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Data: 20/01/2018 17:40:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Il nuovo articolo 162-ter del codice di procedura penale prevede l'estinzione del reato ogniqualvolta l'imputato ha riparato integralmente, entro termini ben definiti, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato stesso. A tal fine, però, è indispensabile che il reato per il quale vi è imputazione sia procedibile a querela soggetta a remissione. Con la sentenza numero 1580/2018 (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha quindi espressamente escluso che la nuova causa di estinzione possa applicarsi al reato di atti sessuali con minorenni. Querela irrevocabileI giudici hanno infatti rilevato che il reato di cui all'articolo 609-quater del codice penale è procedibile a querela irrevocabile. Applicabilità in CassazioneCon la medesima sentenza, i giudici hanno tuttavia aperto le porte all'applicabilità del procedimento previsto dalla nuova norma anche al giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, sebbene, per come è strutturato, esso richiederebbe compiti estranei alle attribuzioni di un giudice di legittimità (ascolto delle parti e della persona offesa). Infatti, l'esclusione del giudizio di legittimità con riferimento alla possibilità per l'imputato di chiedere la fissazione di un termine per provvedere alle restituzioni e al pagamento nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge (operata dall'articolo 1, comma 2, della legge numero 103/2017), per i giudici, sembra muovere dal presupposto che, per il resto, il procedimento sarebbe applicabile anche dinanzi alla Corte di cassazione. |
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