Data: 17/01/2018 18:40:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani
di Paolo M. Storani - Pregevole sintesi nella redazione del provvedimento che segue in ordine alla fattispecie minore prevista dall'art. 73, 5° co., del D.P.R. n. 309 del 1990; la pronuncia risale al 18 ottobre 2017 ed è frutto dell'illuminata penna del Dott. Domenico Potetti, insigne giurista e relatore a convegni che opera quale GIP/GUP presso il Tribunale di Macerata.
Buona lettura!

TRIBUNALE DI MACERATA, 18 ottobre 2017, Sezione GIP/GUP, giudice Domenico Potetti, imp. X.


Come si evince dall'art. 74, comma 6, del DPR n. 309 del 1990 (reato associativo), la fattispecie minore prevista dall'art. 73, comma 5, dello stesso DPR ben può ricorrere anche in caso di reiterazione nel tempo delle attività di spaccio (spacciatore seriale, anche di "droga pesante"); e/o di possesso di un non indifferente numero di dosi; e/o nel caso in cui lo spaccio sia posto in essere grazie all'organizzazione di più persone. Ciò che rileva, infatti, per la suddetta fattispecie, è che si verta nell'ipotesi del "piccolo spaccio", e che la pena sia ragionevolmente proporzionata ad esso.


Omissis.

1) I fatti in sintesi.

1.1 Alle ore 13.00 del …, veniva predisposto dalla PG un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in materia di stupefacenti nel Comune di …, in luoghi solitamente frequentati da persone dedite all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il servizio veniva svolto da militari con abiti civili, a bordo di auto civetta.

Alle ore 18.05 successive, veniva notata transitare una … alla cui guida si trovava …, persona conosciuta dai militari operanti come dedita all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La PG decideva di pedinare il veicolo il quale, dopo essere uscito dal centro abitato di …, si dirigeva in direzione …, per poi fermarsi nella stazione di servizio ….

Ad attenderlo nella predetta Stazione di servizio vi era una FIAT …, con a bordo un giovane al lato guida successivamente identificato per … il quale, appena notato l'arrivo del …, immediatamente scendeva … e si dirigeva in direzione della …, prendendo posto sul lato passeggero.

Dalla sua posizione opportunamente defilata ma utile per avere la chiara visuale dei fatti, la PG poteva notare che il …, una volta rimasto solo con il giovane in auto, chinava la testa verso il basso come se stesse prendendo qualcosa da sotto il sedile, mentre il giovane seduto sul lato passeggero continuava a girarsi intorno come per controllare che nessuno li stesse osservando.

Naturalmente tale comportamento avallava ancora di più l'ipotesi della PG che la presenza in luogo dei due non fosse occasionale, ma finalizzata a una compravendita di sostanza stupefacente.

Il loro atteggiamento era altresì sospetto, stante il luogo (stazione di servizio), il tempo (imbrunire) e l'evidente comportamento circospetto tenuto da entrambi.

Si notava il … quindi cedere qualcosa di piccolo allo …, che con un movimento delle braccia estraeva dalle tasche il portafoglio prendendo verosimilmente dei soldi, che dava al ….

A questo punto i militari decidevano di intervenire, bloccando i due ragazzi, proprio mentre il … stava cedendo un involucro in plastica bianca contenente una dose di sostanza stupefacente risultata essere poi "eroina" del peso di grammi 0,5 (zeroVRGcinque), in cambio di una banconota da 20 (venti) euro, oltre ad altra di 20 (venti) euro risultata essere data a saldo parziale di un debito dello … verso il ….

Per non pregiudicare il buon esito dell'operazione in corso si decideva di attendere che i due giovani scendessero dall'auto, per evitare che .gli stessi potessero disfarsi di eventuale altro stupefacente.

Infatti, alla richiesta se detenesse altro stupefacente, il … prendeva una scatoletta in metallo che custodiva sotto il sedile lato guida, di colore nero, nel cui interno vi erano 11 (undici) dosi di sostanza stupefacente di tipo "eroina" confezionate come la precedente per un peso complessivo di grammi 4,6 (quattroVRGsei).

Allo stesso veniva domandato di consegnare quanto in suo possesso, pertinente al reato, e il … dichiarava che nella sua abitazione deteneva altra sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento.°°°

A seguito di perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione del …, veniva rinvenuta nella camera da letto del …, in un cassetto del comodino, una scatola in metallo in cui vi era un involucro di colore bianco all'interno del quale vi era stupefacente consistente (come dichiarato dal …) in "ketamina", in due pezzi, per un peso di grammi 2,5 (dueVRGcinque) e grammi 1,3 (unoVRGtre).

