Data: 19/01/2018 08:54:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Non sfugge al pagamento dell'assegno di mantenimento l'ex marito giovane, in salute, che svolge la professione di idraulico, un settore che "non conosce crisi.

Tanto si desume dall'ordinanza n. 769/2018 (qui sotto allegata) con cui la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha respinto l'impugnazione promossa da un uomo in capo al quale, a seguito della pronuncia di separazione, era stato posto il pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della ex moglie e dei figli minori.

La Corte d'Appello aveva confermato le statuizioni economiche dopo aver valutato le condizioni soggettive del coniuge obbligato (giovane, in salute, di professione idraulico) e ritenendo non credibili la sua situazione di disoccupazione e le dichiarazioni dei redditi presentate.

Il giudice era cos� giunto alla conclusione che lo stesso, verosimilmente, svolgesse attivit� di lavoro, forse in nero o disponesse di accantonamenti.

Infondato si palesa, inoltre, il ricorso dell'uomo in Cassazione teso a contestare gli esborsi a suo carico: l'uomo ritiene che il giudice a quo abbia fondato la decisione su affermazioni frutto di scienza privata e su fatti non qualificabili come notori, ignorando le prove sulla sua situazione economica precaria e ritenendo non credibili le sue dichiarazioni fiscali.

Paga il mantenimento l'ex giovane, in salute e con professionalit� specifica

In relazione a queste ultime dichiarazioni, gli Ermellini rammentano come abbiano una funzione tipicamente fiscale, sicch�, nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario, come quello relativo all'attribuzione o quantificazione dell'assegno di mantenimento, queste non abbiano valore vincolante per il giudice che, nella sua valutazione discrezionale, pu� fondare il convincimento s altre risultanze probatorie.

Inoltre, la Corte di merito ha ritenuto poco credibili le deduzioni sullo stato di disoccupazione del ricorrente, avendo egli una professionalit� sempre richiesta, quella dell'idraulico, in un settore che non conosce crisi.

Da qui la conclusione dello svolgimento di attivit� in nero o della disposizione di accantonamenti, trattandosi di soggetto in salute, giovane, con capacit� lavorativa specifica il quale avrebbe potuto adattarsi a reperire altro lavoro.

Nella specie, chiarisce la Cassazione, � stata operata dal giudice una valutazione comparativa dei redditi dei due coniugi, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e questi si � limitato a ritenere non credibile, all'esito di tale vaglio, l'attuale situazione di disoccupazione dell'obbligato al mantenimento, tenendo conto delle condizioni personali (et�, salute) e della sua professionalit� specifica (idraulico).

In sostanza, conclude il collegio, il giudice a quo non ha utilizzato criteri di notoriet� giuridicamente inesatti o di congetture, come invece affermato dalla difesa. Il ricorso va rigettato.

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