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Data: 26/01/2018 12:30:00 - Autore: Raffaella feola di Raffaella Feola - Il reato di attentato per finalità terroristiche o di eversione, previsto e sanzionato dall'articolo 280 del codice penale, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge numero 15 del 6 febbraio 1980, al fine di tutelare la sicurezza pubblica e l'integrità dell'ordinamento costituzionale. La finalità del reato di attentato per finalità terroristiche o di eversioneCon esso, in sostanza, si è inteso preservare la personalità interna dello Stato e offrire copertura sia ai beni della vita e dell'incolumità, sia alle istituzioni democratiche, anche con il fine di dare una risposta forte agli eventi terroristici che hanno caratterizzato l'Italia negli anni '70 del secolo scorso. Il testo della normaL'art. 280 c.p. recita: "Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti". Attentato per finalità terroristiche o di eversione: soggetto attivo, condotta, elemento soggettivoLa norma appena riportata, in sostanza, tipizza un reato comune poiché, per la sua configurazione, non è necessaria una particolare qualifica dell'agente. La condotta penalmente rilevante consiste nel porre in essere un attentato alla vita o all'incolumità fisica di un soggetto; inoltre, gli atti che integrano la condotta punibile devono pregiudicare l'ordine politico e istituzionale dello Stato. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, poiché l'agente deve perseguire come obiettivo una finalità terroristica.
Le sanzioni per l'attentatoA seconda di quale sia la modalità concreta di commissione del reato di attentato per finalità terroristiche o di eversione, muta il quadro sanzionatorio. Ecco un breve riepilogo delle pene previste: · Comma 1: la pena prevista per l'ipotesi base è quella della reclusione non inferiore a 20 anni per la finalità di terrorismo e non inferiore a 6 anni per la finalità di eversione; · Comma 2: se dall'attentato all'incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, la pena è della reclusione non inferiore a 18 anni, se deriva una lesione grave la pena è della reclusione non inferiore a 12 anni; · Comma 3: è previsto un aumento di 1/3 della pena se i fatti illeciti sono rivolti contro persone che svolgono funzioni giudiziarie o penitenziarie o di sicurezza pubblica, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni; · Comma 4: se dai fatti posti in essere consegue la morte della persona, nel caso di attentato alla vita si applica l'ergastolo, nel caso di attentato all'incolumità, la pena è quella della reclusione pari a 30 anni; · Comma 5: si precisa che le circostanze attenuanti diverse da quelle di cui agli artt. 98 e 114 c.p., che concorrono con le aggravanti previste dallo stesso articolo 280, commi 2 e 4, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena sono calcolate sulla quantità che risulta dall'aumento connesso alle predette aggravanti. |
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