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Data: 14/01/2018 06:00:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Anche per le domestiche scatta il diritto a fruire del congedo per le donne vittime di violenza. La novità è stata introdotta dalla legge di bilancio 2018 (l. n. 205/2017) che ha modificato l'art. 24 del d.lgs. 80/2015, eliminando l'esclusione del lavoro domestico dalle disposizioni relative al congedo per le donne vittime di violenza di genere. Domestiche vittime violenza: quando spetta il congedoTale congedo spetta, come dispone la norma, a condizione che la lavoratrice sia "inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio". Congedo vittime violenza: in cosa consisteIl congedo dà diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi, continuando a percepire l'intera retribuzione. Nello specifico, la lavoratrice ha diritto a percepire "un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento". Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa e computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Congedo vittime violenza: come fruirneAi fini dell'esercizio del diritto al congedo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro o il committente con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione necessaria. Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di 3 anni secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva. In caso di mancata regolamentazione, la dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.
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