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Data: 13/01/2018 18:40:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Utilizzare una fotografia per fini pubblicitari, senza il consenso degli interessati, può comportare il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in favore dei danneggiati. Si prescinde, in tal caso, dal contenuto denigratorio o meno dell'immagine, essendo fondante il solo mancato consenso alla pubblicazione. Inoltre, ove non sia provato nel suo preciso ammontare il danno non patrimoniale di cui all'art. 10 c.c., il giudice potrà liquidarlo equitativamente in considerazione di tutte le circostanze del caso specifico. Lo ha deciso dal Tribunale Pordenone nella sentenza n. 634/2017 (qui sotto allegata). La vicendaUn padre aveva convenuto in giudizio una società, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, dopo aver scoperto che, in un catalogo di questa era stata pubblicata, senza autorizzazione, una fotografia che lo ritraeva insieme al figlio minore. Per il Tribunale, nonostante nella fotografia non vi fossero elementi atti a fornire un'immagine negativa dei soggetti in questione, né a ledere l'immagine, l'onore o la reputazione degli stessi, appare provato, alla luce dell'attività istruttoria compiuta, l'assenza di consenso dell'interessato, dirimente nella fattispecie in esame, soprattutto considerata la raffigurazione anche di un minore, soggetto meritevole di particolare tutela. Ancora, pur non essendo necessario che il consenso alla pubblicazione dell'immagine altrui sia fornito in forma scritta, spiega il Tribunale, potendo essere espresso anche verbalmente o addirittura essere tacito (in tal caso desunto alla luce di indizi precisi e concordanti), nella specie la prova di tale consenso non è stata comunque raggiunta. Diritto all'immagine e pubblicazione senza consensoIl giudicante precisa come il diritto all'immagine si esplichi, in particolare, nel diritto a non vedere esposte o pubblicate qualsiasi rappresentazione delle proprie sembianze, senza il proprio consenso (nel caso di minori, è evidente che il consenso spetta ai genitori o comunque agli esercenti la patria potestà). Dall'interpretazione dell'art. 10 del codice civile, inoltre, si evince come anche la sola pubblicazione non autorizzata o giustificata ex lege sia vietata e comporti pertanto, in caso di mancato consenso, il diritto al risarcimento del danno (a prescindere dall'avvenuta lesione del decoro e della reputazione della persona raffigurata). La previsione codicistica, si legge in sentenza, si ricollega agli artt. 96 e 97 L. n. 633/1941, ai sensi dei quali l'immagine di una persona non può essere esposta, pubblicata o messa in commercio senza il consenso di questa, essendo ciò possibile solo in caso di notorietà della persona o dall'ufficio pubblico ricoperto, o per altre ragioni specificamente indicate all'art. 97 (nei quali non può farsi rientrare la fattispecie in esame). Pubblicazione non autorizzata fotografie e risarcimento danniL'avvenuta pubblicazione non autorizzata della fotografia, utilizzata per fini pubblicitari (catalogo con capillare distribuzione), comporta quindi ex se il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in favore del danneggiato (cfr., ex multis, Cass. 12433/2008; Cass. 4785/1991). Con particolare riferimento al danno non patrimoniale, la Cassazione (n. 12433/2008) ha affermato come sia obbligato a tale risarcimento l'autore che abbia illecitamente pubblicato l'immagine altrui "sia ai sensi dell'art. 10 c.c., sia in virtù dell'art. 29 della L. n. 675/1996, ove la fattispecie configuri anche violazione del diritto alla riservatezza, nonché per effetto della protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona, come previsto dall'art. 2 della Costituzione, che, di per sé, integra una ipotesi legale (al suo massimo livello di espressione) di risarcibilità dei danni ai sensi dell'art. 2059 c.c.". Invece, il Tribunale condivide l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il danno non patrimoniale vada individuato nel pregiudizio economico di cui la persona abbia risentito per effetto della pubblicazione e debba essere essere adeguatamente provato dal danneggiato. Se le specifiche voci di danno non possano essere provate, l'interessato potrà chiedere il pagamento di una somma commisurata al compenso che avrebbe tratto dalla cessione volontaria dell'immagine, da valutarsi in via equitativa, in considerazione della notorietà del soggetto raffigurato, del vantaggio conseguito dal soggetto che si è avvantaggiato della pubblicazione e di tutte le altre circostanze ricorrenti in concreto (cfr. Cass. 11353/2010; Cass. 12433/2008). Nel caso di specie il Tribunale sottolinea la non notorietà della persona raffigurata, da valutarsi in uno all'avvenuta pubblicazione dell'immagine di un minore e alle finalità pubblicitarie perseguite dalla società con la capillare distribuzione del catalogo, e considera la circostanza che nell'ambito del catalogo in questione la fotografia in questione rappresenta una minima parte (in mezzo a tantissime altre foto). Pertanto viene ritenuta all'uopo equa la liquidazione, a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dell'attore (in proprio e nella qualità di genitore del figlio minore), della somma omnicomprensiva di Euro 10.000,00 oltre interessi legali nella misura di legge dal dovuto al soddisfo. |
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