Inoltre vi era un ulteriore involucro di colore azzurro contenente sostanza stupefacente di tipo "eroina" per un peso complessivo di grammi 2,7 (dueVRGsette).

Accanto alla scatola vi era un bilancino di precisione …, perfettamente funzionante, con approssimazione al centesimo di grammo.

Tutto lo stupefacente rinvenuto veniva sottoposto a fotoriproduzione nonché pesatura mediante bilancia elettronica in dotazione, ed altresì veniva sottoposto ad accertamento narcotest, con esito positivo (esito positivo dato anche dalle successive analisi, per eroina e ketamina).°°°

1.2 Veniva escusso lo …, il quale in sintesi dichiarava quanto segue.

Dichiarava di essere consumatore di eroina, e di conoscere a Macerata, come spacciatore, solo il ….

Descriveva l'episodio di spaccio (quello osservato dalla stessa polizia giudiziaria, come sopra), nel corso del quale aveva acquistato circa mezzo grammo di eroina in cambio di € 20 dal ….

Nell'occasione … aveva preso da un vano dell'abitacolo della vettura una scatoletta dove teneva varie bustine.

Aveva quindi dato a … i € 20, ed anche altri € 20 per un vecchio debito che aveva con lo stesso di € 100, per eroina da lui acquistata fin dal 2013.

Dichiarava di avere acquistato eroina sempre e solo da ….

Descriveva in particolare quattro acquisti di eroina fatti da … in quello stesso mese di febbraio, per circa mezzo grammo di eroina ogni volta.

In passato … aveva anche altri clienti italiani, coetanei dello …, con i quali però il dichiarante aveva perso i contatti.

Dichiarava che da quando aveva conosciuto …, nel 2013, sino a quella data, considerato che per un anno aveva sospeso il consumo di eroina, aveva acquistato da … stupefacente in moltissime occasioni.

In particolare nel 2013 fumava eroina tutti i giorni e la comprava sempre da …, e ciò era durato fino a febbraio 2014.

Dichiarava che aveva comprato oltre 200 volte l'eroina da …, sempre per mezzo grammo per volta, più o meno e sempre per € 20 per ogni cessione (qualche volta però gli aveva dato € 50 perché ne acquistava due dosi).

Da quando conosceva … aveva acquistato da lui circa 100 grammi di eroina e forse anche più.

Ricordava che nel 2013 assumeva stupefacente (eroina) una o anche due volte al giorno, e lo comprava sempre da ….

Aveva iniziato ad acquistare eroina da … circa due anni prima, poi dal febbraio 2014 aveva smesso.

Ma aveva ricominciato a usare eroina da circa una settimana.°°°

1.3 … in udienza di convalida dell'arresto confessava di avere effettuato in quella giornata due cessioni allo …, ma negava di avere un credito nei confronti del medesimo.

Ammetteva di avere ceduto più volte eroina allo …, per un anno - un anno e mezzo.

Dichiarava che lo … era un suo cliente abituale, e la droga gliela vendeva 1-2 volte alla settimana.

Dichiarava di essere lui stesso consumatore di eroina da circa due anni, e che poco dopo avere iniziato a farne uso iniziava anche a spacciarla oltre che allo … a uno - due clienti che erano suoi … amici.

Dichiarava che la chetamina che gli era stata sequestrata era destinata al suo uso personale.°°°

1.4 In atti è stata versata altresì dal Difensore una lettera di …, diretta al …, nella quale in sintesi il primo si scusa per le dichiarazioni rese ai carabinieri in occasione dell'arresto di cui sopra e le rettifica come segue.

Conosceva il … dal duemilatre, ma solo dalla metà di gennaio duemilaquindici fino al giorno dell'arresto si era rivolto (circa tre volte alla settimana) al … per l'acquisto di eroina (circa quindici cessioni per circa mezzo grammo ogni volta); negava che si fosse trattato di duecento cessioni tutte fatte dal …; semmai quello era il numero degli acquisti fatti … in tutta la sua storia di tossicodipendenza.°°°

1.5 Nella certificazione del SERT …, si attesta che … è in carico a quel Servizio da marzo 2015, con diagnosi di dipendenza da oppiacei; che attualmente il paziente stava seguendo un trattamento integrato con terapia farmacologica (metadone a scalare, visite mediche e colloqui psicosociali); che il … risultava stabilizzato dal punto di vista tossicologico.°°°

4) La questione di responsabilità penale e la qualificazione giuridica dei fatti.

4.1 Non sussistono particolari difficoltà nell'affermare la responsabilità penale dell'imputato.

Come si è visto, l'episodio finale di spaccio è stato osservato dalla stessa polizia giudiziaria.

