|
Data: 21/01/2018 17:30:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Consentiti i pagamenti in contanti, di importo inferiore a 3mila euro, versati come caparra per una fattura di importo superiore a tale cifra, così come è ammesso il pagamento misto in contanti (ma non pari o superiore a 3mila euro) utilizzando, per la parte residua, strumenti tracciabili. Inoltre, potranno essere emessi uno o più assegni bancari per saldare fatture d'importo complessivamente pari o superiore a 3mila euro.
Pagamenti in contanti: le faq del Tesoro[Torna su] È questo il contenuto di alcune risposte (qui sotto allegate) fornite, lo scorso ottobre, dal Dipartimento del Tesoro tramite il proprio sito istituzionale ad alcune FAQ, ovverosia alle domande più di frequenti poste dagli operatori. I chiarimenti sono volti a far comprendere maggiormente la portata delle novità in tema di antiriciclaggio introdotte dal d.lgs. 90 del 2017, che ha aggiornato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio). Banche: prelievi e versamenti in contante senza limiti[Torna su] Il Ministero conferma la possibilità di prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 3.000 euro. In particolare, chiarisce il documento, non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi. Inoltre, a fronte della richiesta di una somma superiore al limite di legge, sarà possibile anche pagare parte in contanti e parte in assegno, ma ciò purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 3.000 euro, oltre la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. Assegni bancari: quando è escluso il cumulo?[Torna su] Sull'interrogativo rivolto circa la possibilità di utilizzare più assegni bancari (ciascuno d'importo inferiore al limite di legge) per pagare una fattura commerciale, il cui importo sia pari o superiore a 3mila euro, il Ministero fornisce risposta affermativa. Ai sensi della legge, infatti, in tale ipotesi non si determina l'ipotesi di cumulo possibile oggetto di sanzione: tuttavia, gli assegni bancari emessi dovranno essere muniti dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se d'importo pari o superiore a 1.000 euro, della clausola di non trasferibilità. Solo in simile ipotesi, infatti, caso gli assegni non saranno tra loro cumulabili in quanto trattasi di mezzi di pagamento che, a differenza del contante ovvero dei titoli al portatore, lasciano traccia dell'operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione. Inoltre, spiega il Ministero, a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene il cui importo sia superiore al limite dei 3.000 euro, sarà possibile anche accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra, purché il trasferimento in contanti sia sempre inferiore alla soglia di legge oltre la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. "Compro oro": i limiti di utilizzo del conto corrente[Torna su] Discorso particolare per le orazioni di "compro oro": in tali casi, infatti, il d.lgs. n. 92/2017 limita a 500 euro l'utilizzo del pagamento in contanti. Invece, le operazioni di compro oro di importo pari o superiore a tale limite dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal contante, che garantiscano la tracciabilità dell'operazione e la sua riconducibilità al disponente. Al fine dell'individuazione di un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico pari o superiore a 500, spiega il documento, non rileva la possibilità che l'importo complessivo dell'operazione sia corrisposto attraverso distinte dazioni di denaro contante d'importo inferiore alla suddetta soglia. In tale ipotesi, infatti, è ravvisabile un artificioso frazionamento di un importo complessivo superiore alla soglia di legge, al fine di eludere le disposizioni di legge. Libretti al portatore addio![Torna su] Le FAQ Ministeriali rammentano, inoltre, che i libretti al portatore dovranno necessariamente essere estinti entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2018. Dal 4 luglio, 2017, infatti, è consentita esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi (per approfondimenti Libretti di risparmio al portatore: cosa deve fare chi li possiede). Inoltre, a decorrere da tale data, i libretti al portatore esistenti e in circolazione non potranno essere trasferiti e, nel periodo transitorio (4 luglio 2017-31 dicembre 2018) la soglia massima del saldo dei libretti al portatore sarà allineata a quella prevista per il contante (2.999,99 euro). Oltre a dover monitorare, durante il periodo transitorio, le operazioni effettuate sui libretti al portatore esistenti, banche e Poste Italiane dovranno, alla prima occasione utile (ad es. alla richiesta di versamento di somme di denaro sul libretto da parte del portatore), richiamare il portatore medesimo all'obbligo di estinzione del libretto. |
|