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Data: 28/01/2018 09:00:00 - Autore: Mara M. di Mara M. - In materia di successione, la legge italiana pone delle tutele a favore dei più stretti congiunti del de cuius − i c.d. legittimari −, la cui posizione non può essere compromessa dall'esercizio dell'autonomia testamentaria del defunto. Concorso tra eredi legittimariI congiunti riconosciuti dal nostro ordinamento come eredi legittimari sono: il coniuge, i figli (o i nipoti, in caso di premorte dei figli), e infine i genitori (o gli ascendenti se viventi), laddove il de cuius sia perito senza lasciare figli. Costoro − ad eccezione dei casi di indegnità − hanno sempre diritto a una quota del patrimonio del defunto (la c.d. 'legittima'), che spetta a ciascuno di essi in percentuale maggiore o minore a seconda del numero e della qualità degli stessi legittimari concorrenti. Il coniuge, per esempio, avrà diritto all'intera quota di legittima, e cioè alla metà del patrimonio totale, se risulta l'unico erede legittimario del defunto. Diversamente, il coniuge superstite potrà ereditare ⅓ del patrimonio del defunto laddove concorra con un unico figlio (al quale spetterà, d'altra parte, un altro terzo); mentre nel caso siano presenti 2 o più figli del de cuius, il vedovo di quest'ultimo avrà diritto solo a ¼ del patrimonio. Infine, ove manchino figli ma siano presenti i genitori dell'estinto, metà del patrimonio andrà al coniuge e ¼ ai genitori (o ascendenti). Fermo restando, comunque, che al vedovo spetterà sempre il diritto di abitazione nella casa di residenza della coppia − diritto che grava sulla quota disponibile. Spartizione dell'eredità fra (ultimo) coniuge e figli di primo lettoTali norme valgono anche nel caso in cui i figli del defunto siano nati da un precedente matrimonio rispetto a quello contratto con il coniuge erede, oppure siano figli naturali. Al contrario, non concorreranno alla spartizione della legittima gli eventuali figli "acquisiti" del de cuius − quelli, cioè, che erano stati generati dal coniuge superstite con un partner precedente (sposato o non), e che avevano con il defunto un semplice rapporto di affinità. Donazioni in favore dei figli di primo letto e quota del coniugePuò succedere, però, che prima di contrarre le "ultime nozze" il defunto avesse già disposto delle donazioni e atti di liberalità in favore dei figli di primo letto e/o del genitore degli stessi, depauperando così il futuro patrimonio ereditabile. In tali casi, sia il coniuge legittimario che gli eventuali figli di quest'ultimo e del defunto potranno chiedere al giudice la ricostituzione fittizia dell'intera massa ereditaria tramite riduzione di dette donazioni − tanto quelle successive alla celebrazione dell'ultimo matrimonio (e/o al concepimento dei figli di secondo letto), tanto quelle effettuate in un tempo antecedente. Così hanno infatti ribadito gli Ermellini nella sentenza di Cassazione n. 4445/2016, secondo cui: "come il figlio sopravvenuto può chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute in vita dal padre, anche di quelle compiute prima della sua nascita in favore della madre o di altro coniuge ormai non più tale, allo stesso modo il coniuge sopravvenuto rispetto ai figli può chiedere la riduzione di tutte le donazione compiute dal de cuius in favore dei figli, anche di quelle precedenti il matrimonio.". |
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