Il frazionamento della sostanza, unitamente all'episodio di spaccio constatato dalla PG, rende evidente la destinazione della sostanza al consumo di terzi, almeno in gran parte.

In ordine all'attività pregressa di spaccio, essa è stata descritta dall'acquirente …

Solo in apparenza si pone una questione in ordine alle dichiarazioni di quest'ultimo.

In effetti, vi è una sensibile differenza tra le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'arresto e quelle contenute nella lettera di scuse prodotta in atti, nella quale … tende a ridimensionare fortemente le dichiarazioni accusatorie iniziali.

In diritto, quanto alla missiva di scuse diretta dallo … al …, è pur vero che nel processo penale sono utilizzabili anche documenti aventi contenuto dichiarativo (come nel nostro caso: v. Corte costituzionale, 30 marzo 1992, n. 142).

Ma Sez. Un. n. 26795-06 hanno qualificato come documenti solo quelli formati fuori (anche se non necessariamente prima) e comunque non in vista né tantomeno in funzione del procedimento penale (conf. C. cost. n. 320-09).

Quindi nel caso presente la Difesa ha l'onere di provare (artt. 187 co. 2 e 190 co. 1 c.p.p.) che la lettera de qua non sia stata formata in funzione del (e per la produzione nel) processo penale, così da consentirne l'utilizzazione come documento (art. 234 c.p.p.).

Se la lettera fosse stata formata in funzione del procedimento penale essa invece sarebbe inutilizzabile ex art. 191 c.p.p., perché il codice di rito prevede le forme nella quali la prova dichiarativa si forma nel processo, così ponendo un divieto implicito di acquisizione in forme diverse; divieto rilevante sub art. 191 c.p.p.

E, come è noto, l'inutilizzabilità non è sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato (Sez. Un., n. 16-00, RV 216246).

Peraltro, la questione giuridica circa l'utilizzabilità della missiva de qua è sostanzialmente irrilevante.

Già in partenza va riconosciuta una maggiore affidabilità alle dichiarazioni rese nella immediatezza del fatto (quindi maggiormente genuine) dallo … alla polizia giudiziaria, rispetto a quelle contenute nella lettera in questione, aventi verosimilmente la natura di un ripensamento postumo, diretto ad alleviare la posizione dell'imputato.

Ma, al di là di questa osservazione, l'apparente conflitto fra le due versioni rese dallo … è risolto dalla confessione resa dall'imputato nell'udienza di convalida dell'arresto.

Egli infatti, fra l'altro, ammetteva di avere ceduto più volte eroina allo …, per un anno - un anno e mezzo, e dichiarava che lo … era un suo cliente abituale, e la droga gliela vendeva 1-2 volte alla settimana.

A fronte di ciò non appare sostanzialmente rilevante pervenire ad un conteggio aritmetico preciso degli episodi di spaccio; basta considerare che le dichiarazioni dello … alla polizia giudiziaria e la confessione resa dall'imputato nell'udienza di convalida sostanzialmente non confliggono, o quantomeno non hanno differenze significative.

Veda inoltre il Pubblico Ministero se la missiva de qua abbia realizzato la fattispecie di favoreggiamento personale, che astrattamente il cessionario può commettere nelle sue dichiarazioni rese a proposito della condotta dello spacciatore (v. Sez. un., n. 21832-07).

In conclusione, vi sono elementi sufficienti per riconoscere la serialità dello spaccio.°°°

4.2 Tuttavia, si ritiene anche che tutti i fatti di cessione ascritti all'imputato siano riconducibili e qualificabili sub art. 73, comma quinto, del DPR n. 309-90, nonostante la serialità delle condotte di spaccio.

L'art. 74, co. 6, del DPR n. 309-90 (reato associativo), dimostra che la fattispecie ex art. 73, co. 5, dello stesso DPR ben può ricorrere anche in caso di "reiterazione" nel tempo delle attività di spaccio; e/o di possesso di un "non indifferente" numero di dosi; e/o nel caso in cui lo spaccio sia posto in essere grazie all'organizzazione di più persone.

Ciò che rileva, infatti, per la suddetta fattispecie, è che si verta nell'ipotesi del "piccolo spaccio" che, nel caratterizzarsi per una complessiva minore portata delle attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro, e guadagni limitati, può però comprendere anche la detenzione di una "provvista" (più o meno ampia a seconda del valore della sostanza) della sostanza finalizzata a una piccola ma comunque proficua attività di vendita al dettaglio.

