Data: 19/01/2018 12:30:00 - Autore: Marcello Mattucci

Avv. Marcello Mattucci - L'articolo 131-bis del codice penale, introdotto con il D.Lgs. n. 28/2015, rubricato non punibilità per particolare tenuità del fatto, descrive una causa di non punibilità applicabile alla ricorrenza di specifici presupposti.

La particolare tenuità del fatto: inquadramento e ratio legis

In primo luogo, per espressa previsione normativa, è richiesto che:1) il reato venga punito con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o ,con la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva,2) la modalità in cui si è realizzata la condotta o l'esiguità del danno o del pericolo abbiano realizzato un'offesa di particolare tenuità 3) che il comportamento non sia abituale e che l'autore del fatto non sia stato dichiarato delinquente abituale o per tendenza e non abbia commesso più reati della stessa indole.

Costituiscono, invece, cause ostative all'operatività dell'istituto de quo: la circostanza che l'autore abbia agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o abbia adoperato sevizie o, ancora, abbia profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta abbia cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

La ratio legis risponde, per un verso, all'esigenza di deflazionare il contenzioso giudiziario penale e, per l'altro, non punire fatti ritenuti bagatellari.

Tenuità del fatto: rilievi processuali

Come è noto, alla chiusura delle indagini preliminari, il pubblico ministero può esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione. Tale ultima eventualità ricorre non solo laddove la notizia di reato risulti infondata, giusta previsione dell'articolo 408 c.p.p. I comma, ma anche allorché risulti mancante una condizione di procedibilità, se il reato è estinto o, se il fatto non è previsto dalla legge come reato. Tra le novità apportate dal D.Lgs. n.28 del 2015 figura una nuova ipotesi di archiviazione che la pubblica accusa può richiedere al GIP: la particolare tenuità del fatto. Viene ammessa pertanto tale causa di non punibilità sin dalla fase procedimentale.

Anche a livello propriamente processuale viene in rilievo l'istituto in commento, infatti, giusta previsione dell'articolo 425 del codice di rito, il GUP può emettere nell'udienza preliminare una sentenza di non luogo a procedere anche quando la persona non sia punibile per qualsiasi altra causa, riferendosi tale inciso evidentemente anche alla particolare tenuità del fatto.

Ulteriore elemento di novità che emerge a livello processuale si evince nel disposto dell'articolo 469 e, segnatamente, nel I comma bis. Viene ammessa la possibilità di pronunciare un provvedimento di proscioglimento per non doversi procedere in fase predibattimentale, oltre che nei casi già tassativamente indicati, anche quando l' imputato non è punibile ai sensi dell'articolo 131 bis.

Da ultimo, in dibattimento, oltre alle consuete formule assolutorie contenute nell'articolo 530 c.p.p., l'imputato può essere assolto anche quando non punibile per altra ragione ,comprendendo, pertanto in tale ipotesi, anche la particolare tenuità del fatto.

Art. 131-bis c.p.: aspetti applicativi problematici

I principali nodi problematici presentati da questo nuovo istituto riguardano la sua applicazione con riferimento all'ipotesi della continuazione, ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace e rispetto alla ipotesi della guida in stato d'ebbrezza prevista e punita dall'art. 186 del Codice della Strada.

Reato continuato

Con riguardo alla continuazione, contemplata dall'articolo 81 c.p. II comma, non si registra unanimità di vedute in giurisprudenza. Secondo gli Ermellini, infatti, l'elemento ostativo costituito dalla commissione di più reati della stessa indole può essere ravvisato anche quando trattasi di reati avvinti dal vincolo della continuazione e presi in considerazione, come tali, nell'ambito del medesimo procedimento penale. (Cassazione penale, sez. V, 14/11/2016, n. 4852). Non sulla stessa linea interpretativa si orienta un altro provvedimento della Suprema Corte secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 - bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati (nella specie, due danneggiamenti) legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale" per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza "non occasionale". (Cassazione penale, sez. II, 15/11/2016, n. 1).

