Data: 24/01/2018 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Per poter essere rimborsati delle spese mediche sostenute all'estero mentre si � fuori per motivi di turismo � necessario che ricorrano determinati requisiti, sui quali la giurisprudenza della Corte di cassazione si � recentemente soffermata in maniera analitica nella sentenza numero 1391/2018 del 19 gennaio (qui sotto allegata).

La Cassazione sul rimborso spese sanitarie all'estero

In particolare, i giudici hanno ricordato che ci� che rileva ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso � innanzitutto l'urgenza della prestazione, alla quale deve affiancarsi la situazione di indigenza dell'istante.

Ma neanche tali elementi bastano, essendo altres� indispensabile che il trattamento richiesto all'estero non possa essere ottenuto tempestivamente presso centri del Servizio Sanitario Nazionale.

In carenza di tali presupposti, nessuna somma pu� essere erogata al turista.

La vicenda

Nel caso di specie, il viaggiatore italiano che aveva sostenuto delle spese sanitarie all'estero non era indigente e si trovava fuori patria per turismo.

La Corte distrettuale gli aveva riconosciuto il rimborso incentrando la sua decisione sul profilo dell'urgenza del trattamento subito e sulla tutela del diritto primario e fondamentale della salute.

Tuttavia, i giudici non avevano effettuato alcuna considerazione circa l'indispensabile necessit� che la prestazione richiesta non potesse essere ottenuta tempestivamente in Italia in ragione dell'incompatibilit� dei tempi di attesa con lo stato di salute.

Accertata dalla Cassazione la carenza del requisito richiesto dagli articoli 3 della legge numero 595/1985 e 2 e 7 del d.m. 3 novembre 1989, il diritto al rimborso � stato quindi negato, specificando anche che, con riferimento al diritto alla salute, occorre comunque considerare che esso deve necessariamente essere contemperato con le esigenze dello Stato di natura finanziaria e organizzativa.


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