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Data: 18/01/2018 18:35:00 - Autore: Marcello Mattucci Avv. Marcello Mattucci - Con il termine stalking si fa riferimento a dei comportamenti reiterati di tipo persecutorio, realizzati dal soggetto persecutore nei confronti della sua vittima. Stalking: condotte reiterate nel tempo ed effetto destabilizzante nella vittimaNello specifico, perché il delitto possa integrarsi occorre che le condotte vessatorie si estrinsechino in minaccia, molestia, o, in atti lesivi continuati e tali da indurre nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico oltre che un ragionevole senso di timore. Qualunque sia la sua modalità di esternazione, è essenziale che il contegno dell'agente cagioni nella vittima, per espressa previsione normativa, un grave disagio psichico ovvero determini un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o, comunque, pregiudichi in maniera rilevante il suo modo di vivere. In altri termini, affinché la condotta persecutoria sia penalmente rilevante è necessario che gli atti reiterati dello stalker abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima. Si tenga presente che la condotta, però, può ritenersi penalmente rilevante a condizione che essa sia reiterata nel tempo, dovendo essere connotata da abitualità e continuità. Stalking: le novità normativeDi recente, il delitto è stato oggetto di novità normative. Come è noto, infatti, con la riforma del processo penale (legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 4 agosto 2017) è stato introdotto il nuovo art. 162-ter, rubricato "Estinzione del reato per condotte riparatorie", il quale prevede che "nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato". Il risarcimento del danno, inoltre, "può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo". Nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 2017 n. 284 è stata pubblicata la Legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili oltre alla modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. In particolare, l'art. 1 comma 2 della prefata disposizione normativa introduce un nuovo comma all'art. 162-ter c.p., in base al quale "le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'art. 612-bis c.p". L'intento del legislatore è stato quindi quello di evitare che un delitto che desta un così forte allarme sociale come quello di atti persecutori (cd. stalking) di cui all'articolo 612 bis del codice penale possa essere estinto tramite condotte riparatorie. Stalking: non rileva il breve arco temporale delle condotteDal punto di vista giurisprudenziale, invece, di recente, la quinta sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 104 del 2018, depositata il 3 gennaio, ha statuito che è configurabile il delitto di atti persecutori allorchè vi siano dei comportamenti invasivi della libertà personale tradottisi in appostamenti, pedinamenti, avvicinamenti anche fisici in grado di determinare nella persona offesa uno stato di timore e di ansia, costringendola a modificare le proprie abitudini. Precisano, inoltre, gli Ermellini che ai fini dell'integrazione dello stalking non si richieda l'accertamento di uno stato patologico, ma è sufficiente la produzione di un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima , confermando quanto già statuito in una precedente pronunzia (Cass., Sez V,n. 18646 del 17-2-2017). Last but not least, la Cassazione ha statuito altresì che ai fini della penale responsabilità non rilevi il breve arco temporale in cui si sono estrinsecate le condotte, potendo configurarsi il delitto in esame anche quando i comportamenti siano ripetuti nell'arco di una sola giornata, o, come nel caso trattato nella sentenza in commento in tre giorni, a condizione che tali atti siano la causa di uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice (conformemente a Cass., sez.V, n.38306 del 13-6-2016). Leggi anche: Cassazione: tre giorni di corteggiamento pressante è stalking Avvocato Marcello Mattucci avv.marcellomattucci@gmail.com Cell. 3335339514 Laureato presso l'Università degli Studi di Parma con la tesi intitolata "Causalità omissiva e responsabilità penale del medico", relatore Paolo Veneziani. Iscritto all'Albo degli avvocati di Teramo. Si occupa di diritto del lavoro, civile e penale con specifico riguardo alla responsabilità da malpractice medica. Studio legale sito in Atri alla via Saverio Mattucci n. 2, tel. 08587236 |
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