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Data: 03/02/2018 09:43:00 - Autore: Sabrina filosa di Sabrina Filosa - Quali sono le spese da considerarsi straordinarie nel mantenimento dei figli? Gli esborsi per i ticket sanitari o per le cure odontoiatriche vi rientrano? A queste domande ha fornito risposta la Cassazione, con la recente ordinanza n. 1070/2018 (leggi in merito: Spese straordinarie figli: ticket sanitari e dentista non sempre vi rientrano) con cui la Suprema Corte è tornata sulla materia cercando di fare chiarezza. La vicendaLa vicenda ha origine dal ricorso per cassazione, proposto da un padre avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza con la quale era stato accolto l'appello proposto dalla donna avverso la pronuncia del Giudice di Pace di Vicenza, finalizzato ad ottenere dal padre dei suoi figli minori la metà delle spese straordinarie sostenute. Nel proprio ricorso l'uomo – denunciando la violazione degli articoli 147 e ss. in materia di mantenimento dei figli minori – si lamentava del fatto che il Giudice di secondo grado avesse ritenuto che le spese per la retta della scuola materna privata frequentata dalla figlia minore, le spese per i ticket relativi alla visita pediatrica, alle inalazioni termali ed agli esami audiometrici per i due figli, nonché per le cure odontoiatriche sempre a favore della figlia minore costituissero spese straordinarie da porre a carico (pro quota) del genitore non affidatario (ossia, nel caso che ci occupa, il padre). In particolare, il padre non contestava che la retta della scuola privata frequentata dalla figlia costituisca una spesa straordinaria, ma deduce di non aver prestato per il nuovo anno il proprio consenso all'iscrizione della minore in tale scuola, in considerazione delle numerose assenze effettuate dalla medesima nell'anno scolastico precedente. Con riferimento alle spese per i ticket sanitari e per le cure odontoiatriche l'uomo le contestava quali spese straordinarie, in ragione della loro natura di esborsi rutinari, di modesto importo e prevedibili, in ordine alle quali non era nemmeno stato consultato. Spese scolastiche figli: cosa dice la CassazioneSulle spese scolastiche, la Suprema Corte ha affermato che non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione di "maggior interesse" per il figlio e sussistendo a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Da quanto sin qui detto, ne consegue che il giudice, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto a provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, dovrà verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori. Le spese per la frequentazione dell'istituto scolastico sono ascrivibili a quelle straordinarie. Nel caso de quo, risulta che il padre avesse prestato il consenso all'iscrizione della figlia nella scuola materna priva, anche se nell'anno precedente, in tal modo ritenendo conveniente e conforme tale iscrizione all'interesse della minore. Successivamente, il medesimo mutava tale giudizio, per l'anno scolastico successivo, sulla base della sola circostanza che la figlioletta era stata molto assente nel corso del precedente anno. In considerazione di ciò, la Suprema Corte riteneva condivisibili le conclusioni del giudice di secondo grado, secondo il quale "il consenso del padre, una volta concesso, non poteva più essere revocato, senza alcuna specifica e rilevante ragione di convenienza e di adeguatezza all'interesse della minore". Spese straordinarie: ticket sanità e dentista non sempre vi rientranoSul ticket sanitario e spese mediche, viene ribadito dalla Suprema Corte che si intendono spese straordinarie sono quelle che: "per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, talchè la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rilevarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 316 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "comulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti".Nel caso di specie, la decisione di appello non pare essersi conformata a tali principi, avendo il Tribunale ritenuto straordinarie tali spese senza in alcun modo soffermarsi a considerare se si trattasse, per la loro natura di spese non imprevedibili ed eccezionali e per il loro modesto importo, di esborsi ordinari, come tali ricompresi nell'assegno di mantenimento. Per queste ragioni, il ricorso dell'uomo veniva in parte accolto con rinvio dovendo tener conto dei principi summenzionati in tale delicata materia. Leggi anche: Le spese straordinarie per i figli: ecco un breve vademecum Dott.ssa Sabrina Filosa Praticante abilitata al patrocinio Foro di Cassino (FR) email: filosas@hotmail.it contatto linkedin: https://www.linkedin.com/in/sabrina-filosa-025541148/
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