Data: 21/01/2018 14:00:00 - Autore: Giampaolo Morini

Avv. Giampaolo Morini - Mentre per il testamento pubblico e di quello speciale, è prevista solo la loro trasmissione alla cancelleria del Tribunale (art. 622 c.c.) e la comunicazione ai designati (art. 623 c.c.), per il testamento olografo e quello segreto sono dedicati gli artt. dal 620 al 623 c.c.

Testamento olografo: la pubblicazione

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La pubblicazione del testamento, olografo o segreto, è un unico istituto formato da più fasi:

1. la pubblicazione della scheda olografa e di quella segreta presso il notaio, ai sensi degli artt. 620 e 621 c.c.;

2. la trasmissione alla cancelleria del Tribunale per l'iscrizione nel registro, ex art. 622 c.c., e la contestuale comunicazione agli eredi e legittimari, ex art. 623 c.c.;

3. l'iscrizione, infine, nel Registro dei testamenti tenuto presso il Ministero di grazia e Giustizia[1].

La pubblicazione ha esclusivamente funzione di pubblicità – notizia ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e non rende il testamento né un atto pubblico né un titolo esecutivo[2]. La pubblicazione, rappresenta una formalità estrinseca al testamento dunque, la sua mancanza non incide né sulla validità della scheda, né sulla sua efficacia[3].

Lo scopo della pubblicazione

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Il testamento è un atto non recettizio e diviene irrevocabile con la morte del testatore. Con la possibilità è data, appunto, dalla pubblicazione – e dalla registrazione – dello stesso testamento si realizza l'interesse di portare a conoscenza di tutti gli interessati le disposizioni ivi contenute[4] . La dichiarazione di ultima volontà è considerata compiuta e perfetta al momento della sua formazione e produce i suoi effetti al momento della morte del testatore, ovunque si trovi[5]. Sono dunque ravvisabili due contrapposti interessi, quello di mantenere il segreto testamentario durante il corso della vita del testatore , e quello diretto alla diffusione delle sue ultime volontà, al momento dell'apertura della successione, momento in cui sono divenute immodificabili. La pubblicazione, è ritenuto atto accertativo, in definitiva, la pubblicazione del testamento serve a rendere pubbliche di fronte ai terzi le disposizioni stesse, consentendo la trascrizione nei registri immobiliari dei legati immobiliari, la voltura in catasto e la possibilità che chiunque ne possa estrarre copia, oltre che a costituire un titolo necessario per l'esecuzione coattiva delle disposizioni testamentarie. Per il testamento olografo è esclusa la strumentalità della pubblicazione rispetto alla esecuzione in quanto lo scopo della pubblicazione si ricollega all'esigenza di far conoscere l'atto unilaterale non recettizio. Una pronuncia della Suprema Corte (C., 13.5.2005, n. 10030), ha chiarito che: Non si deve riconoscere agli atti dispositivi compiuti dai coeredi - nel caso di specie, alla divisione - il significato e l'efficacia di rinuncia tacita ad avvalersi delle disposizioni testamentarie non ancora pubblicate; la necessaria volontarietà dell'atto abdicativo presuppone la possibilità di esercitare il diritto oggetto della rinunzia e, nel caso di diritti ereditari fondati su una vocazione testamentaria, tali diritti non possono essere esercitati se non si "dispone" della scheda testamentaria. Recentemente, la Suprema Corte sembra aver accolto il principio per cui presupposto della possibilità di esercitare il diritto di rinunziare a diritti ereditari fondati su una vocazione testamentaria, sarebbe la "disponibilità" della scheda testamentaria.

