Data: 18/01/2018 18:40:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del congiunto � necessaria l'allegazione e la prova di chi lo domanda.

Sul punto la Corte di cassazione � di recente tornata con l'ordinanza numero 907/2018 (qui sotto allegata), rilevando che tale danno "quale tipico danno � conseguenza non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non � in re ipsa)".

Valutazioni prognostiche e presuntive

Nonostante ci�, il danno per la perdita del rapporto parentale � comunque un pregiudizio che si proietta nel futuro e con riferimento al quale, pertanto, � consentito tenere conto degli elementi oggettivi forniti dal danneggiato ricorrendo a valutazioni prognostiche e presunzioni.

In ogni caso � indispensabile che esso venga descritto compiutamente e che i suoi elementi costitutivi vengano allegati e provati, facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva.

La liquidazione

Ai fini della liquidazione, poi, occorre procedere a una valutazione equitativa basata sui seguenti elementi:

  • intensit� del vincolo familiare,
  • situazione di convivenza,
  • ogni ulteriore circostanza rilevante (consistenza del nucleo familiare, abitudini di vita, et� della vittima e dei superstiti, �).

La vicenda

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva invece ritenuto il che il danno da perdita del congiunto fosse in re ipsa e dovesse spettare in assoluto e secondo il criterio presuntivo ai "parenti stretti" del defunto. Sulla base di tale assunto, aveva quindi liquidato la medesima somma indiscriminatamente in favore di ciascuno dei fratelli del lavoratore deceduto a seguito di un incidente verificatosi nella cava ove svolgeva le proprie mansioni.

� quindi attesa una nuova decisione sul punto che tenga conto di quanto statuito dalla Corte di cassazione.


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