Data: 09/01/2018 12:41:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – L'infermiere che omette di avvertire il medico del peggioramento delle condizioni del paziente pur essendosi accorto della criticità della situazione, commette reato ed è chiamato a rispondere penalmente per omicidio colposo, se il ricoverato poi decede.

La posizione di garanzia dell'infermiere

La Suprema Corte, nella sentenza numero 5 del 2 gennaio 2018 (qui sotto allegata), si è infatti soffermata sul fondamento della responsabilità di tipo omissivo dell'infermiere, che deriva dalla specifica posizione di garanzia che tale soggetto assume nei confronti del paziente e che è del tutto autonoma rispetto a quella assunta dal medico.

Il fondamento di tale posizione di garanzia, per i giudici, va ravvisato "nell'autonoma professionalità dell'infermiere quale soggetto che svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo onerato di vigilare sul decorso post-operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l'intervento del medico".

L'infermiere, insomma, più che un semplice "ausiliario del medico" deve essere considerato come un vero e proprio "professionista sanitario", sul quale confluiscono rilevanti responsabilità.

La vicenda

Nel caso di specie, la controversia era originata dal decesso di un paziente a seguito della crisi ipotensiva accusata dopo un intervento chirurgico.

L'infermiere, che si era accorto del peggioramento delle condizioni dell'uomo, aveva omesso di avvertire il dottore e il quadro clinico era quindi irrimediabilmente degenerato.

Dopo la condanna di primo grado inflitta all'infermiere, la Corte d'appello aveva dichiarato non doversi procedere perché il delitto ascritto era estinto per intervenuta prescrizione, confermando tuttavia le statuizioni civili.

Dinanzi all'impugnazione dell'uomo, la Cassazione non ha potuto che confermare l'iter logico-motivazionale seguito dai giudici del merito: l'infermiere, omettendo di chiamare immediatamente il medico nonostante le condizioni del paziente, si è reso responsabile di una gravissima omissione.

La sola prescrizione lo salva dalle conseguenze penali della sua condotta, fermi restando i risvolti civilistici.


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