Data: 27/01/2018 10:00:00 - Autore: Redazione

di Redazione - Ricorso cartaceo e senza firma digitale? E' regolarizzabile. Lo ha disposto il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 56/2018 (sotto allegata), pronunciandosi sul ricorso proposto dal comune di San Nicola La Strada, avverso la sentenza del Tar Campania, concernente l'annullamento in autotutela di una convenzione avente ad oggetto la concessione di un bene pubblico.

Pat: atto cartaceo, meramente irregolare

Per il Consiglio di Stato, "il ricorso in appello redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato alla parte appellata è da ritenersi meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché - pur non essendo conforme alle regole di redazione dell'art. 136, comma 2-bis, Cod. proc. amm. e dall'art. 9, comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 - non incorre in espressa comminatoria legale di nullità e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico, essendone certa la paternità e piana l'intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all'articolazione delle altrui relative difese: dal che consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio della parte cui l'appello era indirizzato".

Per l'effetto, palazzo Spada ha ordinato la rinnovazione del ricorso in appello mediante redazione con le modalità formali dell'art. 9 d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 e la successiva notifica alle altre parti del giudizio.


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