La presentazione del testamento olografo

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Non è previsto alcun termine per la presentazione dell'olografo ad un notaio, così come non è prevista una sanzione per l'inosservanza di detto obbligo. Naturalmente, il soggetto possessore del testamento che omette di compiere le formalità necessarie per renderlo noto ai diretti interessati sarà ritenuto inadempiente e dovrà risarcire i danni, patiti dagli interessati, derivanti dal ritardo. L'obbligazione risarcitoria ha natura extracontrattuale e potrà essere ravvisata sia nel caso in cui la presentazione sia eccessivamente ritardata, sia quando non sia rispettato il termine fissato dal Tribunale per l'adempimento. Colui il quale sia pregiudicato dal ritardo potrà esperire, oltre all'azione di risarcimento del danno, anche l'azione per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di presentazione. L'obbligo di presentazione risponde ad un interesse pubblico e non è subordinato all'istanza di chi creda di avervi interesse[6], il quale sarà, comunque legittimato a richiedere al Tribunale la fissazione di un termine per la presentazione dell'olografo ad un notaio, anche se portatore di un interesse patrimoniale solo indiretto. Alla presentazione, non sembra invece tenuto il detentore quale può essere la banca depositaria, in quanto solo il possessore può disporre della cosa. Il presentatore, infine, pur se non obbligato, di norma interviene nel verbale di pubblicazione e lo sottoscrive, ai sensi del co. 3. L'obbligo di presentazione dell'olografo incombe invece su chiunque, per qualsiasi motivo, al momento della morte del testatore, sia possessore del testamento: Il codice civile del 1865 escludeva ogni obbligo del testatore o degli interessati di depositare il testamento olografo e prevedeva solo un diritto soggettivo degli interessati a compiere il deposito. Il nuovo codice dispone invece l'obbligo della pubblicazione da parte di notaio, e preordina a questo scopo che chiunque sia in possesso di un testamento olografo debba presentarlo ad un notaio per la pubblicazione, appena abbia notizia della morte del testatore. La presentazione al notaio deve farsi anche dal giudice, che sia comunque, anche a mezzo di un anonimo, venuto in possesso del testamento. Anche il nuovo codice civile richiede la pubblicazione del testamento olografo perché questo possa farsi valere in giudizio, chiedendone la verificazione (C., 15.2.1947, n. 210). La mancata presentazione, comunque non integra, una ipotesi di indegnità ex art. 463 c.c.: Affinché determini indegnità a succedere, il fatto della soppressione o dell'alterazione del testamento, ovvero del suo celamento (peraltro non ravvisabile nella violazione dell'obbligo ex art. 620 c. c. del possessore di testamento olografo di presentarlo ad un notaio per la pubblicazione appena avuta notizia della morte del testatore), deve incidere, non su un testamento invalido, ma su un atto destinato a regolare la successione, e cioè, su uno scritto che per i suoi requisiti intrinseci ed estrinseci sia un testamento efficiente, diretto a stabilire o modificare o completare le ultime volontà del testatore sia in ordine alla chiamata a succedere, sia circa la disposizione dei beni (C., 30.5.1984, n. 3309). Tuttavia la contraffazione del testamento olografo, pubblicato dal notaio con l'osservanza delle formalità previste dall'art. 620 comma 3 c.c., integra il delitto di cui agli art. 476, 482 e 491 c.p. (C. pen., Sez. V, 30.11.1995, n. 247). Incombe, infine sul coerede chiamato all'eredità, nei cui confronti un altro coerede abbia eccepito la prescrizione del diritto ad accettarla, l'onere di dimostrare di avere invece esercitato quel diritto con atti idonei a manifestarne la volontà, e non meramente conservativi o di vigilanza; nè a tal fine può essere sufficiente la menzione di tutti i chiamati all'eredità effettuata dal notaio all'atto della trascrizione del testamento, costituendo ciò adempimento di un suo obbligo d'ufficio, a meno che il chiamato all'eredità non provi che, con quella menzione, il notaio adempiva anche ad un mandato dal medesimo chiamato specificamente conferitogli a quel fine (C., Sez. II, 23.1.1999, n. 622).

