Data: 24/01/2018 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli

Cos'� la prescrizione presuntiva

La prescrizione presuntiva � un istituto in forza del quale determinati diritti si presumono prescritti una volta che sia decorso un determinato (breve) arco temporale. Non si tratta, quindi, di una vera e propria prescrizione ma di una presunzione di estinzione dei diritti, in quanto tale superabile.

La disciplina della prescrizione presuntiva � dettata dagli articoli 2954 e seguenti del codice civile e interessa le ipotesi in cui un debito viene di norma pagato senza il rilascio della quietanza al debitore e con riferimento alle quali, quindi, dopo un breve arco temporale si presume che il debito stesso sia stato soddisfatto.

Il riferimento va, pi� nel dettaglio, a diritti patrimoniali di modesta entit� che interessano la vita di tutti i giorni e non sono, per tale ragione, contornati da un particolare formalismo. Tra di essi rientrano, ad esempio, la retribuzione dovuta agli insegnanti per le lezioni impartite a mesi, giorni o ore, le somme dovute ai farmacisti come prezzo dei farmaci, le somme dovute agli osti per il vitto e quelle dovute agli albergatori per l'alloggio, le somme dovute ai commercianti al minuto dai consumatori e cos� via.

Superamento della presunzione

In queste e nelle altre ipotesi per le quali � fissata una prescrizione presuntiva, il legislatore ha previsto che, decorso un breve arco temporale, debba ritenersi che il debitore abbia gi� pagato quanto dovuto. Tuttavia nulla esclude che non sia cos� e che il creditore non sia ancora stato soddisfatto, con la conseguenza che quest'ultimo potr� comunque provare la perdurante esistenza del suo diritto, potendo tuttavia ricorrere a tal fine al solo giuramento (a meno che il debitore non ammetta spontaneamente o confessi in giudizio che il diritto non si � estinto).

Ci� vuol dire che se il creditore cita in giudizio il debitore per ottenere il pagamento e quest'ultimo eccepisce che il diritto si � estinto, l'unico strumento per recuperare il proprio credito � quello di far giurare il debitore sull'estinzione del diritto e "sperare" che quest'ultimo ammetta sotto giuramento che il diritto non si � estinto.

Se il debitore invece conferma l'estinzione del diritto, nello specifico procedimento il creditore non potr� fare pi� nulla, neanche se in un successivo giudizio penale verr� poi dimostrato che il debitore ha giurato il falso.

Va precisato che � anche possibile deferire il giuramento al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali, affinch� dichiarino se hanno notizia dell'estinzione del debito.

Durata della prescrizione presuntiva

Come accennato, la prescrizione presuntiva ha una durata differente a seconda delle ipotesi per le quali essa � prevista, potendo estendersi per sei mesi, un anno o tre anni.

Prescrizione presuntiva di sei mesi

La prescrizione presuntiva di sei mesi � disciplinata dall'articolo 2954 del codice civile, che stabilisce la presunta durata semestrale della prescrizione dei seguenti diritti:

  • il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano;
  • il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

Prescrizione presuntiva di un anno

La prescrizione presuntiva � invece fissata in un anno dall'articolo 2955 del codice civile per le seguenti categorie di diritti:

  • il diritto degli insegnanti alla retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;
  • il diritto dei prestatori di lavoro alla retribuzione corrisposta a periodi non superiori al mese;
  • il diritto di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione ad ottenere il prezzo della pensione e dell'istruzione;
  • il diritto degli ufficiali giudiziari al compenso degli atti compiuti nella loro qualit�;
  • il diritto dei commercianti ad ottenere il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio (ovverosia quello connesso alla compravendita intercorsa tra commercianti al minuto e consumatori);
  • il diritto dei farmacisti ad ottenere il prezzo dei medicinali.

Prescrizione presuntiva di tre anni

Della pi� lunga prescrizione presuntiva, ovverosia di quella triennale, si occupa infine l'articolo 2956 del codice civile, che fissa tale termine affinch� si presumano prescritti i seguenti diritti:

  • il diritto dei prestatori di lavoro alla retribuzione corrisposta a periodi superiori al mese;
  • il diritto dei professionisti al compenso dell'opera prestata e al rimborso delle spese connesse;
  • i diritti dei notai inerenti agli atti del loro ministero (tra i quali vanno ricompresi anche quelli relativi al rimborso delle spese affrontate per le formalit� pubblicitarie);
  • il diritto degli insegnanti alla retribuzione delle lezioni impartite a tempo pi� lungo di un mese.

Prescrizioni presuntive dei diritti dei lavoratori

Come visto, tra i diritti soggetti a prescrizione presuntiva (a seconda dei casi annuale o triennale) rientrano anche quelli dei lavoratori al pagamento della propria retribuzione. A tal proposito va evidenziato che, in conseguenza di quanto sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 63/1966, il termine prescrizionale rimane comunque congelato durante il corso del rapporto lavorativo e inizia nuovamente a decorrere solo dal momento in cui tale rapporto cessa, per evitare di penalizzare ulteriormente il lavoratore (parte debole del rapporto) rispetto al datore di lavoro (parte forte del rapporto) costringendolo a scegliere tra l'esercizio del diritto alla retribuzione e il timore di subire delle ripercussioni.

Decorrenza della prescrizione presuntiva

Per quanto riguarda la decorrenza della prescrizione presuntiva, la regola � che il termine fissato inizi a decorrere dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.

Il codice civile, all'articolo 2957, prevede tuttavia due eccezioni che riguardano, l'una, gli avvocati e i patrocinatori legali e, l'altra, gli affari non terminati.

Per le competenze dovute ai primi, infatti, il termine della prescrizione presuntiva decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato.

La decorrenza della prescrizione per gli affari non terminati, invece, coincide con l'ultima prestazione.

Vedi anche la guida: La prescrizione dei diritti


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