Data: 14/01/2018 18:30:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Sarà in vigore dal prossimo 26 gennaio (tuttavia per la maggior parte delle disposizioni si dovrà attendere il prossimo 26 luglio) il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2017 sulla riforma delle intercettazioni (sotto allegato).

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Il testo conferma il ruolo fondamentale nelle indagini delle intercettazioni, ma assicura maggior sicurezza e tutela della privacy, ad esempio rafforzando il diritto di difesa, disponendo che siano tagliate le trascrizioni penalmente irrilevanti e introducendo il nuovo reato di "diffusione di riprese e registrazioni fraudolente".

Di seguito le principali novità:

Il nuovo reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente

Il decreto modifica il codice penale aggiungendo il nuovo art. 617-septies che punisce il reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente.

L'illecito è integrato da chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonda con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche e telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione.

La pena è fissata in quattro anni di reclusione, e il delitto sarà punibile a querela della persona offesa. Tuttavia, la punibilità sarà esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazione derivi in via diretta e immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Ordinanza cautelare: cade il divieto di pubblicazione

L'art. 114 del codice di procedura penale, vieta la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

La riforma, tuttavia, introduce un'eccezione coinvolgente l'ordinanza cautelare di cui all'art. 292 c.p.p. consentendo, in tal modo, alla stampa di accedere al provvedimento depositato una volta che le parti ne abbiano avuto copia.

Comunicazioni con l'avvocato/difensore: maggiore riservatezza

Al fine di garantire maggior tutela alla riservatezza delle comunicazioni con il proprio difensore, il d.l. modifica altresì l'art. 103 c.p.p. (Garanzie di libertà del difensore).
Le modifiche rafforzano il già previsto divieto di attività diretta di intercettazione, con la conseguente inutilizzabilità delle acquisizioni, stabilendo che, allorquando le comunicazioni e le conversazioni siano comunque intercettate, il loro contenuto non potrà essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni saranno indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.
I difensori, inoltre, potranno accedere all'archivio riservato in cui confluiranno tutte le comunicazioni intercettate, ed esaminare il materiale intercettato, una volta depositato, nel termine di dieci giorni (non più cinque) con possibilità che il termine sia prorogato dal giudice, per un periodo non superiore a dieci giorni, in ragione della complessità del procedimento e del numero di intercettazioni.

Comunicazioni e conversazioni irrilevanti

Il testo, introduce, inoltre, il divieto di trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle parimenti non rilevanti che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge.
Resta, tuttavia, salva la facoltà del P.M. di disporre con decreto motivato che tali comunicazioni e conversazioni siano trascritte nel verbale, poichè da lui ritenute rilevanti per i fatti oggetto di prova, e lo stesso potrà avvenire per le comunicazioni e le conversazioni relative a dati personali sensibili necessarie ai fini di prova.

Deposito e selezione del materiale intercettato

In relazione al deposito di verbali e registrazioni e alla selezione del materiale rilevante, il decreto introduce una disciplina strutturata in due fasi: il nuovo art. 268-bis c.p.p. stabilisce le modalità e i termini del deposito delle conversazioni e comunicazioni, unitamente ai relativi atti.
Solo in un momento successivo si procederà all'acquisizione al fascicolo delle indagini di quelle rilevanti e utilizzabili, stralciando le altre (irrilevanti e inutilizzabili) che confluiranno nel c.d. archivio riservato, disciplinato da un neo aggiunto art. 89-bis alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
Nell'archivio riservato delle intercettazioni, infatti, saranno custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono. La gestione e la custodia dell'archivio saranno affidate al P.M. e ai difensori e al giudice sarà consentito esaminare gli atti e prendere visione dell'elenco (ma non di estrarne copia), nonché di ascoltare le registrazioni e prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, fino al momento di conclusione della procedura di acquisizione.
La ridefinizione della procedura di selezione consente di superare il modello incentrato sulla c.d. "udienza stralcio", con la conseguenza che tutto il materiale confluiva da subito nel fascicolo delle indagini preliminari, e non in un archivio separato, divenendo oggetto di puntuale disamina prima di giungere all'eliminazione dell'inutile e dell'inutilizzabile.

Nuova disciplina sui captatori informatici

Una particolare attenzione è riservata alla disciplina delle intercettazioni mediante l'inserimento di un captatore informatico (c.d. trojan horse) nei dispositivi elettronici portatili: sul punto, il decreto autorizzativo dovrà essere particolarmente puntuale e indicare i limiti di tempo e luogo per l'acquisizione dei dati e le ragioni che rendono necessaria l'adozione di tale modalità per lo svolgimento delle indagini
Tali dispositivi, dunque, non potranno essere mantenuti attivi senza limiti di tempo o spazio, essendo invece necessaria l'attivazione da remoto in base a quanto previsto dal P.M. nel proprio programma d'indagini, procedendo, invece, a disattivarli laddove la captazione avvenga in ambiente domiciliare, a meno che non sia dimostrato che il tale ambiente si stia svolgendo l'attività criminosa oggetto dell'indagine o laddove l'indagine stessa riguardi delitti più gravi, tra i quali mafia e terrorismo (ex art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.).

Reati contro la P.A.

In relazione ai procedimenti per i più gravi reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, il decreto introduce un ampliamento della sfera di operatività delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche, con modalità autorizzative sottoposte aa presupposti meno restrittivi di quelli attuali.
Ciò in quanto viene imposta a tali procedimento l'applicazione dell'art. 13 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, (convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203) con la conseguenza che, tra le tante novità, le autorizzazioni saranno, dunque, concesse quando appaiano necessarie (non indispensabili) in presenza di sufficienti (e non gravi) indizi di reato, per lo svolgimento delle indagini (non per la prosecuzione delle stesse.

Disposizioni transitorie

Con l'entrata in vigore del provvedimento, tuttavia, saranno pienamente vigenti solo due dei numerosi aspetti coinvolti dall'intervento legislativo, tra cui l'introduzione della nuova fattispecie di reato di "Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente" e le "Disposizioni per la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione".
Invece, la maggior parte delle disposizioni si applicheranno alle operazioni di intercettazione relative a provvedimento autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), infine, (che modifica il comma 2 dell'art. 114 c.p.p.) acquisterà efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

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