Il "fatto di lieve entità", rispetto a fattispecie altrimenti punibili nell'ipotesi ordinaria (non attenuata) con pene molto pesanti, deve essere individuato con criteri interpretativi che consentano di rapportare in modo razionale la pena al fatto (conf. Cass., n. 5083-96), tenendo conto di quel criterio di ragionevolezza che s'impone tanto al legislatore quanto all'interprete, imponendo l'art. 3 Cost., in materia penale, la proporzione fra la quantità e la qualità della pena e l'offensività del fatto.

Pertanto il giudice di merito, nel valutare fattispecie di spaccio di sostanze stupefacenti, non può negare la sussistenza dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 senza tener conto, oltre che della "quantità e qualità delle sostanze", anche dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione e non può comunque negarla ove il reato, nella sua componente oggettiva e soggettiva, non assuma una consistenza tale da rendere proporzionata al fatto - secondo il sopra indicato criterio di ragionevolezza - la pena minima altrimenti applicabile.

Il «piccolo spaccio» è caratterizzato quindi da una complessiva minore portata delle attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro, e guadagni limitati; è una condotta che comprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che comunque non sia superiore, a seconda del valore delle sostanze, a dosi conteggiate a «decine» (v. Cass., n. 41090-13).

Nel caso di specie occorre rilevare che l'imputato non risulta possedere la figura di spacciatore professionale, mosso essenzialmente da motivi di lucro, in grado di gestire quantità rilevanti di stupefacente, sia pure di volta in volta per quantitativi modesti.

E' quest'ultima la figura di spacciatore seriale che non appare comunque riconducibile all'ipotesi del quinto comma di cui trattasi, a causa della sua pericolosità, data dal fatto che si tratta di un vero e proprio commerciante di stupefacenti, dotato di contatti approfonditi rispetto a fornitori di livello medio alto (grossisti), il quale si muove non per l'impulso irrazionale del vizio ma per calcolo, ponderazio, e con scaltrezza, proprio come opera generalmente un commerciante, sia pure di sostanze illecite.

Al contrario l'imputato (vedasi il certificato del SERT) risulta essere non un protagonista nell'universo del commercio di sostanze stupefacenti, il quale trae cospicui guadagni dalla dipendenza dei clienti rispetto alla sostanze, al contrario risulta piuttosto essere una delle tante vittime del vizio, il quale è costretto a spacciare per procurarsi egli stesso il denaro necessario per consumare la droga.

Si è visto, inoltre, che l'imputato cedeva quantitativi veramente esigui di eroina.

Pertanto i reati contestati all'imputato vanno qualificati tutti sotto la fattispecie autonoma di reato di cui all'art. 73, comma quinto, del D. P. R. n. 309 del 1990.°°°

5) Trattamento sanzionatorio ed altro.

Considerati tutti i caratteri del caso concreto, compreso il precedente penale e la reiterazione delle condotte, pena base viene fissata in quella di anni uno di reclusione ed € 1.500,00 di multa.

Per la sua condizione di tossicodipendente, e per la sua giovane età, all'imputato vengono concesse le attenuanti generiche, sia pure solo equivalenti alla recidiva contestata, in considerazione della significativa reiterazione delle condotte di spaccio.

Trattandosi di condotte poste in essere in un ambito temporale circoscritto e omogeneo, ed aventi analoga natura, viene riconosciuto il vincolo di cui all'art. 81 c.p., e la pena viene aumentata fino ad anni uno e mesi tre di reclusione, oltre ad € 2.100,00 di multa.

In virtù della diminuente del rito la pena viene diminuita fino a mesi 10 (dieci) di reclusione ed € 1.400,00 di multa.

Piuttosto che revocare la sospensione condizionale della pena, della quale l'imputato ha già goduto, si ritiene di reiterare il beneficio (confidando nella capacità dissuasiva della presente vicenda giudiziaria e nella giovane età dell'imputato), anche se, necessariamente, con la previsione del lavoro sostitutivo, ai sensi dell'art. 165 del codice penale.

All'affermazione di responsabilità penale consegue altresì la condanna al pagamento delle spese processuali e di restrizione.

Quanto ai quaranta euro sequestrati all'imputato (attualmente sottoposti a sequestro preventivo), essi vanno resi all'acquirente ….

Infatti, l'acquirente di sostanza stupefacente, in virtù della nullità civilistica del negozio (per contrarietà alla norma imperativa che vieta la cessione: art. 1418, comma primo, c.c.), da ritenere però per l'acquirente non contrario al buon costume (v. Sez. un., n. 10372-95), ha diritto a ripetere il denaro da lui versato allo spacciatore.°°°

Omissis.


F.to Dott. Domenico Potetti


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