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Data: 01/02/2018 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - La Cassazione è tornata più volte di recente a pronunciarsi sulla lista testi ex art. 468 del codice di procedura penale, chiarendo le circostanze su cui deve avvenire la testimonianza, sul difetto di legittimità dell'imputato a presentare la lista testi in assenza del difensore e sulla decadenza dalla prova testimoniale. Ecco le ultimissime pronunce del 2018: Cassazione: obbligo di indicare circostanze su cui verte testimonianza solo se si allontanano dal fatto indicato nel capo di imputazioneLa Cassazione Penale, con sentenza n. 980/2018 ha precisato che: "L'obbligo della indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame testimoniale, imposto dall'art. 468 cod. proc. pen., è necessario soltanto allorché le circostanze si discostino dal fatto descritto nel capo di imputazione. Pertanto, l'obbligo deve intendersi rispettato allorché sia possibile dedurre per relationem che il soggetto indicato è in grado di riferire i fatti articolati nel capo di imputazione e le circostanze sulle quali è chiamato a deporre sono ricomprese nello stesso o in altri atti noti alle parti, stante la finalità del citato art. 468 di impedire la introduzione di prove a sorpresa consentendo alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni". Cassazione: è inammissibile la lista testi presentata dall'imputato senza difensoreLa Cassazione Penale, con sentenza n. 1282/2018, in virtù di un ragionamento analogico ha precisato che: "Il ricorso per cassazione presentato personalmente dall'imputato integra un'ipotesi di difetto di legittimazione, essendo l'imputato legittimato a tale impugnazione solo se assistito da difensore (nello stesso senso, relativamente alla lista testi presentata personalmente dall'imputato, Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016 ud., dep. 22/11/2016, ... che ne ha affermato l'inammissibilità in quanto, in difetto di un'espressa previsione di legge che la legittimi, l'autodifesa non è consentita nel processo penale: ne consegue che l'imputato rientra tra le parti legittimate alla presentazione della lista testimoniale, ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen., solo se assistito dal difensore)." Cassazione: decade dal diritto di assumere la testimonianza il difensore che non vi provvede immediatamentePer quanto riguarda il tema della decadenza dalla prova testimoniale, la Cassazione Penale, con sentenza n. 594/2018 ha ribadito che: "il termine stabilito dal giudice del dibattimento per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che ha natura perentoria e non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti (se non, in via del tutto eccezionale, per caso fortuito o forza maggiore); ove la parte non effettui la citazione dei testimoni entro il predetto termine, decade dal diritto di assumerne la testimonianza (Sez. 2, n. 14439 del 27/02/2013)". Vai alla guida con fac-simile La lista testi nel processo penale |
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