La pubblicazione e l'esecuzione

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La validità del testamento è dato dal rispetto delle forme previste dalla legge; la pubblicazione ha la funzione di renderne possibile l'esecuzione, nonché di permetterne la trascrizione. Il testamento, infatti, ancorché non pubblicato, è giuridicamente perfetto al termine della sua confezione, e la sua efficacia è subordinata unicamente all'apertura della successione. Neanche l'assenza di un requisito previsto dalla legge per la validità del testamento pone l'obbligo al notaio di pubblicarlo il testamento che riceve: tale obbligo nascerebbe ex lege, al momento della presentazione o del deposito presso di lui[7]. diversamente non si procede alla pubblicazione del testamento se non vi è una persona che vi abbia interesse e che ne faccia richiesta[8]. Gli interessati hanno la facoltà di sanare il testamento nullo , mediante volontaria esecuzione, ai sensi dell'art. 590 c.c.: la conferma la si trae dall' art. 590 c.c. che non rende valido il testamento, ma precluderebbe soltanto l'azione a chi lo abbia confermato[9]. Il notaio depositario dell'olografo deve provvedere d'ufficio alla pubblicazione, appena a conoscenza della morte del testatore, ritenendosi, questa, un'operazione implicitamente richiesta ad esaurimento del mandato. La delazione si verifica indipendentemente dalla pubblicazione, al momento dell'apertura della successione: la pubblicazione del testamento olografo va intesa come atto anteriore e soltanto preparatorio alla sua effettiva e concreta esecuzione; pertanto essa non costituisce un requisito della efficacia del testamento, (C., 12.12.1970, n. 2651), ed è condizione per procedere all'esecuzione, quando non avvenga spontaneamente, infatti è stato ritenuto che, la semplice conferma di un atto nullo è priva di valore poiché l'unico rimedio a un atto nullo è l'autonomo rinnovo dell'atto stesso il quale verrà per la prima volta ad esistenza solo al momento di un tale rinnovo e produrrà effetti solo da tale data (A. Torino, 23.5.1983). La richiesta di pubblicazione del testamento non può essere considerata, di per sé, come atto di accettazione tacita (T. Venezia, 4.1.1982). La pubblicazione del testamento olografo, è atto preparatorio esterno necessario per la sua coattiva esecuzione: Tenuto conto che la pubblicazione del testamento olografo, seppure non è configurabile come un requisito di validità o di efficacia, è atto preparatorio esterno necessario per la sua coattiva esecuzione, colui il quale - avendo interesse a fare valere le disposizioni testamentarie - si trovi nell'impossibilità di produrne l'originale, deve formulare una domanda di accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge e del contenuto del testamento, fornendo la prova che l'irreperibilità del documento non sia espressione e conseguenza della volontà di revoca dell'atto da parte del testatore che, ai sensi dell'art. 684 c.c., si presume in caso di distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento. Ne consegue che, in assenza dì siffatta prova, l'eventuale mancato disconoscimento della copia dell'originale prodotta in giudizio è irrilevante, posto che non sarebbe idoneo ad escludere la possibilità che il testatore, allo scopo di revocare il testamento, abbia distrutto l'originale dopo averlo fotocopiato (C., Sez. II, 24.2.2004, n. 3636).

L'oggetto della pubblicazione

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Preliminarmente bisogna puntualizzare che il legislatore citando il testamento da pubblicare si riferisce al testamento quale negozio giuridico; l'eventuale distruzione del documento, non fa venire meno il negozio, che potrà essere ricostruito giudizialmente e, quindi, pubblicato. L'assenza del documento, non inficia la produzione di effetti, se la volontà testamentaria sia stata realmente manifestata, diversamente Per contro, di fronte ad un documento con la forma ed il contenuto di un testamento, ma privo della volontà di disporre mortis causa, non si avrà alcun obbligo di pubblicare.

Quanto all'ipotesi di testamento nullo o annullabile, si deve ritenere opportuna la loro pubblicazione poiché può essere sanato (art. 590 c.c.) e comunque la validità del testamento non è sindacabile da parte del notaio. Il Notaio potrà rifiutare la pubblicazione di un testamento inesistente, ovvero privo di quel quid necessario per essere identificato come negozio: d'altra parte, il testamento inesistente neppure può essere oggetto di conferma ai sensi dell'art. 590 c.c.