Più recentemente, la Cassazione ha, invece, ammesso l'operatività della particolare tenuità del fatto con riguardo alla continuazione, in contrasto con quanto precedentemente era stato affermato. Nello specifico, i supremi giudici asseriscono che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. penale può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, giacché quest'ultima non si identifica automaticamente con l'abitualità nel reato, ostativa al riconoscimento del beneficio, non individuando comportamenti di per se stessi espressivi del carattere seriale dell'attività criminosa e dell'abitudine del soggetto a violare la legge. In motivazione, la Corte ha specificato che il giudice, in presenza di un reato continuato, per decidere sulla meritevolezza o meno del beneficio da parte dell'imputato, è chiamato a soppesare - in relazione alla modalità della condotta ed all'esiguità del danno o del pericolo - l'incidenza della continuazione in tutti i suoi aspetti, tra cui la gravità del reato, la capacità a delinquere, i precedenti penali e giudiziari, la durata temporale della violazione, il numero delle disposizioni di legge violate, gli effetti della condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, gli interessi lesi ovvero perseguiti dal reo e le motivazioni a delinquere (Cassazione penale, sez. II, 29/03/2017, n. 19932).

La guida in stato di ebbrezza

Per quanto attiene alla guida in stato d'ebbrezza, dapprima le Sezioni Unite e, successivamente, le sezioni semplici hanno ammesso l'applicazione dell'articolo 131 bis. Secondo le Sezioni Unite la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. è compatibile con il reato di guida in stato di ebbrezza, caratterizzato dalla presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati. E aggiungono: la causa di non punibilità per la "particolare tenuità del fatto" (art. 131 bis c.p.) si applica a ogni fattispecie criminosa, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma. La Corte, in particolare, nell'ambito di procedimento penale per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, ha escluso che la previsione di una soglia di punibilità sia di per sé ostativa all'applicabilità dell'istituto. (Cassazione penale, sez. un., 25/02/2016, n. 13681).

In un'altra sentenza dello scorso anno gli Ermellini, pur non escludendo la configurabilità della particolare tenuità del fatto , ne subordinano l'applicazione alla guida in stato d'ebbrezza alla sussistenza dei parametri forniti dall'articolo 133 c.p. Così viene disposto: ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 -bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Cassazione penale, sez. IV, 12/01/2017, n. 27488). Sempre nel 2017 si ricorda il provvedimento (Cassazione penale, sez. IV, 30/05/2017, n. 34377)con cui si afferma che la particolare tenuità del fatto si applica anche all'ipotesi di guida in stato di ebbrezza.

I procedimenti innanzi al giudice di pace

L'ultimo punto controverso si riferisce ai procedimenti celebrati dinanzi al giudice di pace. Sulla questione de qua si registrano due interessanti decisioni. La prima (Cass. Sez. V, 13.1.2017, n. 15579) ammette la causa di non punibilità per i reati di competenza del giudice di pace, essendo l'articolo 131 bis norma più favorevole all' dall'art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. La seconda ha coinvolto le Sezioni Unite che hanno escluso la particolare tenuità del fatto nei procedimenti pendenti dinanzi al giudice di pace essendo diversi nei presupposti e negli effetti l'articolo 131 bis e l'art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non sussistendo tra le due norme alcun rapporto di genere a specie. (Cassazione, S.U. novembre 2017 n.53683).

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Avvocato Marcello Mattucci

avv.marcellomattucci@gmail.com

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Laureato presso l'Università degli studi di Parma con la tesi intitolata "Causalità omissiva e responsabilità penale del medico", Relatore Paolo Veneziani. Iscritto all'Albo degli avvocati di Teramo.Si occupa di diritto del lavoro, civile, penale. Studio legale sito in Atri (Teramo) alla via Saverio Mattucci n.2, tel. 08587236.



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