Data: 07/01/2006 - Autore: www.ilcaso.it
Qualora nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto si costituisca al solo scopo di contestare la tardivit� della notificazione dell'atto oppositorio e quindi l'inammissibilit� o improcedibilit� delle domande proposte dall'opponente e quest'ultimo dichiari di rinunciare agli atti della opposizione, il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio, mancando un interesse del creditore opposto alla sua prosecuzione.
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