Il procedimento

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Il verbale di pubblicazione è un atto tra vivi seppur non dispositivo, ma accertativo di un documento già perfezionato, in un momento in cui questo non può subire alcuna modifica. I verbale è, dunque, un atto a contenuto non negoziale, con funzione prettamente documentativa e strumentale che non costituisce obbligazioni in capo ai partecipanti al fatto narrato[10]. Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, aventi i requisiti richiesti dall'art. 50, L. 16.2.1913, n. 89, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato consegnato chiuso con sigillo: il verbale, debitamente sottoscritto a norma del co. 3, è unito alla carta su cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte o equivalente sentenza del giudice prevista dal co. 3. Vi possono essere ipotesi eccezionali che rendono impossibile l'allegazione della carta, o di altro materiale su cui sia stato redatto il testamento come ad esempio l'olografo redatto sulla parete di roccia, da parte di uno scalatore in procinto di morire: in tal caso è ammissibile l'allegazione, di una copia fotografica o fotostatica autenticata ovvero della sentenza che accerti l'esistenza e la validità del testamento.

I casi di nullità del verbale di pubblicazione

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Oltre ai casi previsti previsti dal co. 3, i casi di nullità del verbale di pubblicazione sono elencati dall'art. 58, L. 16.2.1913, n. 89. Viceversa, l'annullabilità dell'atto è, rimessa ai principi generali degli artt. 1425 ss. c.c. Le spese per la pubblicazione sono a carico dei beneficiari, tenuti al rimborso di eventuali anticipi sostenuti da altri, in particolare dal notaio e dal presentatore, secondo le norme che disciplinano la negotiorum gestio. La presenza dei due testimoni è inderogabile: Incorre nell'illecito disciplinare di cui all'art. 138 della legge notarile, per violazione dell'art. 47 della stessa legge, il notaio che procede alla pubblicazione di un testamento olografo senza la presenza dei testimoni, dovendosi ritenere che tale presenza sia sempre richiesta, senza possibilità di deroga, per la redazione del predetto atto notarile, dato che l'art. 60 della legge medesima, stabilendo che ai testamenti si applicano le disposizioni del capo I del titolo III della stessa legge (tra cui gli art. 47 e 48), in quanto non incompatibili con le norme del c. c. e con la disposizione, quindi, dell'art. 620 c. c., che espressamente esige l'assistenza dei testimoni per la pubblicazione del testamento, mentre per un verso riafferma la portata del precedente art. 47, a norma del quale gli atti notarili debbono essere redatti in presenza di due testimoni, per altro verso esclude, per la pubblicazione del testamento, l'applicazione dell'art. 48, che prevede la facoltà delle parti di rinunciare alla presenza dei testimoni (C., Sez. III, 23.10.1992, n. 11569). Inoltre il notaio che provveda alla pubblicazione di un testamento olografo senza la presenza di due testimoni, commette violazione dell'art. 47 della L. n. 89/1913, e quindi, soggiace alla sanzione disciplinare prevista dall'art. 138 della legge medesima: in difetto dei due testimoni, il procedimento andrà ripetuto. Invece, non incorre nella contravvenzione prevista dall'art. 51, n. 12, L. n. 89/1913 il notaio che omette di far sottoscrivere il verbale di pubblicazione al presentatore: Le mancanze commesse dai notari nell'adempimento del proprio ufficio non costituiscono reati, e non sono quindi applicabili ad esse le norme del codice penale (nella specie, le norme sulla continuazione) (C., 8.4.1941, n. 1000). La mancanza di pubblicazione - dovuta ad impossibilità materiale o giuridica di depositare un olografo - non influisce sulla validità del testamento, qualora se ne provi l'esistenza: La forma di testamento negli S.U. di Amercia non è oggetto di una disciplina uniforme, ma è regolata dalle leggi varianti da Stato a Stato. Secondo la legge in vigore nello Stato di Pensylvania, il testamento sottoscritto dal testatore non deve necessariamente essere sottoscritto da due testimoni, bastando che la corte competente, in sede di probate, li assuma per accertare che la firma fu apposta in loro presenza o che è propria del testatore. La circostanza che il de cuius non abbia nominato un esecutor e che la corte competente nomini un amministratore, non esclude l'esistenza di un valido testamento, ma anzi ne è prova, allorché le lettere patenti contengano la designazione della persona nominata con la precisazione administrator cum testamento adnexo (c.t.a.). L'emissione del probate fa presumere la validità del testamento così omologato, anche se il probate non valga a conferire la validità ad un testamento invalido. La pubblicazione ed il deposito della scheda testamentaria sono formalità estrinseche al testamento, né la loro mancanza può invalidare questo, ma al più ritardare l'esecuzione fino all'adempimento. Nel caso d'impossibilità materiale o giuridica di depositare un testamento olografo, la mancanza di pubblicazione o deposito non influisce sulla validità di questo, qualora se ne provi l'esistenza (C., 13.4.1959, n. 1089)

