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Data: 31/01/2018 12:41:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli � In materia di gratuito patrocinio a spese dello Stato "� cruciale l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessit� di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia": tanto si legge nella sentenza della Corte costituzionale numero 16/2018 del 30 gennaio (qui sotto allegata) che ha cos� ritenuto costituzionalmente legittimo il mancato pagamento del compenso all'avvocato se lo stesso deposita un ricorso inammissibile per una ragione che era prevedibile gi� prima del deposito. L'articolo 106 d.p.r. n. 115/2002Ad essere posto in discussione dinanzi alla Consulta � stato l'articolo 106 del d.p.r. numero 115/2002, nella parte in cui prevede che "il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non � liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili" senza fare alcuna distinzione in merito alla causa d'inammissibilit�. Stop alle impugnazioni superfluePer la Corte costituzionale, tale norma si pone perfettamente in linea con l'intento di scoraggiare la proposizione di impugnazioni "del tutto superflue, meramente dilatorie o improduttive di effetti a favore della parte" e che con ampia prevedibilit� o addirittura certezza condurranno verso un esito di inammissibilit�. Diritto di difesa salvoSi tratta, insomma, di responsabilizzare gli avvocati e renderli ancor pi� cauti e vigili nel difendere una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per evitare di porre a carico della collettivit� i costi di attivit� difensive superflue. La disposizione posta al vaglio della Consulta, in altre parole, "non limita irragionevolmente il diritto di difesa, ma sollecita una particolare attenzione in capo al difensore". |
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