Data: 30/01/2018 19:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Per il risarcimento del danno esistenziale non è sufficiente che dal fatto illecito siano derivati alla vittima stress, ansie e fastidi, che, casomai, possono integrare la voce del danno biologico.

Come precisato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza numero 2056/2018 del 29 gennaio (qui sotto allegata), il danno esistenziale presuppone infatti non la semplice perdita delle abitudini del danneggiato ma il suo radicale cambiamento di vita, l'alterazione o il cambiamento della propria personalità, lo sconvolgimento della sua esistenza.

Insomma: i meri disagi, i fastidi, i disappunti, le ansie, lo stress o le semplici violazioni del diritto alla tranquillità non bastano.

La prova del danno esistenziale

I giudici hanno anche ricordato che il danno esistenziale va allegato e provato dal danneggiato secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 del codice civile, in forza del quale "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".

L'allegazione a tal fine necessaria, peraltro, non può risolversi in "mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico" ma "deve concernere fatti precisi e specifici del caso concreto, essere cioè circostanziata".


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