Data: 21/01/2018 18:00:00 - Autore: Redazione

di Redazione - Ok alle nuove iscrizioni degli avvocati degli altri professionisti deputati alle vendite giudiziarie. Lo ha chiarito il ministero della giustizia, con la circolare dell'11 gennaio 2018 (sotto allegata), precisando come nell'attesa dell'emanazione dell'apposito dm, gli uffici giudiziari potranno continuare ad accettare le nuove richieste di iscrizione nell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e dei beni immobili.

Elenco professionisti deputati alle vendite: sì a nuove iscrizioni

Dopo i molti quesiti pervenuti al dicastero sulla possibilità di iscrizione di nuovi soggetti nell'elenco dei professionisti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e dei beni immobili, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale ad hoc, il ministero ha preferito garantire uniformità di comportamento da parte degli uffici giudiziari, fornendo alcune indicazioni operative valide fino all'emanazione del provvedimento che stabilità le nuove regole e requisiti in materia.

Invero, la direzione generale con la circolare dell'11 gennaio, "ritiene che, allo stato, sia possibile procedere a nuove iscrizioni, in quanto il comma 5 del citato art. 5-bis prevede che, anche successivamente all'emanazione del decreto ministeriale di cui al riformato art. 179-ter disp. att. c.p.c. (e per un periodo di 12 mesi), le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto articolo 179-ter, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59".

Se dunque – all'interno del periodo citato, prosegue la circolare – "le operazioni di vendita continuano ad essere legittimamente delegate a uno dei professionisti iscritti negli elenchi tenuti presso i tribunali e formati secondo le modalità previgenti, non può negarsi la possibilità di procedere – in presenza dei prescritti requisiti – a nuove iscrizioni". Tanto più che, in ogni caso, "decorso un anno dall'emanazione del predetto decreto ministeriale, la possibilità (anche) per tali professionisti di essere nuovamente nominati sarà ovviamente subordinata alla dimostrazione di aver assolto gli obblighi di prima formazione e, previa valutazione dell'apposita commissione istituita presso ciascuna corte di appello, all'iscrizione nell'elenco istituito presso ogni tribunale ai sensi del riformato art. 179-ter disp. att. c.p.c.".


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