: 08/01/2018 17:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli - La giurisprudenza sull'assegno circolare, negli anni, ha assunto un ruolo via via sempre più importante nella delineazione dei confini di tale mezzo di pagamento, nella definizione delle ipotesi di responsabilità che possono derivare dal suo utilizzo e nella specificazione dei diversi aspetti della sua disciplina.

Responsabilità della banca

Con la sentenza numero 6560 del 5 aprile 2016, ad esempio, la prima sezione civile della Corte di cassazione si è confrontata con la questione della responsabilità gravante sulla banca negoziatrice, anche in caso di condotta incolpevole, per aver consentito al non titolare la riscossione dell'importo di un assegno circolare. In particolare, per i giudici, tale speciale responsabilità non trova applicazione nel caso in cui la banca trattaria agisca nei confronti della banca negoziatrice girataria per l'incasso ma rileva esclusivamente nei rapporti tra la banca che ha consentito erroneamente la riscossione e l'intestatario effettivo dell'assegno. Nel primo caso, invece, è imprescindibile accertare l'eventuale condotta colpevole della negoziatrice girataria.

Sempre con riferimento alla responsabilità della banca, è interessante poi la sentenza numero 11119/2013 della terza sezione civile della Cassazione, che ha chiarito quale è la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione extracontrattuale proposta autonomamente da una banca che ha emesso un assegno circolare senza apporvi la clausola di non trasferibilità nei confronti della banca presso la quale il titolo, trafugato, era stato negoziato illecitamente. In particolare, in tale pronuncia si è precisato che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre o dal giorno in cui la prima banca ha effettuato il pagamento in favore di chi intendeva servirsi dell'assegno o dal giorno in cui essa è stata condannata al pagamento.

Accredito dell'assegno circolare a un solo cointestatario

Dalla sentenza di legittimità numero 15069/2017 si apprende, poi, che se il banchiere accredita l'importo di un assegno circolare a un solo cointestatario di un conto corrente cointestato, lo stesso deve risarcire il beneficiario pretermesso del danno subito per la perdita del diritto a ricevere l'incasso pro quota. Resta comunque salvo il caso in cui la banca riesca a dimostrare che tale danno sia stato successivamente eliso per fatti sopravvenuti.

Natura della responsabilità della banca negoziatrice

Con la sentenza numero 25725/2008, la Corte di cassazione insegna poi che la banca negoziatrice che consente l'incasso di un assegno circolare munito di clausola di non trasferibilità a un soggetto diverso dal beneficiario risponde nei confronti di tutti i danneggiati a titolo contrattuale. La prescrizione dell'azione di risarcimento eventualmente proposta, quindi, è quella decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile.

L'assegno circolare nelle gare pubbliche

È invece il Consiglio di Stato a dirci, con la sentenza numero 5554 del 7 dicembre 2015, che per la prestazione della cauzione provvisoria richiesta nelle gare pubbliche la presentazione di un assegno circolare deve ritenersi legittima. Per la quinta sezione, infatti, non bisogna dimenticare che tale strumento è un mezzo ordinario di pagamento delle obbligazioni pecuniarie, ma non solo: esso integra il versamento in numerario dell'importo dovuto da chi lo presenta.

Rifiuto del pagamento da parte del creditore

Con la sentenza numero 26543 del 17 dicembre 2014, la terza sezione civile della Corte di cassazione ha chiarito che il creditore può rifiutare il pagamento dal suo debitore avvenuto con sistema diverso dalla moneta avente corso legale nello Stato o dall'assegno circolare (come ad esempio quello avvenuto mediante assegno bancario), solo per giustificato motivo se viene in ogni caso assicurata la disponibilità della somma dovuta. In caso contrario, il suo rifiuto di ricevere il pagamento deve essere inteso come comportamento contrario a correttezza e buona fede.