Così anche C., Sez. II, 6.3.1956, n. 645: Quando consti dell'esistenza del testamento, ma sussista l'impossibilità, da parte di chi lo invoca, di produrlo per essere andato distrutto o smarrito, o per altra circostanza equivalente costitutiva di caso fortuito o di forza maggiore, la rispondenza del testamento ai requisiti di forma voluti dalla legge e il suo contenuto possono essere altrimenti dimostrati. Né l'impossibilità della pubblicazione del testamento - nell'ipotesi di cui sopra - osta alla efficacia della volontà testamentaria, non afferendo la pubblicazione ai requisiti formali dell'olografo (all'esecuzione del quale ordinariamente essa prelude, essendo disposta allo scopo un accertamento preliminare del carattere testamentario dello scritto, della sua identificazione e conservazione) e sostituendo l'accertamento giudiziale le formalità predette.

La divisione antecedente la pubblicazione

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È possibile che il testamento venga pubblicato successivamente alla divisione della comunione operata dai coeredi, e che questi abbiano distribuito quote diverse rispetto a quelle determinate nella divisione: si pone, la questione della impugnazione del contratto di divisione. L'art. 761 c.c., prevede quali cause di annullamento della divisione, esclusivamente la violenza e il dolo ma non l'errore. Dunque qualora il testamento venga scoperto dopo la divisione, quest'ultima potrà essere impugnata esclusivamente ai sensi dell'art. 763 c.c., solo nell'ipotesi in cui la sproporzione fra il valore delle porzioni assegnate in sede di divisione e le quote risultanti da testamento sia oltre il quarto.

Autorevole dottrina, sostiene, tuttavia che , pur qualificando come negozio che realizza effetti divisionali quello distributivo dei beni relitti secondo le regole della successione legittima, tale convenzione potrà essere invalidata quando risulti invalido il presupposto sostanziale sul quale essa è fondata. Una volta decaduta la successione intestata presupposta dal negozio, per l'avvenuta pubblicazione di un valido testamento che disponga in maniera difforme, il negozio divisionale sarà non già annullabile per errore, ma addirittura nullo per difetto del titolo da esso presupposto[11].

La giurisprudenza ha ritenuto che l'effetto del ritrovamento successivo di un testamento, sul negozio divisionale, sarebbe la nullità di quest'ultimo: L'errore inerente alla identificazione dei beni caduti nella successione e quello relativo alla formazione delle quote non possono essere considerati errori sui presupposti della divisione ma attengono allo svolgimento delle operazioni divisionali e, pertanto, la divisione non è nulla, ma possono essere sperimentati solo i rimedi previsti dagli artt. 758, 759 e 763 c.c. (C., 7.3.1957, n. 773). E così pure C., 5.3.1958, n. 739): Quando, per effetto di postume attribuzioni patrimoniali, si determina un mutamento nella misura delle quote spettanti a ciascun partecipante alla comunione, tutto il negozio divisionale cade, e ciascuna parte riacquista la sua libertà, poiché il consenso fu prestato dai condividenti sul presupposto della spettanza delle quote corrispondenti alla situazione esistente al momento della decisione.

