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Data: 16/01/2018 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - La tassa sui rifiuti va ridotto al 40% se il servizio di raccolta svolto dal Comune appare insufficiente rispetto alle quantità prodotte dal contribuente, come stabilito dall'art. 59 del d.lgs. n. 507/1993. Lo rammenta una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari, n. 2607/2017 (qui sotto allegata). La vicendaIn prime cure, la CTP aveva accolto il ricorso proposto da un'impresa che realizzava imballaggi in legno volta a impugnare l'avviso di accertamento con cui il Comune chiedeva il pagamento della somma a titolo di TARSU (2012). Il giudice aveva evidenziano come i rifiuti prodotti dalla società fossero "rifiuti speciali non pericolosi", trattandosi di residui della lavorazione del legno e pertanto assimilati agli urbani (come confermato da una delibera del Consiglio Comunale richiamata dall'art. 2 del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani). Pertanto, aveva annullato l'avviso di accertamento nella considerazione che i rifiuti fossero stati smaltiti in proprio dalla società e che i cassonetti del Comune, ritenuti non capienti, fossero stati posti a distanza di 600 metri dall'attività produttiva. TARI ridotta al 40% se la raccolta di rifiuti è inadeguataLa CTR investita della vicenda, richiama il predetto Regolamento, all'epoca in vigore e intitolato "Riduzioni tariffarie in funzione dello svolgimento del servizio", secondo il quale, in caso di mancato svolgimento del servizio o se questo è svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o sulla capacità minima che gli stessi debbono assicurare, o sulla frequenza della raccolta, l'importo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa. Una previsione che ricalca quella dell'art. 59, comma 4, del d.lgs. n. 507/1993 secondo il quale, "se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2" (40%). Sul punto, il Comune critica innanzi alla Commissione contestato la decisione di prime cure, che aveva ritenuto inidonei e troppo distanti i contenitori dalla sede produttiva dell'azienda, richiamando un'attestazione del direttore dell'AMIU secondo cui, in base alla verifica effettuata, il primo cassonetto si trovava a distanza di circa trenta metri dall'insediamento. La CTR, stante le richiamate norme legislative e regolamentari, reputa che tale attestazione possa comprovare l'attivazione del servizio di raccolta nella zona in cui è ubicato lo stabilimento, ma sia, invece, idonea a dimostrare l'adeguatezza dei contenitori con le dimensioni minime previste per la zona e la frequenza della raccolta e, in definitiva, l'attivazione del servizio in modo adeguato per permettere all'utente di fruire agevolmente dello stesso. Pertanto, il contribuente avrebbe dovuto corrispondere il tributo nella misura ridotta pari al 40% della tariffa, come confermato dal regolamento comunale e dall'art. 59 del d.lgs. n. 507/1993. Dal parziale accoglimento dell'appello del Comune, deriva la modifica dell'avviso di accertamento per l'anno 2012 e l'addebito alla società dell'imposta al 40%, con conseguente ricalcolo delle sanzioni applicate. |
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