Data: 30/01/2018 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – In condominio, per rendere invalida una delibera non basta che dal voto non si siano astenuti i condomini che abbiano delle specifiche ragioni personali in conflitto con l'interesse del condominio. La Corte di cassazione, con la sentenza numero 1853/2018 (qui sotto allegata), ha infatti precisato che l'invalidità di una delibera condominiale non discende solo dalla verifica del voto determinante dei condomini in conflitto di interesse, ma anche dalla dannosità della delibera stessa, anche solo potenziale.

Sicura divergenza di interessi

In altre parole, una deliberazione assunta dall'assemblea di condominio può dirsi invalida solo se vi è una sicura divergenza tra l'interesse istituzionale del condominio e le specifiche ragioni personali di singoli condomini che, non astenendosi, abbiano concorso alla formazione della maggioranza assembleare.

Pertanto, in linea generale, i condomini in potenziale conflitto di interessi possono, ma non devono, astenersi dal votare.

Interessi extracondominiali

Sul punto la Cassazione ha anche chiarito quando possa parlarsi di vizio di deliberazione approvata con il voto decisivo dei condomini in conflitto. Tale vizio, in particolare, per i giudici ricorre quando la delibera "sia diretta al soddisfacimento di interessi extracondominiali, ovvero di esigenze lesive dell'interesse condominiale all'utilizzazione, al godimento ed alla gestione delle parti comuni dell'edificio".


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