|
Data: 16/01/2018 20:10:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Liquidazione più celere dei compensi spettanti all'avvocato per l'attività difensiva a favore della parte ammessa al gratuito patrocinio: questa, tuttavia, il decreto di pagamento dovrà essere un atto distinto e separato rispetto al provvedimento che definisce il giudizio. Non condivisibile la pratica di alcuni uffici giudiziari che, a fronte dell'istanza di liquidazione del compenso del legale, richiedono accertamenti all'ufficio finanziario sulla effettiva situazione reddituale della parte assistita, rimandando all'esito degli stessi l'adozione del decreto di pagamento. Lo ha precisato il Ministero della Giustizia con circolare del 10 gennaio 2018 (qui sotto allegata), che ha fornito chiarimenti in ordine all'interpretazione e all'applicazione dell'art. 83, comma 3-bis del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, rispondendo ad alcune segnalazioni. Istanza del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello StatoIl Ministero si pronuncia sul termine entro il quale l'avvocato dovrà depositare l'istanza di liquidazione del compenso spettante per l'attività difensiva prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. In particolare, si aderisce all'interpretazione secondo la quale l'articolo 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non ha introdotto un termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato per l'attività prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, né un termine invalicabile per il giudice. Tale norma, pertanto, dovrà considerarsi meramente indicativa, ai fini di maggiore razionalizzazione del sistema, del termine preferibile per la pronuncia, senza però sanzioni in caso di violazione. Pertanto, in caso di istanza presentata dopo la definizione del procedimento, graveranno sul difensore gli eventuali effetti negativi connessi alla ritardata liquidazione. Inoltre, soggiunge il Ministero, non vi sarebbe alcuna perdita di "potestas decidendi" da parte del giudice se le istanze vengono depositate in un momento successivo alla definizione del giudizio, come si desume dallo stesso art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002. Provvedimento di liquidazione emesso dal magistratoInvece, quanto al comma 3-bis dell'articolo 83 in esame neppure si ritenga che questo abbia introdotto un "termine per provvedere" a carico del magistrato. La norma, invece, ha lo scopo di rendere più celere la liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato per l'attività difensiva prestata in favore della parte ammessa al patrocinio dello Stato. Pertanto, è ben possibile che il giudice, in relazione al caso da decidere ritenga necessario, ovvero opportuno, subordinare l'emanazione del provvedimento di liquidazione al deposito di documentazione ulteriore da parte dell'ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Si chiarisce, però, che il provvedimento di liquidazione del compenso (decreto di pagamento) dovrà essere emesso con atto distinto e separato rispetto al provvedimento che definisce il giudizio. Si vuole in tal modo contrastare la prassi, invalsa presso presso alcuni uffici di inserire il provvedimento di liquidazione nella sentenza, con conseguente difficoltà per il personale di cancelleria a procedere al pagamento delle spettanze. Gestione delle istanze di liquidazioneInfine, il Ministero prende atto della pratica, invalsa presso alcuni uffici giudiziari, di subordinare l'emanazione del provvedimento di liquidazione degli oneri in esame al riscontro, da parte degli uffici finanziari, circa le condizioni reddituali della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. In sostanza, sistematicamente e senza alcun filtro, a fronte dell'istanza di liquidazione vengono richiesti accertamenti all'ufficio finanziario, rimandando all'esito degli stessi che possono giungere anche a distanza di molto tempo dilatando l'adozione del decreto di pagamento. Tuttavia, ciò appare "in contrasto con il dettato normativo dell'articolo 83, comma 3-bis, del testo unico sulle spese di giustizia che prevede la contestualità del decreto di liquidazione con la pronuncia del provvedimento che chiude la fase processuale cui si riferisce la richiesta". Pertanto, si pongono in linea con questa disposizione le prassi virtuose di alcuni uffici giudiziari che richiedono ai difensori di depositare, contestualmente all'istanza di pagamento, tutta la documentazione necessaria a consentire al magistrato di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento. |
|