Data: 01/02/2024 07:00:00 - Autore: Giovanna Molteni

Cos'� la consulenza tecnica d'ufficio

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La consulenza tecnica d'ufficio � l'attivit� esercitata da un esperto, a cui il giudice ricorre nell'ambito del processo, per ottenere nozioni specialistiche su dati di particolare complessit� ovvero per svolgere indagini che richiedono specifiche competenze e conoscenze.
Dal punto di vista disciplinare la normativa di riferimento � contenuta nel codice di procedura civile nel capo II, dedicato agli ausiliari del giudice (artt. 61 - 64 c.p.c) e nella sezione III del titolo I dedicato al procedimento davanti al tribunale (artt. 191 -201 c.p.c).

Il ruolo del consulente tecnico d'ufficio

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Ai sensi dell'articolo 61 del codice di procedura civile, quando per la risoluzione della controversia sono necessarie cognizioni in materie specifiche che il giudice non conosce e non � tenuto a conoscere e quando i fatti da accertare siano riscontrabili solo attraverso specifiche cognizioni od esperienze tecniche, l'organo giudicante pu� farsi assistere da uno o pi� consulenti tecnici.
Pertanto, il consulente tecnico d'ufficio � un professionista, che assume il ruolo di ausiliario del giudice.
Grazie alle sue specifiche conoscenze in campi del sapere umano diversi da quello giuridico (ad esempio, in ambito tecnico, scientifico o umanistico), il consulente tecnico � in grado di portare nel processo civile una valutazione puramente tecnica dei fatti della causa.

La CTU nel processo civile

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Quando la decisione della controversia dipende dalla risoluzione di una questione tecnica, il giudice dispone dunque la consulenza tecnica e procede alla nomina di un consulente tecnico scegliendolo tra quelli iscritti nell'albo del Tribunale di appartenenza.
Dal 28 febbraio 2023, in virt� della riforma Cartabia il giudice incarica il consulente con l'ordinanza di nomina di cui all�art. 183 comma 4 c.p.c o con una successiva, formula i quesiti da sottoporre al CTU e fissa l'udienza nella quale il consulente tecnico deve comparire. All�udienza fissata per la comparizione il giudice ricorda al consulente l�importanza delle sue funzioni e riceve il giuramento dell�esperto di adempiere bene e fedelmente l�incarico, il cui scopo � di far conoscere al giudice la verit�.
Dal 1� gennaio 2023 per�, sempre in conseguenza della riforma Cartabia, il giudice pu�, in alternativa, assegnare al consulente un termine per permettergli di depositare una dichiarazione sottoscritta con firma digitale contenente il giuramento e per fissare i termini previsti dall�articolo 195 comma 3 c.p.c per il deposito della relazione, delle osservazioni delle parti e delle valutazioni del consulente sulle stesse.

Le attivit� del consulente tecnico d'ufficio

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Nell'esercizio del suo mandato il Consulente assiste alle udienze, pu� compiere le indagini che gli sono affidate dal giudice e pu� anche essere autorizzato a chiedere chiarimenti alle parti o ad assumere informazioni da terzi.
Per documentare in concreto l'attivit� svolta, il consulente tecnico d'ufficio deve redigere verbale delle operazioni peritali espletate se interviene il giudice, in caso contrario deve redigere apposita relazione in cui indica anche le osservazioni delle parti.
A norma dell'art. 195 c.p.c al consulente viene in genere demandato di redigere una relazione scritta finale (cd. CTU o consulenza tecnica d'ufficio).

Termini per il deposito della CTU e per le osservazioni

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La relazione viene trasmessa dal consulente alle parti entro i termini indicati dal giudice nell'ordinanza resa all'udienza di giuramento del CTU. A quel punto le parti possono trasmettere al consulente le proprie osservazioni (anche per queste il giudice avr� gi� fissato con la medesima ordinanza appositi termini).
Una volta ricevute le osservazioni il consulente tecnico d'ufficio dovr� depositare (nell'ultimo termine assegnato dal giudice) la relazione definitiva con le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.
A quel punto � anche possibile che il giudice, ai sensi dell'art. 196 c.p.c, disponga la rinnovazione delle indagini o la sostituzione del consulente per gravi motivi.

Il principio del judex peritus peritorum

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Nel nostro ordinamento vige il principio "judex peritus peritorum": il giudice di merito pu� disattendere le argomentazioni tecniche contenute nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, sostituendo ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche.
Ma il giudice non pu� sottrarsi all'obbligo di motivare le ragioni che lo inducono a discostarsi dalle valutazioni formulate dall'ausiliario.

La CTU e la garanzia del principio del contraddittorio

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Sottratta alla disponibilit� delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, la consulenza tecnica d'ufficio si colloca tra i mezzi di prova solo in senso lato, in quanto non pu� essere disposta per ovviare a delle carenze probatorie imputabili alle parti stesse o per la ricerca delle prove che le parti hanno l'onere di fornire.
Ne discende che questo strumento di valutazione, sotto il profilo tecnico-scientifico, di dati gi� acquisiti non pu� essere utilizzato per esonerare le parti dall'onere della prova gravante su di esse.
La garanzia del principio del contraddittorio � piena anche rispetto a questo mezzo probatorio. Infatti, il consulente tecnico d'ufficio ha l'obbligo di dare avviso dell'inizio delle operazioni peritali e alle parti � accordata la facolt� di parteciparvi e di nominare propri consulenti.
Le parti ed i loro consulenti tecnici possono presenziare fisicamente alle operazioni, fare richieste, presentare contestazioni ed osservazioni, delle quali dovr� tenere conto sia il consulente tecnico, sia il giudicante nell'assumere e motivare la decisione.


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