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Data: 27/01/2018 12:30:00 - Autore: Laura Bazzan Avv. Laura Bazzan - La contestazione è l'atto formale con cui si procede alla comunicazione al trasgressore di un fatto illecito accertato con indicazione della disposizione violata. Si tratta di un adempimento obbligatorio posto a tutela del diritto di difesa affinché, mediante la rappresentazione della violazione della specifica disposizione di cui l'interessato deve rispondere sul piano sanzionatorio, questi sia messo nella condizione di predisporre le proprie difese (cfr. Cass. n. 1876/2000). Il rapporto tra l'art. 200 e l'art. 201 C.d.S. in tema di contestazione immediataQuando la violazione ha ad oggetto una specifica disposizione del Codice della Strada, la contestazione da parte dell'agente preposto, che ne redige apposito processo verbale, avviene in seguito all'accertamento della condotta illecita posta in essere dal trasgressore. Il verbale di contestazione, in particolare, può essere consegnato in copia a mani del trasgressore e dell'eventuale coobbligato solidale, se identificati presenti nel momento in cui si è consumato l'illecito (cd. contestazione immediata), o notificato loro successivamente entro novanta giorni dall'avvenuto accertamento (360 giorni in caso di residenti all'estero), pena l'estinzione del procedimento (cd. contestazione differita). La contestazione, quindi, è immediata quando viene effettuata sul luogo del fatto con comunicazione diretta e personale dell'addebito al trasgressore e al soggetto solidalmente obbligato; viceversa, deve procedersi con notifica tempestiva a norma delle disposizioni del codice di rito civile. La regola: la contestazione immediataLa contestazione immediata è la forma di comunicazione dell'addebito che il legislatore indica come preferenziale rispetto a quella alternativa della notifica. Invero, ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981, la violazione, ove possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto all'obbligato in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Il principio è espresso anche dall'art. 200 C.d.S., che stabilisce, altresì, che il verbale di contestazione debba includere le dichiarazioni rese dagli interessati, la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione, rimandando al regolamento di esecuzione per il contenuto più dettagliato dello stesso. L'eccezione: l'art. 201 C.d.S.Ogniqualvolta la violazione non possa essere immediatamente contestata, l'art. 201 C.d.S. dispone che ne siano esplicitati i motivi a verbale. L'art. 201 C.d.S., pertanto, si pone come eccezione alla regola della contestazione immediata sancita dall'art. 200 C.d.S., ammettendo che la contestazione possa avvenire in via differita con obbligo di motivazione, salvo che ricorra uno dei casi espressamente previsti al c. 1-bis del medesimo art. 201 C.d.S., ovvero: "a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso vietato; d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni; g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127; g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento." L'elencazione riprende le ipotesi già enucleate dall'art. 384 reg. att. C.d.S. ed è da considerarsi non tassativa. In siffatte ipotesi, più precisamente, non solo la contestazione immediata non è necessaria ma, giusta il disposto dell'art. 201 c. 1-ter C.d.S., non è neppure obbligatoria l'esplicitazione dei motivi, considerati insiti nella natura della violazione. Quando è necessaria la contestazione immediataDall'interpretazione sistematica del codice della strada, si desume come la contestazione immediata rivesta un ruolo essenziale in funzione del legittimo svolgimento del procedimento sanzionatorio, di talché, da un lato la stessa non può essere omessa ove sia possibile; dall'altro, la sua indebita omissione costituisce violazione di legge. Le fattispecie per le quali la contestazione immediata è necessaria sono ricavabili a contrariis dall'art. 201 c. 1-bis. Tuttavia, stante il carattere meramente esemplificativo dell'elencazione, si ammette pacificamente che possano ricorrere casi ulteriori in cui l'impossibilità di contestazione immediata sia ugualmente ravvisabile, purché la circostanza impeditiva addotta risulti espressamente dal verbale di accertamento ed abbia una sua intrinseca logica (cfr. Cass. n. 14040/2008). Vedi anche: Contestazione immediata: raccolta di articoli e sentenze |
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