|
Data: 07/01/2006 - Autore: www.ilcaso.it Qualora nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto si costituisca al solo scopo di contestare la tardività della notificazione dell'atto oppositorio e quindi l'inammissibilità o improcedibilità delle domande proposte dall'opponente e quest'ultimo dichiari di rinunciare agli atti della opposizione, il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio, mancando un interesse del creditore opposto alla sua prosecuzione. |
|