|
Data: 18/01/2018 18:45:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministero dell'interno (qui sotto allegato), la notifica delle multe in maniera telematica tramite posta elettronica certificata è ora realtà. Con la trasmissione via p.e.c., in altre parole, il verbale di contestazione è a tutti gli effetti un atto notificato e conoscibile dall'automobilista, che non potrà eccepire di non aver controllato la propria casella e, quindi, di non averla ricevuta. Tempi per la notificaI tempi per la notifica restano gli stessi già previsti dal codice della strada. A tal fine la spedizione, per gli organi di polizia, coincide con il momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e la notifica con il momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna. Quest'ultima fa piena prova dell'avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato. Destinatari della notifica via pecI soggetti nei confronti dei quali è possibile la notifica per mezzo della posta elettronica certificata sono:
Ricerca nei pubblici elenchiSe l'autore della violazione non comunica l'indirizzo p.e.c. al momento della contestazione o se quest'ultima non è effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito, l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione deve ricercare l'indirizzo p.e.c. del proprietario del veicolo o di altro obbligato solidale nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche ai quali può accedere. Contenuto della pecLa p.e.c. deve indicare nell'oggetto che si tratta "di atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada". Ad essa vanno poi allegati degli specifici documenti:
In ogni caso tutti gli allegati o i documenti informatici che contengono degli allegati vanno sottoscritti con firma digitale e devono essere trasmessi con formati aperti, standard e documentati. Notifica pec impossibileSe la notifica via p.e.c. non è possibile, occorre distinguere il caso in cui l'impossibilità sia imputabile al destinatario da quello in cui essa sia connessa a qualsiasi altra causa. Nel primo caso, il notificante deve estrarre copia del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e dell'avviso di mancata consegna o di qualsiasi altra documentazione di avviso di mancata consegna su supporto analogico e ne deve attestare la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti. La notifica è quindi effettuata nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini previsti dal codice della strada e dei suoi oneri si fa carico il destinatario. Nel secondo caso, la procedura di notificazione si svolge nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, anche in questo caso con oneri a carico del destinatario. |
|