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Data: 21/01/2018 19:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – In forza di quanto disposto dalla legge di bilancio 2018, a breve l'operatore postale addetto alla notifica non invierà più al destinatario che non abbia ricevuto personalmente il piego la cd. CAN, ovverosia la comunicazione di avvenuta notifica. Il recente provvedimento, infatti, ha riscritto completamente l'articolo 7 della legge sulle notificazioni (numero 890/1982) cancellando anche la previsione, introdotta dal decreto legge numero 248/2007, che così recitava: "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata". Leggi: Multe e atti giudiziari: le modifiche alla legge sulle notificazioni Presto, quindi, tale raccomandata non verrà più inviata e il destinatario della notifica dovrà affidarsi solo alla memoria e alla premura di chi ha ricevuto al suo posto l'atto da notificare. Entrata in vigoreLe nuove previsioni, in ogni caso, non si applicano immediatamente ma solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplinerà le procedure per il rilascio delle licenze individuali per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. A chi consegnare la notificaMa cosa prevede oggi, nel dettaglio, l'articolo 7 riformato? Solo ove ciò non sia possibile, il piego è consegnato, nel medesimo luogo indicato nella busta, o a un familiare anche temporaneamente convivente o a una persona che sia addetta alla casa o al servizio del destinatario. Tali soggetti possono ricevere la notifica solo se hanno un'età almeno pari a quattordici anni e non sono manifestamente affette da malattia mentale. Se anche tali soggetti mancano, il piego può essere consegnato o al portiere dello stabile o a una persona che, vincolata da un rapporto di lavoro continuativo, sia comunque tenuta a distribuire al posta al destinatario. SottoscrizioneLa persona alla quale è consegnato il piego contenente l'atto da notificare deve sempre sottoscrivere sia l'avviso di ricevimento che i documenti attestanti la consegna. Se si tratta di soggetto diverso dal destinatario, alla firma deve seguire la specificazione della qualità rivestita e, se si tratta di familiare, dell'indicazione di convivente. Rifiuto della firmaNel caso in cui il destinatario della notifica o le persone abilitate a riceverla prendano il piego ma rifiutino di firmare l'avviso di ricevimento o nel caso in cui il destinatario rifiuti il piego o rifiuti di firmare i documenti attestanti la consegna, l'operatore postale deve farne menzione nell'avviso di ricevimento. Se il rifiuto proviene da persona diversa dal destinatario, devono anche esserne menzionati il nome, il cognome e la qualità. L'avviso di ricevimento, datato e firmato dall'operatore, viene quindi restituito al mittente in raccomandazione con il piego, nel caso in cui anche questo sia stato respinto. Analfabetismo e incapacità fisicaL'addetto alla notifica è incaricato di fornire la prova della notifica stessa anche in un ulteriore caso: quello in cui il ricevente sia impossibilitato alla sottoscrizione per analfabetismo o incapacità fisica. Niente CANFatti i predetti adempimenti, l'operatore postale non avrà più alcun obbligo aggiuntivo e, quindi, non sarà più tenuto a inviare al destinatario la raccomandata informativa con la quale fino alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 si dava atto dell'avvenuta notificazione. |
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