In generale va comunque detto (e sul punto vedi, ex multis, Cass. n. 21844/2013 e Cass. n. 13186/2011) che il debitore di un'obbligazione pecuniaria di importo inferiore a Euro 12.500 o per la quale la legge non imponga una modalità diversa di pagamento ha la facoltà di scegliere se pagare o con moneta avente corso legale nello Stato o con consegna di assegno circolare.

Nel primo caso, il creditore non può mai rifiutare il pagamento, nel secondo caso può farlo solo per giustificato motivo (che deve essere valutato sulla base delle regole della correttezza e della buona fede oggettiva). La diversa scelta comporta conseguenze anche sul momento dell'estinzione dell'obbligazione con effetto liberatorio, che nel primo caso coincide con la consegna della moneta mentre nel secondo caso coincide con l'acquisto della disponibilità giuridica della somma da parte del creditore, con conseguente rischio di inconvertibilità dell'assegno gravante esclusivamente sul debitore (vedi anche Cassazione civile, sez. III, 10/03/2008, n. 6291).

Su tale ultimo punto, il Tribunale di Nola ha chiarito che il debitore è quindi gravato dell'onere di provare che la somma sia stata effettivamente incassata e che tale onere può essere agevolmente adempiuto richiedendo all'istituto di credito la documentazione attestante l'avvenuto pagamento (v. Tribunale Nola, sez. II, 06/05/2011).

L'assegno circolare richiesto dal fallito

Il Tribunale di Savona, con pronuncia del 27 marzo 2013, ha invece precisato cosa accade in caso di emissione di assegno circolare su richiesta di una persona che sia già stata dichiarata fallita.

In particolare, si è precisato che affinché tale atto sia dichiarato inefficace o siano dichiarati tali quelli che determinano la circolazione successiva del titolo di credito, compiuti in pagamento di un credito o di un debito del fallito, è necessario che il curatore fallimentare promuova un'apposita azione. L'inefficacia prevista dall'articolo 44 della legge fallimentare, infatti, è un'inefficacia relativa.

Se tale azione manca, come ulteriormente chiarito dalla sentenza numero 17310/2009 della Corte di cassazione, per la banca non è possibile invocare l'inopponibilità dei trasferimenti per girata del titolo alla procedura concorsuale: l'istituto di credito che emette un assegno circolare infatti, da un lato, adempie a un'obbligazione di provvista nei confronti del richiedente e, dall'altro e contestualmente, assume un'obbligazione cambiaria nei confronti di chiunque risulterà legittimo portatore del titolo.

Processo penale e assegno circolare

Nell'ambito del procedimento penale, rileva la sentenza numero 2974/2015 del Tribunale di Napoli, che ha chiarito che l'imputato di appropriazione indebita aggravata che depositi in prima udienza un assegno circolare pari alla cifra contestata oggetto di appropriazione non pone in essere un'azione che risulta rilevante ai fini dell'accertamento degli elementi costitutivi del reato. Per la consumazione dell'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 646 del codice penale, infatti, assume rilevanza il primo atto di illecita disposizione del bene altrui. Il deposito dell'assegno circolare, casomai, può incidere sul risarcimento del danno e sulla valutazione della pena da applicare in concreto.

Sempre in materia penale è interessante, poi, quanto chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 20952 del 13 maggio 2009, ovverosia che il cancelliere che riceve, in applicazione di una prassi conforme, un assegno circolare intestato alla pretura per il pagamento di somme versate a titolo di pene pecuniarie o spese processuali e se ne appropria invece di farlo pervenire all'ufficio del registro pone in essere una condotta riconducibile al delitto di peculato. Per i giudici, infatti, le ragioni di ufficio o di servizio non coincidono necessariamente con le competenze funzionali specifiche del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio ma hanno come esclusivo riferimento l'esistenza di un rapporto in forza del quale, anche solo per prassi, un soggetto si inserisce di fatto, in ragione delle proprie pubbliche funzioni o del proprio servizio, nel maneggio o nella disponibilità materiale del bene.

Leggi anche:

- La guida L'Assegno circolare

- Assegno circolare: raccolta di articoli e sentenze


Tutte le notizie