Data: 12/01/2018 16:10:00 - Autore: Giampaolo Morini

Avv. Giampaolo Morini - In materia di ripartizione tra gli eredi dei debiti deve innanzitutto precisarsi che l'art. 752 c.c. regola i rapporti tra i coeredi e non quelli con i creditori a cui va applicato l'art. 754 c.c.[1]. Il testatore può derogare all'art. 752 c.c.con la conseguenza che la disposizione testamentaria acquisisce natura di legato a carico degli eredi onerati e a favore di quelli esonerati[2]. Salvo che il testatore abbia disposto diversamente, di norma, i coeredi contribuiscono in proporzione delle loro quote ereditarie al pagamento dei debiti ereditari.

Ripartizione dei debiti tra gli eredi: come funziona

L'art. 752 c.c. prevede che i coeredi contribuiscano fra loro al pagamento dei debiti ereditari, in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia disposto diversamente. Ne deriva che in mancanza di un patto con cui il "de cuius" abbia stipulato l'obbligazione solidale dei propri eredi a favore del creditore, gli eredi sono tenuti al pagamento dei debiti personalmente in proporzione delle rispettive quote (C., Sez. II, 25.10.2000, n. 14063).

Essendo la diversa distribuzione dei debiti agli eredi, una mera facoltà del testatore è possibile e non riconducibile a clausola vessatoria, un clausola inserita dal testatore in un contratto di conto corrente bancario con la quale abbia pattuito che per le obbligazioni derivanti da contratto siano solidalmente responsabili gli eredi del medesimo.

La clausola di un contratto concluso dal "de cuius" in un contratto riconducibile alla norma dell'art. 1341 c.c. (nella specie, un contratto di conto corrente bancario), con la quale si pattuisce che per le obbligazioni derivanti dal contratto siano solidalmente responsabili gli eredi del debitore, non può ritenersi di natura vessatoria, non rientrando fra quelle tassativamente indicate dall'art. 1341 c.c., giacché, se da un lato la deroga a un principio di diritto non costituisce parametro di configurazione delle clausole vessatorie, dall'altro la ripartizione dei debiti fra gli eredi è prevista dalla disposizione dell'art. 752 c.c. "salvo che il testatore abbia disposto diversamente", potendo il debitore apporre ai suoi beni i carichi che più gli aggradano, salva agli eredi la facoltà di sottrarsi a quei vincoli, rinunciando all'eredità o accettandola con il beneficio d'inventario (C., Sez. II, 7.4.2005, n. 7281).

Le spese per le onoranze funebri sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - ossia dai debiti esistenti in capo al "de cuius" e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento - gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità; ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi (C., Sez. II, 3.1.2002, n. 28).

I debiti e i pesi ereditari in caso di più coeredi, non entrano in comunione, ma si ripartiscono automaticamente fra i coeredi secondo le rispettive quote dunque, anche in pendenza dello stato di comunione il coerede può ripetere quanto abbia pagato per conto degli altri coeredi.

Ai sensi dell'art. 752 c.c., i "debiti ereditari", ossia quei debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono con il patrimonio del medesimo, e i "pesi ereditari", ossia gli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione, non entrano in comunione ma si ripartiscono automaticamente fra i coeredi in relazione alle rispettive quote e, quindi, anche in pendenza dello stato di comunione, il coerede può ripetere quanto abbia pagato per conto degli altri coeredi (T. Genova, 2.8.2005).

Ripartizione dei debiti tra gli eredi pro quota

Ai sensi dell'art. 754 c.c., gli eredi rispondono dei debiti del de cuius in base al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, senza, tuttavia, che sorga solidarietà tra le rispettive obbligazioni in base al nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur. La norma di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale gli eredi rispondono dei debiti del "de cujus" secondo il valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, con esclusione di qualsivoglia relazione di solidarietà tra le rispettive obbligazioni (giusto il principio "nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur"), deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare, al creditore, questa sua condizione di coobbligato passivo entro i limiti della propria quota, con la conseguenza che, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero (C., Sez. III, 5.8.1997, n. 7216).

In caso di successione "mortis causa" di più eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio si determina un frazionamento "pro quota" dell'originario debito del "de cuius" fra gli aventi causa, con la conseguenza che - al pari di quanto si verifica nelle obbligazioni solidali - il rapporto che ne deriva non è unico ed inscindibile e non si determina, nell'ipotesi di giudizio instaurato per il pagamento, litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto, nè in primo grado, nè nelle fasi di gravame, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause (C., Sez. II, 27.1.1998, n. 785).

A differenza dei debiti, quindi, ai sensi degli artt. 727, 757 e 760 c.c. i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria (C., Sez. II, 21.1.2000, n. 640).

I debiti per interessi maturati successivamente all'apertura della successione in relazione ad un debito del de cuius sono debiti ereditari che gravano su ciascuno dei coeredi in proporzione alla propria quota ereditaria e non in proporzione alla quota di partecipazione alla comunione ereditaria (C., Sez. II, 9.3.2006, n. 5092).

Qualora nel giudizio di divisione dell' asse ereditario relitto dal genitore uno dei condividenti invochi il credito relativo al rapporto di lavoro subordinato svolto alle dipendenze del "de cuius" ,la relativa domanda, rientrando nell'ambito delle controversie individuali di lavoro di cui all'art. 409 cod. proc. civ. ,è devoluta alla competenza del tribunale poi in funzione di giudice del lavoro essendo al riguardo irrilevante il sopravvenuto decesso del debitore, atteso che, restandone immutata la natura ,i crediti in oggetto - una volta accertati dal giudice competente - saranno considerati crediti verso l'eredità , ripartibili fra gli eredi, secondo quanto previsto dall'art. 752 cod. civ. (C., Sez. II, 15.2.2005, n. 3081).

Leggi anche la guida sulle successioni ereditarie

Avv. Giampaolo Morini

iampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it

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[1] Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt. Vassalli, Torino, 1980, 189.

[2] Forchielli, Angeloni, Della divisione, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 713-768, Bologna-Roma, 2000, 672.


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