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Data: 19/01/2018 10:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Quando è chiamato ad affrontare un caso di malasanità, il giudice deve indagare l'esatta patologia derivante dalla condotta del medico, mettendo in atto tutte le indagini e gli approfondimenti a tal fine necessari. Almeno ai fini civili, non è infatti possibile limitarsi a prendere atto del chiaro peggioramento delle condizioni del paziente e questo è quanto si evince dalla sentenza numero 822/2018 della Corte di cassazione (qui sotto allegata), relativa a un caso di responsabilità dello psicoterapeuta. La vicendaNel caso di specie, il medico era ricorso alla Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione nel procedimento in cui il sanitario, una donna, era imputato di lesioni colpose gravissime in danno di un minore per non aver adottato una metodologia adeguata e corretta nello svolgimento della sua attività professionale di psicoterapeuta del bambino. Tra le diverse doglianze, il medico si lamentava che in giudizio erano mancati elementi dai quali si poteva desumere che la malattia del minore fosse gravissima. Rinvio al giudice civileIn effetti, anche a detta della Cassazione, né la Corte d'appello né il giudice di primo grado avevano offerto una "compiuta risposta in ordine alla precisa diagnosi della malattia sofferta dal minore ed alla sua durata". Più in particolare, i giudici del merito si erano limitati a individuare i diversi errori nei quali era incorsa l'imputata senza precisare il loro grado di incidenza sulla patologia già sofferta dal piccolo, la precisa diagnosi della malattia insorta a seguito dell'intervento del medico e la prevedibile durata di quest'ultima. Di conseguenza, nonostante fossero evidenti e dimostrati gli errori commessi dalla psicoterapeuta nella terapia praticata, l'incertezza con cui risultavano trattati gli aspetti riguardanti la diagnosi precisa della malattia e la sua durata ha determinato la Cassazione a procedere all'annullamento con rinvio al giudice dell'appello, che, posta l'intervenuta prescrizione del reato, è quello civile competente per valore e che dovrà approfondire gli aspetti della vicenda rimasti troppo vaghi. |
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