Data: 14/01/2018 10:30:00 - Autore: Annamaria Villafrate
di Annamaria Villafrate - Prima di vedere come si esegue la notifica è necessario capire che cosa si intende per sentenze provvisoriamente esecutive.

Sentenze provvisoriamente esecutive: che cosa sono

L'art. 282 c.p.c. statuisce in proposito che: "La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti". Sono quindi provvisoriamente esecutive le sentenze di primo grado.
Un orientamento giurisprudenziale restrittivo, ritiene però che siano provvisoriamente esecutive solo le pronunce di condanna, che per natura costituiscono un titolo esecutivo.
Secondo altra parte invece, l'efficacia esecutiva riguarderebbe anche le sentenze che costituiscono, modificano o estinguono i rapporti giuridici (art. 2908 c.c.).
Tra le due teorie, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7369/2009 ha espresso il proprio favore per la prima teoria.
Le sentenze di accertamento e quelle costitutive, infatti, non sarebbero idonee ad avere efficacia anticipata, rispetto al passaggio in giudicato.

La notifica delle sentenze provvisoriamente esecutive

La notifica di queste sentenze è prevista e disciplinata dall'art. 285 c.p.c. ai sensi del quale: "La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170."

Dalle lettura è chiaro che occorre rinviare all'art. 170 c.p.c. per comprendere come si deve adempiere a questa formalità. L'articolo infatti, al comma 1, stabilisce che la sentenza deve essere notificata al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

Considerato che la notifica al difensore non ammette forme alternative di comunicazione, se il procuratore o la parte vengono a conoscenza della sentenza in un modo diverso, essa non è idonea a passare in giudicato.

La regola prevista dall'art 170, comma 1 si applica anche:

  • se la parte si è costituita in giudizio per mezzo di due o più difensori, poiché è sufficiente, ai fini del passaggio in giudicato della sentenza, che la notifica venga effettuata a uno solo di essi;
  • se le parti costituite sono più di una, ma il difensore è uno solo. Anche in questo caso infatti comma 2 dell'art. 170 c.p.c. consente la consegna di una sola copia dell'atto al procuratore costituito.

Le eccezioni alla regola della notifica al procuratore costituito sono rappresentate:

  • dalle notificazioni e comunicazioni alla parte costituita personalmente (come previsto dall'art. 82 c.p.c), che si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
  • dalle notificazioni della sentenza alla Pubblica Amministrazione, che devono eseguirsi all'ufficio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

La notifica in caso di interruzione

Ai sensi del comma 1 dell'art. 286 c.p.c. poi, se una volta conclusa la discussione, si verifica una delle situazioni previste dall'art. 299 c.p.c.:

  • morte,
  • sopravvenuta incapacità di stare in giudizio di una delle parti,
  • o del rappresentante legale,
  • o la fine della rappresentanza,
  • la notifica può essere effettuata a "coloro ai quali spetta stare in giudizio", ossia:

- agli eredi collettivamente e impersonalmente all'ultimo domicilio del defunto, entro un anno dal decesso;

- al curatore o al tutore, se la parte perde la capacità di stare in giudizio per sopravvenuta interdizione, inabilitazione o dichiarazione di fallimento;

- al sostituto, se il rappresentate legale muore o perde la capacità processuale;

- al rappresentato personalmente, se viene meno la rappresentanza legale.

Infine, se il procuratore muore o va incontro ad una causa di impedimento (sospensione o radiazione) come previsto dall'art 301 c.p.c., l'art. 286 comma 2 stabilisce che la notifica debba essere fatta alla parte personalmente.

Leggi anche la guida Esecutorietà e notificazione delle sentenze


Tutte le notizie