Data: 16/01/2018 17:50:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Per la Corte di giustizia dell'Unione Europea, anche il cittadino di uno Stato membro che non � pi� in grado di esercitare la propria attivit� come lavoratore autonomo ha diritto a mantenere lo status di lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2004/38/CE. Di conseguenza egli, a determinate condizioni, pu� conservare il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo superiore a tre mesi.

Lo si legge in una sentenza del 20 dicembre 2017 (qui sotto allegata), che va a chiudere la causa C-442/16 relativa alla vicenda di un imbianchino rumeno che a causa della crisi, dopo diversi anni di lavoro in Irlanda, non era pi� riuscito a svolgere la sua attivit�.

La vicenda

Pi� nel dettaglio, l'uomo era giunto in Irlanda nel 2007 e per il primo anno i figli maggiorenni, residenti nell'isola, avevano garantito la sua sussistenza. Dal 2008 al 2012, invece, egli era riuscito a trovare un'occupazione, esercitando l'attivit� autonoma di imbianchino e, in ragione di ci�, aveva versato anche le tasse, i contributi previdenziali collegati al reddito e le altre imposte dovute.

A causa della recessione economica, a ottobre 2012 si era trovato costretto a cessare la propria attivit� e a registrarsi presso le autorit� irlandesi come persona in cerca di occupazione. Rimasto privo di reddito e avendo i suoi figli lasciato l'Irlanda, aveva quindi presentato la domanda per ottenere l'indennit� per le persone in cerca di occupazione prevista dalla legge irlandese. Tale domanda, tuttavia, era stata respinta in quanto egli, a detta delle autorit� nazionali, non avrebbe dimostrato, dopo la cessazione della sua attivit� di imbianchino, di disporre di un diritto di soggiorno in Irlanda.

Disoccupazione involontaria

Per la Corte di giustizia, tuttavia, � fondamentale considerare che la direttiva del 2004, all'articolo 7, stabilisce che "il cittadino dell'Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva la qualit� di lavoratore subordinato o autonomo", tra le altre ipotesi, anche quando "trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attivit� per oltre un anno, si � registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro".

Sarebbe errato, quindi, considerare la nozione di disoccupazione involontaria come limitata ai casi di lavoro subordinato, posto che essa comprende espressamente anche le ipotesi di cessazione di un'attivit� professionale autonoma che derivi da ragioni indipendenti dalla volont� della persona interessata e che tra queste ultime devono annoverarsi anche le situazioni di recessione economica.

Niente discriminazioni

A tale proposito, nella sentenza si legge che "analogamente a un lavoratore subordinato che pu� involontariamente perdere il suo lavoro dipendente a seguito, in particolare, di un licenziamento, una persona che ha esercitato un'attivit� autonoma pu� trovarsi costretta a cessare tale attivit�. Questa persona potrebbe pertanto trovarsi in una situazione di vulnerabilit� paragonabile a quella di un lavoratore subordinato licenziato. In simili circostanze, non sarebbe giustificato che detta persona non beneficiasse, per quanto riguarda il mantenimento del suo diritto di soggiorno, della tutela di cui gode una persona che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato".


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