Data: 30/01/2018 18:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Quando un lavoratore cade in malattia deve comunicarlo quanto prima al proprio datore di lavoro. Chi non provvede a questo obbligo può andare incontro a procedimenti disciplinari.

Cerchiamo di capire che cos'è il certificato medico, quali sono e come si effettuano le comunicazioni al datore di lavoro e all'I.N.P.S, quali sono le fasce orarie per le visite fiscali e quali sono le patologie per le quali è previsto l'esonero.


Certificato medico di malattia: che cos'è

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L'art. 7 del dpcm del 26/03/2008, definisce il certificato medico come: "l'attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell'esercizio della professione, che attesti l'incapacità temporanea al lavoro, con l'indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33".

Certificato di malattia: visita e invio telematico

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  • Quando un lavoratore cade improvvisamente in malattia deve, prima di tutto, informare il proprio datore dell'assenza. Non sono richieste forme particolari, basta una telefonata. In questo modo il datore può riorganizzare il lavoro in assenza del lavoratore malato.
  • A questo punto il lavoratore deve rivolgersi al proprio medico curante che potrà rilasciare il certificato solo dopo aver visitato il paziente. La visita infatti può avvenire a casa del lavoratore (in caso di necessità e/o intrasportabilità) o presso l'ambulatorio del medico.
  • Entro 24 ore dalla visita, il medico di famiglia deve inviare il certificato di malattia in forma telematica all'I.N.P.S e comunicare il numero di protocollo del certificato al lavoratore, che a sua volta deve comunicarlo al proprio datore di lavoro.
  • Il datore di lavoro, collegandosi al sito dell'Inps prende visione del certificato medico e decide se richiedere eventualmente la visita fiscale.

L'invio telematico dei certificati medici è obbligatorio per tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati ad eccezione di alcune categorie del settore pubblico (Vigili del Fuoco, Forze armate, Corpi armati di Stato). Costoro possono infatti ottenere il rilascio di un certificato di malattia da parte un medico libero professionista su carta bianca intestata.

All'invio telematico del certificato sono tenuti anche i medici specialisti che emettono una prognosi. I medici del Servizio sanitario nazionale o convenzionati con esso sono dotati infatti delle necessarie credenziali, mentre gli atri possono ottenere l'accreditamento tramite l'ordine di appartenenza.

Visite fiscali e fasce orarie dei dipendenti privati

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La disciplina delle visite fiscali è contenuta nella circolare I.N.P.S 95/2016 che distingue obblighi ed esenzioni per i dipendenti privati e pubblici.

Queste le fasce orarie in cui il lavoratore privato deve essere reperibile per la visita fiscale:

  • ore 10:00 - ore 12:00
  • ore 17:00 - ore 19:00

In queste fasce orarie il lavoratore privato può ricevere la visita medica fiscale su richiesta del proprio datore di lavoro o dell'Inps. Egli quindi deve essere reperibile presso il proprio domicilio o il diverso indirizzo comunicato al datore nel momento in cui dichiara l'inizio della malattia.

Il lavoratore deve essere altresì reperibile anche durante i giorni non lavorativi e festivi (Natale, Capodanno, Pasqua e le feste patronali e per i giorni di riposo se la malattia cade prima o dopo queste giornate.

Non si esclude la possibilità di due visite fiscali nello stesso giorno, per cui al lavoratore si sconsiglia di uscire di casa durante le fasce orarie di reperibilità se non vuole incorrere in sanzioni o provvedimenti disciplinari, a meno che la sua assenza risulti giustificata e provata.

Non sono tenuti a rispettare le fasce orarie di reperibilità i dipendenti privati, la cui malattia è collegata a:

- patologie gravi trattate con terapie salvavita, debitamente documentate dalla Struttura sanitaria;

- patologie sottese o collegate a invalidità riconosciute e determinate nella misura pari o superiore al 67%.

Visite fiscali e fasce orarie dei dipendenti pubblici

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Le fasce orarie di reperibilità per sottoporre i dipendenti pubblici (statali, corpo insegnante, personale militare, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Enti Locali) a visita fiscale sono:

  • ore 09:00 - ore 13:00
  • ore 15:00 - ore 18:00.

Per i dipendenti pubblici le fasce orarie devono essere rispettate tutti i giorni, festivi e prefestivi compresi (inclusi Natale, Capodanno, Pasqua, feste dei santi). Anche per i dipendenti pubblici l'I.N.P.S può richiedere la visita fiscale, per cui anche per loro è possibile una doppia visita nello stesso giorno.

Dal 13 gennaio 2018, il DPCM n. 206 del 17/10/2017 ha apportato alcune modifiche ai casi di esclusione dall'obbligo di reperibilità per i dipendenti pubblici.

In virtù di detto decreto, "Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza e' riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilita' della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita' riconosciuta, pari o superiore al 67%."

Scomparsi quindi gli infortuni sul lavoro dalle cause di esclusione della reperibilità, sono anche state introdotte norme più rigide, che riguardano le causa di servizio e l'invalidità.

Leggi anche: Visite fiscali: tutto quello che c'è da sapere


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