Anche tale opinione è stata tuttavia oggetto di critica in quanto poggerebbe sull'erroneo assunto che la pubblicazione di un testamento possa far caducare la delazione legittima in favore di quella testamentaria, interpretazione che colliderebbe con il principio di unicità della delazione[12]. Inoltre, chiunque ritenga di avere interesse, può chiedere la fissazione di un termine per la pubblicazione del testamento, e, in caso di inadempimento, scaturiranno gli effetti dell' artt. 1218 ss. c.c.: tra i danni risarcibili sono ipotizzabili la minor porzione ricevuta dall'erede per non aver conosciuto le disposizioni testamentarie in sede di divisione. Può porsi anche il caso della conoscenza, da parte dei condividenti, dell'esistenza e del contenuto del testamento, ancorché non pubblicato: se uno di costoro ha consapevolmente accettato di ricevere beni di valore inferiore a quello che avrebbe potuto pretendere, con lo specifico intento di avvantaggiare un altro o altri condividenti, avendo compiuto una donazione indiretta, non è legittimato all'esperimento dell'azione di rescissione. Nell'ipotesi poi della scoperta del testamento successiva ad una divisione parziale della comunione, resterò esperibile l'azione di rescissione della divisione parziale, non essendo necessario attendere lo scioglimento della comunione sui residui beni per poter proporre l'eventuale azione di rescissione per lesione oltre il quarto.

La prescrizione dell'azione di annullamento e di riduzione

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Il termine breve di prescrizione dell'azione di annullamento del testamento è di cinque anni, ed ex artt. 591 e 606 c.c. il dies a quo sembra decorrere dal giorno in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto effettiva esecuzione, indipendentemente dal fatto che vi sia stata pubblicazione o che questa debba ancora eseguirsi. In senso contrario, facendo leva sul co. 4, autorevole dottrina sostiene che essendo il testamento eseguibile dal giorno della pubblicazione, è da questo momento – piuttosto che da una esecuzione, di fatto, antecedente - che decorreranno i termini di prescrizione; salvo la decorrenza dal giorno dell'esecuzione, ove questa sia successiva alla pubblicazione (Bigliazzi Geri).

Le Sezioni unite della Cassazione compongono il contrasto apertosi nella giurisprudenza della II Sezione civile, ritenendo che il termine di prescrizione dell'azione di riduzione decorra dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima: Il termine di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima (C., S.U., 25.10.2004, n. 20644).

Il patto di non pubblicare

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Tale patto è l'accordo fra i chiamati all'eredità privo di obbligo di forma, di non chiedere al notaio la pubblicazione dell'olografo per risparmiare le spese relative alla stessa pubblicazione. Deve, tuttavia ritenersi illecito l'accordo volto a le disposizioni testamentarie. Alcuni autori ritengono, la il patto, un vero e proprio contratto con obbligazione di non facere, accordo vincolato alla necessaria partecipazione di tutti i soggetti interessati alla successione[13]. Il criterio per stabilire la validità del patto, deve essere rinvenuto nel contenuto del testamento, dovendosi riconoscere la validità del patto solo laddove la scheda abbia contenuto non patrimoniale, ovvero non contenga disposizioni patrimoniali efficaci: si pensi al testamento invalido e a quello revocato. Sorgono dubbi se il testamento è nelle mani di terzi, tuttavia, anche in questo caso embrano vincolati dall'accordo tra onorati ed onerati di non procedere alla pubblicazione. Se tra gli interessati alla successione, che concordano di eseguire spontaneamente le disposizioni testamentarie, vi è un minore, sarà necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320, pur senza che questa esigenza ripristini l'obbligo di pubblicazione: l'onerato può dare esecuzione alle disposizioni testamentarie, prima della pubblicazione (Bigliazzi Geri). I coeredi possono eseguire validamente le disposizioni contenute nel testamento, pur senza pubblicarlo, e regolare transattivamente le varie attribuzioni patrimoniali. L'esistenza di successibili, per diritto di rappresentazione, all'indegno non è circostanza idonea ad escludere l'interesse ad agire per la dichiarazione di indegnità a succedere (C., 17.7.1974, n. 2145). E' valido l'accordo tra coeredi, di non pubblicare le disposizioni testamentarie, pur volendole eseguire (A. Milano, 22.12.1970).

La cancellazione di periodi

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Su istanza dell'interessato e del pubblico ministero possono essere cancellate, dal corpo del testamento, frasi ed espressioni intime od ingiuriose. Il Tribunale del circondario in cui sia fatta la pubblicazione opera in via discrezionale e può di ordinarne la cancellazione nei limiti del contenuto non patrimoniale delle frasi da cancellare e della presenza di giustificati motivi, quali la difesa del buon costume. Quanto alle modalità, si ritiene che la cancellazione vada apportata direttamente sull'originale della scheda, e conseguentemente che le parti cancellate non vadano riprodotte nel verbale di pubblicazione. La cancellazione, tuttavia, non deve impedire la lettura sull'originale, qualora sia richiesta copia integrale[14].

