|
Data: 13/01/2018 12:00:00 - Autore: Marcello Mattucci Avv. Marcello Mattucci - Non di rado, le cure approntate e gli interventi chirurgici eseguiti dal personale medico e paramedico possono arrecare nei confronti dei pazienti sia nell'attività ospedaliera che in quella extra moenia danni sul piano fisico e morale. Lo scorso 8 marzo, è entrata in vigore la legge Gelli Bianco che ha apportato una significativa riforma alla disciplina della responsabilità medica sia in ambito civile che penale. Il settore era stato già oggetto di intervento normativo attraverso la riforma dell'allora Ministro alla Salute Balduzzi, contenente, tra gli altri profili, la esclusione della responsabilità penale del medico nei casi di colpa lieve, laddove lo stesso si fosse attenuto alle linee guida accreditate presso la comunità scientifica. Prima di entrare nel merito delle novità legislative di neo introduzione, è opportuno esaminare il quadro di riferimento previgente, sia sul piano normativo che giurisprudenziale. La responsabilità medica prima della legge GelliPer quanto attiene al profilo civilistico, dottrina e giurisprudenza hanno da sempre inquadrato la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria per i danni derivanti da malpractice nell'alveo contrattuale o da contatto sociale qualificato. Un regime questo decisamente favorevole al paziente sia sul piano dell'onere della prova che sul profilo della prescrizione. Nello specifico: il paziente che agiva per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento doveva dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto era gravato dall'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Il danneggiato che agiva in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria era, quindi, tenuto a provare il contratto e/o il contatto con il medico ed allegare l'inadempimento di quest'ultimo, consistente nell'aggravamento della patologia o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato –il sanitario e l'ente presso cui operava -la prova che la prestazione fosse stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi fossero stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile. Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale costituiva onere del medico, per evitare la condanna, dimostrare che non vi fosse stato inadempimento da parte sua, ovvero, se inadempimento vi fosse stato, provare che l'insuccesso dell'intervento fosse dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà. Tale prova era fornita dimostrando di aver osservato, nell'esecuzione della prestazione sanitaria, la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione. La struttura sanitaria era anch'essa soggetta alla responsabilità contrattuale, la cui fonte risiedeva, secondo la Suprema Corte di Cassazione, nel cd. Contratto atipico di spedalità. Alla luce di quanto sinora esposto, ne discendeva un impianto a tutela del paziente danneggiato che, per un verso, avrebbe avuto più chances per soddisfare la propria pretesa risarcitoria, vista la prescrizione decennale e, inoltre, avrebbe dovuto limitarsi ad allegare l'inadempimento, dimostrando che l'intervento del sanitario non fosse stato eseguito a regola d'arte, senza osservare i canoni dell'arte medica. Nell'ambito penalistico, laddove la condotta del sanitario avesse cagionato il decesso del paziente o delle lesioni, l'esercente la professione medica sarebbe potuto incorrere in una incriminazione per omicidio o lesioni personali colpose. La responsabilità del sanitario dopo la riformaAttraverso la legge Gelli Bianco si è deciso di ricondurre la responsabilità del sanitario da malpractice nell'ambito di quella extra contrattuale con considerevoli ripercussioni sia in tema di prescrizione che sull'onere probatorio, mentre la responsabilità della struttura sanitaria resta nell'alveo della responsabilità contrattuale. Il paziente che lamenti un danno derivante da un'attività terapeutica e chirurgica non eseguita diligentemente e, che non abbia avuto esito fausto, avrà a disposizione appena cinque anni per azionare tempestivamente il proprio diritto. Peraltro, lo stesso sarà tenuto non solo ad allegare, ma provare il fatto illecito, il danno, l'elemento soggettivo ed il nesso eziologico tra condotta ed evento. Per quanto concerne l'ultimo aspetto di rilievo introdotto dalla legge in commento, si evidenzia la previsione di una nuova ipotesi di reato di cui all'articolo 590 sexies che esclude la responsabilità medica per i delitti di omicidio colposo ovvero lesioni personali colpose qualora: l'evento si sia verificato a causa di imperizia, rimanendo escluse le ipotesi di negligenza e imprudenza, ed a prescindere da qualsiasi gradazione della colpa; siano state rispettate le raccomandazioni contenute nelle linee guida o – in mancanza – le buone pratiche clinico assistenziali (la c.d. ars medica), che assumono, dunque, un rilievo suppletivo; le linee guida o le buone pratiche risultino adeguate al caso di specie in ragione delle peculiarità che lo stesso presenta. Vai alla guida sulla responsabilità medica Avvocato Marcello Mattucci 3335339514 Laureato presso l'Università degli Studi di Parma con una tesi intitolata "Causalità omissiva e responsabilità penale del medico", relatore Paolo Veneziani. Iscritto presso l'Albo degli avvocati di Teramo. Si occupa di diritto del lavoro, civile e penale con specifico riguardo alla responsabilità da malpractice medica. Studio legale sito in Atri (Teramo) alla via Saverio Mattucci n. 2 |
|