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Data: 30/01/2018 11:35:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Rischiano la condanna in solido al risarcimento danni i genitori del ragazzo che, mentendo, ha accusato ingiustamente altri di averlo bullizzato. È quanto ha deciso il Tribunale di Savona, nella sentenza n. 79/2018 (qui sotto allegata) condannando il padre e la madre di un ragazzo a risarcire 7.800 euro, a titolo di danno morale, sia al minore, che era stato ingiustamente accusato di essere un bullo, sia alla madre del ragazzo. Somma a cui si sono aggiunti oltre mille euro per danni patrimoniali. La vicendaIl figlio della coppia, all'epoca undicenne, aveva denunciato tramite la madre di essere stato vittima di atti di bullismo perpetrati da 3 ragazzi nei bagni della scuola da questi frequentata. Accuse pesanti, confermate anche davanti ai Carabinieri, in cui il ragazzino aveva descritto i bulli e le condotte da questi realizzati consistenti in lesioni, richieste di denaro da lui soddisfatte e minacce (anche con armi). Tra i presunti colpevoli vi era un ragazzo all'epoca 14enne, convocato in caserma dai carabinieri per l'identificazione, l'elezione di domicilio e la nomina di un difensore e, poi, interrogato. Tuttavia, successivamente il P.M. chiese e ottenne l'archiviazione del procedimento in quanto l'accusatore aveva dichiarato ai Carabinieri di essersi inventato ogni cosa. Da qui, il contrattacco della famiglia del bullo accusato ingiustamente che ha convocato in giudizio i genitori del ragazzo per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa delle accuse infondate che avrebbero, di fatto, rovinato la loro vita. Bullismo: responsabili i genitori se il figlio accusa altri ingiustamenteUna pretesa che, secondo il Tribunale ligure, è fondata: il minorenne che ha accusato ingiustamente il compagno più grande di bullismo è colpevole di calunnia e sono i genitori che ne rispondono, ex art. 2048, comma 1, del codice civile. Sulla coppia grava infatti una duplice presunzione di colpa di natura specifica, in vigilando e in educando, che non consiste nel non aver impedito il verificarsi del fatto, ma in una condotta anteriore alla commissione dell'illecito consistente nella violazione dei doveri inderogabili posti a loro carico dall'art. 147 c.c. (obbligo di istruire, mantenere ed educare la prole). Questi avrebbero dovuto, a mezzo di una costante opera educativa, correggere comportamenti non corretti del figlio e realizzare una sua personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria e altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito. Per liberarsi dalla presunzione di colpa ex art. 2048 i genitori avrebbero dovuto dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, di aver impartito al figlio buona educazione e aver su di lui adeguatamente vigilato. Nel caso in esame, conclude il Tribunale, la gravità della condotta del minore è, di per sè, indice del mancato raggiungimento di tale prova liberatoria. Risarcimento al presunto bullo e alla madreIl CTU nominato dal giudice ha quantificato in 100 giorni l'invalidità temporanea subita dalla madre e dal figlio accusato ingiustamente di bullismo: si tratta dei giorni, sino all'archiviazione del caso, in cui i due hanno sofferto ansia e paura. La madre, da un lato, avrebbe sofferto del fallimento del proprio ruolo genitoriale in quanto genitrice di un "piccolo delinquente", mentre il ragazzo si sarebbe visto additato come potenziale bullo. È quindi credibile che gli attori abbiano vissuto un peggioramento delle proprie condizioni abituali di vita, a prescindere da quanto affermano i genitori del "bugiardo", per i quali da Facebook non risultava alcun sintomo di tale ansia o paura: sul social, secondo il Tribunale, conta apparire piuttosto che essere e questo non può essere certo considerato un diario sempre attendibile della vita quotidiana, al punto che il CTU ha accertato un'invalidità temporanea in capo agli attori. Da qui la decisione di corrispondere un risarcimento determinato in euro 7.800 a testa sia alla madre che al figlio a titolo di danno non patrimoniale.
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