Data: 21/01/2018 19:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � In forza di quanto disposto dalla legge di bilancio 2018, a breve l'operatore postale addetto alla notifica non invier� pi� al destinatario che non abbia ricevuto personalmente il piego la cd. CAN, ovverosia la comunicazione di avvenuta notifica.

Il recente provvedimento, infatti, ha riscritto completamente l'articolo 7 della legge sulle notificazioni (numero 890/1982) cancellando anche la previsione, introdotta dal decreto legge numero 248/2007, che cos� recitava: "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale d� notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".

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Presto, quindi, tale raccomandata non verr� pi� inviata e il destinatario della notifica dovr� affidarsi solo alla memoria e alla premura di chi ha ricevuto al suo posto l'atto da notificare.

Entrata in vigore

Le nuove previsioni, in ogni caso, non si applicano immediatamente ma solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che discipliner�

le procedure per il rilascio delle licenze individuali per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.

A chi consegnare la notifica

Ma cosa prevede oggi, nel dettaglio, l'articolo 7 riformato?
L'operatore postale al quale � affidato l'atto da notificare deve, come prima scelta, notificare il piego a mani proprie del destinatario, anche se questi � dichiarato fallito.

Solo ove ci� non sia possibile, il piego � consegnato, nel medesimo luogo indicato nella busta, o a un familiare anche temporaneamente convivente o a una persona che sia addetta alla casa o al servizio del destinatario. Tali soggetti possono ricevere la notifica solo se hanno un'et� almeno pari a quattordici anni e non sono manifestamente affette da malattia mentale.

Se anche tali soggetti mancano, il piego pu� essere consegnato o al portiere dello stabile o a una persona che, vincolata da un rapporto di lavoro continuativo, sia comunque tenuta a distribuire al posta al destinatario.

Sottoscrizione

La persona alla quale � consegnato il piego contenente l'atto da notificare deve sempre sottoscrivere sia l'avviso di ricevimento che i documenti attestanti la consegna. Se si tratta di soggetto diverso dal destinatario, alla firma deve seguire la specificazione della qualit� rivestita e, se si tratta di familiare, dell'indicazione di convivente.

Rifiuto della firma

Nel caso in cui il destinatario della notifica o le persone abilitate a riceverla prendano il piego ma rifiutino di firmare l'avviso di ricevimento o nel caso in cui il destinatario rifiuti il piego o rifiuti di

firmare i documenti attestanti la consegna, l'operatore postale deve farne menzione nell'avviso di ricevimento. Se il rifiuto proviene da persona diversa dal destinatario, devono anche esserne menzionati il nome, il cognome e la qualit�.

L'avviso di ricevimento, datato e firmato dall'operatore, viene quindi restituito al mittente in raccomandazione con il piego, nel caso in cui anche questo sia stato respinto.

Analfabetismo e incapacit� fisica

L'addetto alla notifica � incaricato di fornire la prova della notifica stessa anche in un ulteriore caso: quello in cui il ricevente sia impossibilitato alla sottoscrizione per analfabetismo o incapacit� fisica.

Niente CAN

Fatti i predetti adempimenti, l'operatore postale non avr� pi� alcun obbligo aggiuntivo e, quindi, non sar� pi� tenuto a inviare al destinatario la raccomandata informativa con la quale fino alle novit� introdotte dalla legge di bilancio 2018 si dava atto dell'avvenuta notificazione.


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