Data: 17/01/2018 18:39:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 9 del 12 gennaio 2018, il secondo decreto recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 179/2016 di modifica al Codice dell'amministrazione digitale.

Il correttivo al Cad

L'intervento operato dal d.lgs. n. 217/2017 (qui sotto allegato) punta a razionalizzare e semplificare le norme del CAD e modernizzare i processi dell'amministrazione italiana volti a rendere effettivi i servizi di cittadinanza digitale per cittadini, imprese e P.A., recependo le indicazioni dell'Unione Europea.

Il provvedimento incentiva la diffusione e l'utilizzo degli "open data", spinge sul domicilio digitale, recisa le nuove funzioni attribuite all'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) compresa l'istituzione di un difensore civico digitale e la creazione di una piattaforma online per la consultazione pubblica.

Gli indirizzi di PEC e i recapiti digitali potranno essere utilizzati esclusivamente per le comunicazioni aventi valore legale e per le comunicazioni da parte di enti pubblici; l'utilizzo per fini pubblicitari necessita del consenso dell'interessato.

Domicilio digitale per tutti

Il decreto stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni dovranno notificare i propri atti direttamente presso i domicili digitali dei cittadini, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'art. 2, R.D. n. 639/1910 (per approfondimenti: Domicilio digitale: addio raccomandate).

Non saranno solo imprese e professionisti, ma anche i cittadini a potersi dotare di un apposito indirizzo certificato (per approfondimenti: Riforma Pa: al via il domicilio digitale) da utilizzare per le comunicazioni aventi valore legale e per quelle con una una serie di soggetti, ovvero: pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici, autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonchè le autorità del sistema portuale.

L'azzeramento delle spese postali, si stima, porterà a un risparmio complessivo di circa 250 milioni annui, inoltre, con il domicilio digitale, i privati potranno altresì effettuare pagamenti online, tramite apposita piattaforma, di tributi e altre somme nei confronti di P.A. e gestori di servizi pubblici.

Difensore civico per il digitale

Il decreto, inoltre, precisa come presso l'AgID sarà istituito l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui sarà preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità.

Al difensore civico chiunque potrà presentare, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni e reclami relativi a presunte violazioni del CAD e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione.

Pur non essendo dotato di poteri coercitivi, il difensore civico, ove ritenga la segnalazione fondata, inviterà le amministrazioni inadempienti a porre rimedio alla violazione tempestivamente. O suoi provvedimenti potranno essere pubblicati in apposita area del sito AgID.

Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale

Il decreto, inoltre, istituisce presso l'AgID una piattaforma piattaforma per la consultazione pubblica e il confronto tra i portatori di interesse in relazione ai provvedimenti connessi all'attuazione dell'agenda digitale.

Sarà l'Agenzia a occuparsi di identificare le caratteristiche tecnico-funzionali della piattaforma affinché sia garantito l'accesso alla stessa ai portatori di interessi pubblici e privati e questa sia idonea a raccogliere suggerimenti e proposte emendative in maniera trasparente, qualificata ed efficace.

Open data: formato aperto e tipo aperto

Il decreto menziona e distingue i documenti in formato aperto e di tipo aperto, al fine di incentivarne la diffusione. I primi rappresentano un formato di dati reso pubblico, documentanti esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione degli stessi.
Quanto ai dati di tipo aperto, invece, essi presentano determinate caratteristiche: sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, comprese le reti telematiche pubbliche e private; sono resi disponibili gratuitamente attraverso le medesime tecnologie dell'informazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.

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