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Data: 01/02/2018 15:00:00 - Autore: Francesca Servadei Avv. Francesca Servadei - La V sezione Penale della Suprema Corte ha statuito, con sentenza 3 gennaio 2018 numero 104, che con riferimento al reato di stalking, non sussiste il tempo entro il quale la condotta si estrinseca, la quale può durare anche per un breve periodo. Si tratta dell'ennesima pronuncia sul tema che già con la Riforma Orlando ha visto l'inapplicabilità per la condotta degli atti persecutori a comportamenti risarcitori. La vicendaUn uomo veniva condannato per stalking per aver posto in essere comportamenti, quali appostamenti, avvicinamenti e pedinamenti per tre giorni. Alla luce di questi fatti la donna sporgeva denuncia querela e l'imputato veniva condannato ex articolo 612 bis codice penale sia dal Tribunale che dalla relativa Corte Territoriale. Quest'ultima ha evidenziato che i comportamenti dell'uomo erano connaturati da un crescendo e quindi da ricondurre nella fattispecie di cui all'articolo 612 bis del Codice Penale. In modo particolare la Corte ha sottolineato il continuo crescendo con il quale tali comportamenti si verificavano, comportamenti sempre più ossessivi che andavano ad invadere in modo sempre più invasivo la sfera personale della persona offesa, provocando in quest'ultima uno stato d'ansia e di timore tale da farle cambiare il proprio modo di vivere. Stalking, anche in un arco di tempo ristrettoGli Ermellini di Piazza Cavour nella sentenza in esame hanno rievocato la pronuncia della V Sezione Penale, numero 18646 del 17 febbraio 2017 con la quale hanno affermato che gli atti che hanno un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima sono ritenuti persecutori. Per quanto concerne l'arco temporale in cui si sono svolte le condotte, la Cassazione ha rievocato il seguente principio di diritto: "questa Corte ha più volte evidenziato come sia configurabile il delitto di atti persecutori anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto (anche nell'arco di una sola giornata), a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 38306 del 13/06/2016)". Alla luce di ciò , il ricorso è dichiarato inammissibile. Leggi anche: Cassazione: tre giorni di corteggiamento pressante è stalking AVV.FRANCESCA SERVADEI STUDIO LEGALE SERVADEI LARIANO (ROMA) Mobile: 3496052621 E.mail: francesca.ervadei@libero.it
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