La registrazione

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Il "Registro generale dei testamenti", è stato istituito, con L. n. 307/1981, in ratifica della Convenzione di Basilea del 16.5.1972, presso l'Ufficio centrale degli archivi notarili, Ministero di grazia e giustizia: è la forma più avanzata e tendenzialmente completa di pubblicità testamentaria. La registrazione serve a rendere facilmente conoscibile l'esistenza dei testamenti: e facilita, dopo la morte del testatore, il rinvenimento degli stessi. l'area territoriale coperta da questa forma di pubblicità è, come regola, quella nazionale, ma il testatore possa richiedere di estendere codesto ambito anche agli altri Stati aderenti alla convenzione. La registrazione ha funzione esclusivamente di pubblicità notizia e non determina l'inopponibilità dell'ignoranza del fatto registrato[15], e consente di seguire tutte le vicende giuridiche riguardanti l'atto testamentario. La mancata iscrizione se non costituisce reato, dà luogo soltanto a una sanzione pecuniaria a carico dei soggetti tenuti alla organizzazione del registro, peraltro l'assenza di sanzioni di qualsiasi specie per i privati, conferma la natura di pubblicità-notizia da attribuire alle informazioni del Registro generale dei testamenti. Nel registro sono iscritti, oltre ai testamenti, in qualsiasi forma redatti, altresì gli altri atti a questi riferibili, come la revoca di disposizioni testamentarie. La consultazione del registro, da parte di chiunque creda di avervi interesse, è ammessa solo relativamente ai testamenti di persone defunte: alla richiesta di consultazione deve essere allegato il certificato di morte o copia del provvedimento corrispondente per i casi di assenza e morte presunta. Il conservatore del registro rilascerà, quindi, un certificato cumulativo di tutte le iscrizioni esistenti nel registro, e riguardanti un de cuius; la richiesta può, inoltre, essere estesa alle iscrizioni contenute nel registro generale di uno Stato estero, aderente alla Convenzione di Basilea.

Leggi anche Il testamento olografo, guida e fac-simile

Avv. Giampaolo Morini

giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it

0584361554

[1] Branca, Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti, in Comm. Scialoja, Branca, Libro secondo - Delle successioni, artt. 609-623, Bologna-Roma, 1988, 106 ss..

[2] Corrado, Pubblicità degli atti giuridici, in NN.D.I., XIV, Torino, 1967, 519.

[3] Palazzo, Le successioni, in Tratt. Iudica, Zatti, II, Milano, 2ª ed.,1996, 883.

[4] Natale, Il patto di non pubblicare il testamento olografo, in NGCC, 2002, II, 161.

[5] Bigliazzi Geri, Il testamento, in Tratt. Rescigno, VI, 2ª ed., Torino, 1997, 41.

[6] Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro secondo del Codice civile, Napoli, 1990, 435.

[7] Ragazzini, Obbligo di pubblicazione e nullità dell'olografo, in VN, 1994, 1517.

[8] Navarra, La pubblicazione dei testamenti, Milano, 1979, 48.

[9] Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, 3ª ed., Torino, 2005, 126.

[10] Aricò, Riflessioni in tema di forma della procura e pubblicazione di testamento olografo, in VN, 1996, 1543.

[11] Forchielli e Angeloni, Divisione, in Comm. Scialoja, Branca, 2ª ed., Bologna-Roma, 2002, 725.

[12] Natale, La rinunzia (traslativa) dei coeredi a far valere le disposizioni testamentarie, in PFS, 2006, 526.

[13] Gradassi, Il patto di non pubblicare il testamento olografo, in RN, 1994, 1021.

[14] Marmocchi, Forma dei testamenti, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, Padova, 1994, 862.

[15] Bianca, Diritto civile. 2. La famiglia. Le successioni, Milano, 1989, II, 351.


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