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Data: 12/01/2018 12:11:00 - Autore: Gabriella Lax di Gabriella Lax - Gli Stati non possono rifiutare diritto di soggiorno permanente, non si possono discriminare i coniugi gay. A dichiararlo l'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Ue, Melchior Wathelet, nel corso di una controversia tra le autorità romene e una coppia di uomini, uno rumeno e l'altro americano. Le conclusioni dell'avvocato generale (sotto allegate) non impegnano la Corte, ma forniscono una possibile soluzione giuridica alla causa. Avvocato Corte Ue: nessuno Stato può discriminare i coniugi gay, i fattiLa vicenda riguarda il romeno Relu Adrian Coman e Robert Clabourn Hamilton, cittadino Usa, conviventi per 4 anni negli Usa, prima di sposarsi a Bruxelles nel 2010. Nel dicembre 2012 Coman e Hamilton hanno chiesto alle autorità rumene i documenti necessari perché il primo potesse lavorare e soggiornare in modo permanente in Romania col coniuge. La richiesta poggiava sulla direttiva relativa alla libertà di circolazione, che permette al coniuge di un cittadino dell'Ue di raggiungere la propria metà nello Stato membro in cui soggiorna. Nonostante le premesse c'è stato un diniego da parte delle autorità rumene di concedere a Hamilton il diritto di soggiorno, escludendo la qualifica in Romania come "coniuge" di un cittadino Ue, considerato che lo stato non riconosce i matrimoni omosessuali. Contro la decisione delle autorità romene, i due coniugi si sono rivolti ai giudici. La Corte Costituzionale della Romania, investita di un'eccezione di incostituzionalità, ha chiesto alla Corte di Giustizia Ue se a Hamilton, coniuge di un cittadino dell'Unione che ha esercitato la sua libertà di circolazione, debba essere concesso un diritto di soggiorno permanente in Romania. A proposito della vicenda, secondo l'interpretazione dell'avvocato Wathelet della Corte Ue, la problematica giuridica al centro della controversia non riguarda la legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso, bensì la libera circolazione dei cittadini dell'Unione. "Il coniuge di un cittadino dell'Unione deve poter raggiungere quest'ultimo nello Stato membro in cui soggiorna", asserisce la direttiva Ue sulla libertà di circolazione. Secondo l'avvocato generale la direttiva non prevede alcun rinvio al diritto degli Stati membri per la determinazione della qualità di "coniuge": ne consegue che questa nozione deve essere oggetto, nell'intera Unione, di un'interpretazione "autonoma e uniforme". La stessa nozione di "coniuge", in relazione alla libertà di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, è riferita anche ai coniugi dello stesso sesso.
Avvocato Ue: inaccettabile considerare matrimonio solo quello tra persone di sesso diversoAnche se gli Stati membri sono liberi di autorizzare o meno il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non possono certo ostacolare la libertà di soggiorno di un cittadino dell'Unione rifiutando di concedere al suo coniuge dello stesso sesso, cittadino di uno Stato non Ue, un diritto di soggiorno permanente sul loro territorio. Queste le conclusioni dell'avvocato generale. Ancora, "alla luce dell'evoluzione generale delle società degli Stati membri dell'Unione nel corso dell'ultimo decennio in materia di autorizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso", la giurisprudenza della Corte secondo cui "il termine 'matrimonio' secondo la definizione comunemente accolta dagli Stati membri, designa un'unione tra due persone di sesso diverso", non può più essere condivisa. L'avvocato sottolinea che la nozione di "coniuge" è necessariamente connessa alla vita familiare, che è tutelata in maniera identica dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu). E la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto che, da un lato, le coppie omosessuali possono avere una vita familiare e, dall'altro, che dev'essere loro offerta la possibilità di ottenere un riconoscimento legale e la tutela giuridica della loro coppia. Nel provvedimento l'avvocato specifica che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in materia di ricongiungimento familiare, statuisce che l'obiettivo della protezione della famiglia tradizionale non giustifica una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. In queste circostanze, per l'avvocato generale la nozione di "coniuge" prevista dalla direttiva comprende anche i coniugi dello stesso sesso. Di conseguenza, anche una persona che ha lo stesso sesso del proprio coniuge può soggiornare in modo permanente sul territorio dello Stato membro in cui quest'ultimo si è stabilito come cittadino dell'Unione, dopo avere esercitato la propria libertà di circolazione. Questa conclusione, asserisce l'avvocato generale, è valida anche per lo Stato di origine del cittadino in questione, quando costui vi ritorna dopo avere soggiornato permanentemente in un altro Stato membro in cui ha sviluppato o consolidato una vita familiare, come Coman ha fatto con Hamilton nel caso in questione. |
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