Data: 18/01/2018 18:30:00 - Autore: Riccardo Testiera

di Riccardo Testiera - L'art. 1490 del codice civile dispone che il venditore � tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui � destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore; inoltre, la norma prevede che il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

Cos'� la clausola vista e piaciuta

Le parti, per�, all'atto della conclusione del contratto, possono concordare espressamente una limitazione alla garanzia per i vizi, inserendo una clausola, detta "vista e piaciuta", con la quale l'acquirente dichiara di aver preso visione del bene nello stato in cui si trova e di accettarlo cos� com'�.

Occorre rammentare, inoltre, che - ai sensi dell'art. 1476 c.c. - i principali obblighi posti in capo al venditore sono quelli di consegnare la cosa al compratore, di far acquistare a quest'ultimo la propriet� della cosa o il diritto, se l'acquisto non � effetto immediato del contratto, e - infine - di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa, che rendano il bene inidoneo all'uso a cui � destinato, ovvero che ne riducano il valore in modo apprezzabile. Si badi, tuttavia, che tale garanzia opera allorquando i vizi non siano conosciuti (o facilmente conoscibili) dal compratore.

I rimedi ai vizi

Pertanto, qualora il compratore riscontrasse i suddetti vizi potr� domandare, alternativamente, la restituzione del prezzo, con conseguente risoluzione del contratto (detta azione redibitoria), oppure la riduzione del prezzo (azione estimatoria), in proporzione alla minore utilit� derivante dal vizio.

A fronte di tali rimedi posti a tutela del compratore, il legislatore ha previsto dei precisi termini entro i quali esercitare le suddette azioni, a pena di decadenza o di prescrizione. Ed invero, l'acquirente dovr� denunciare al venditore la sussistenza di vizi entro il termine decadenziale di otto giorni dalla loro scoperta e, una volta reso edotto il venditore, dovr� azionare i rimedi previsti dal legislatore (azione redibitoria ed estimatoria) entro il termine di prescrizione di 1 anno dalla denuncia.

Vizi occulti

A questo punto occorre valutare se il venditore debba rispondere dei suindicati vizi, ai sensi dell'art. 1490 c.c., allorquando quest'ultimi siano di difficile individuazione (occulti), come - ad esempio - nel caso di vizi di componenti meccaniche del motore di un'autovettura, oppure se possa far valere - di converso - la clausola "vista e piaciuta" inserita nel corpo del contratto di vendita, la quale sembrerebbe poter sollevare il venditore da qualsiasi responsabilit�.

Appare evidente che, laddove il venditore espressamente garantisca l'integrale assenza di vizi che possano inficiare il funzionamento dell'autovettura, la garanzia di cui all'art. 1490 c.c. sar� pienamente operante, giacch�, attesa la specificit� del vizio, si dovr� esclude che lo stesso fosse facilmente riconoscibile con la normale diligenza.

La clausola "vista e piaciuta", di converso, pu� dirsi operante solo per quei vizi facilmente riscontrabili dall'acquirente e non, invece, con riferimento a vizi la cui esistenza non risulta in alcun modo rinvenibile al momento dell'acquisto.

Recentemente, la Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi in ordine a tale clausola contrattuale affermando che "il venditore di una vettura usata � tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta nello stato come vista e piaciuta, e ci� a prescindere dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile ad opera del venditore, ma esclusivamente a vizi di costruzione del bene venduto" (Cass. Civ. n. 21204/2016).

Pertanto, il compratore potr� legittimamente e vittoriosamente agire in giudizio al fine di accertare la responsabilit� del venditore, con conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni, nonch� alla riduzione del prezzo.

Per approfondimenti, leggi: Garanzia per i vizi nella compravendita


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