Data: 01/02/2018 20:22:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - La legge di riforma della sanità targata Lorenzin è stata pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dal 15 febbraio prossimo. La riforma, che giunge al traguardo, dopo quasi 5 anni di iter parlamentare, introduce diverse misure che riguarderanno oltre 1 milione di professionisti, andando ad incidere anche sul riordino delle professioni sanitarie e istituendo tre nuovi ordini (infermieri, ostetriche e tecnici radiologi).

La nuova legge n. 3/2018 (sotto allegata) spazia anche sulle sperimentazioni cliniche, sulla medicina di genere e attua un giro di vite sull'abusivismo sanitario (e generale), apportato anche rilevanti modifiche alla recente riforma Gelli sulla responsabilità medica. Per molte disposizioni tuttavia occorreranno i decreti attuativi che, a detta della ministra Lorenzin, saranno pronti entro marzo.

Ecco le principali novità:

Riordino disciplina ordini professioni sanitarie

La nuova legge, innanzitutto, provvede a riordinare la disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, trasformando, spiega il dicastero della salute, "gli attuali collegi delle professioni sanitarie e le rispettive federazioni nazionali in ordini delle medesime professioni e relative federazioni nazionali". Agli ordini già esistenti (dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici) si aggiungono quelli: "delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione".

Viene altresì ridisegnata la disciplina del funzionamento interno degli ordini e dei relativi albi professionali, al fine di migliorarne la funzionalità, chiarirne i compiti svolti, e valorizzando, "in particolare, il rilievo pubblico e la funzione deontologica, oltre che a favorire la partecipazione interna da parte degli iscritti".

La riforma interviene anche sulle professioni di chimico, fisico, biologo e psicologo trasferendo la vigilanza dal ministero della giustizia a quello della salute e applicando alle stesse le novità sul funzionamento interno degli ordini.

Istituita area professioni sociosanitarie

La legge, al fine di rafforzare espressamente la "tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale", istituisce l'area delle professioni sociosanitarie, con profili il cui esercizio. Sono compresi in tale area professionale "i preesistenti profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale". Resta inteso che i predetti profili professionali afferiscono agli Ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti. In ogni caso l'individuazione di tali profili, "il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la salute e nei Piani sanitari e sociosanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni gia' riconosciute"

Ok a nuove professioni sanitarie

La riforma riscrive la procedura per il riconoscimento di nuove professioni sanitarie, fissando un "sistema potenzialmente aperto", che necessita tuttavia di parere tecnico scientifico del Consiglio superiore di Sanità e mediante uno o più accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

L'ordinamento didattico della formazione universitaria sarà definito con decreto del Miur (di concerto con quello della salute).

La legge poi entra nel merito delle professioni di osteopata e chiropratico, individuate come professioni sanitarie e fissando un percorso semplificato, rinviando ad accordo stipulato in sede di Conferenza permanente Stato/Regioni, per stabilire l'ambito di attività, le funzioni, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.

Giro di vite su reato esercizio abusivo professioni

La riforma Lorenzin interviene altresì sul reato di esercizio abusivo delle professioni, modificando l'art. 348 del codice penale (inasprendo le pene) e inserendo un'aggravante quando il delitto riguarda una professione sanitaria. Viene prevista, inoltre, la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato e laddove si tratti di beni immobili, se ne dispone il trasferimento al patrimonio del comune per finalità sociali e assistenziali.

Viene inserita anche una circostanza aggravante (art. 61 c.p.) per i reati commessi contro persone ricoverate presso strutture sanitarie o strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, sia pubbliche che private, ovvero strutture socioeducative.

La legge si occupa anche della disciplina relativa alla detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia che ora viene punita con la sola sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.500 a 3mila euro), se risulta che, "per la modesta quantita' di farmaci, le modalita' di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve, si puo' concretamente escludere la loro destinazione al commercio".

Responsabilità medica: le modifiche alla legge Gelli

Con la riforma Lorenzin vengono apportate anche modifiche alla legge gelli, chiarendo dubbi interpretativi e correggendo alcune storture.

Nello specifico, le novità riguardano anzitutto le linee guida che dovranno orientare gli esercenti le professioni sanitarie, la cui elaborazione viene svincolata dalla procedura ex art. 1 l. n. 662/1996, rimuovendo gli ostacoli e accelerandone così l'attuazione. Viene inoltre modificata la soglia degli importi della condanna per responsabilità amministrativa e della surrogazione per singolo evento (stabilendo quale tetto il triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo), nonché il limite della misura della rivalsa che diviene ora pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale. Si allunga a 45 giorni il termine per comunicare al sanitario l'instaurazione del giudizio e si estendono i compiti del fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.

Modifica disciplina dirigenza sanitaria

Viene modificata, inoltre, con la nuova legge, la disciplina relativa alla dirigenza sanitaria del ministero della salute, mediante l'istituzione, da un lato, di un unico livello del ruolo, e, dall'altro, l'estensione degli istituti giuridici ed economici previsti per la dirigenza del Ssn.

Diffusione della medicina di genere

Viene demandata a un decreto ad hoc, la predisposizione di un piano "volto alla diffusione della medicina di genere mediante divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie che nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura tengano conto delle differenze derivanti dal genere, al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale". Non solo. Il ministro della salute emanerà apposite raccomandazioni a ordini e collegi, per promuovere l'applicazione della medicina di genere su tutto il territorio nazionale e verrà predisposto altresì un piano formativo nazionale volto a garantire la conoscenza e l'applicazione dell'orientamento alle differenze di genere nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura.

Riforma sperimentazione clinica medicinali

Alla sperimentazione clinica dei medicinali la nuova legge dedica l'intero capo I, delegando il governo al riassetto e alla riforma della normativa in materia, con decreti da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. In sostanza, oltre all'introduzione di specifico riferimento alla medicina di genere e all'età pediatrica, sul fronte sperimentazione clinica, l'Italia si adegua all'Europa (Regolamento UE 536/2014) attraverso il riordino e la riduzione dei comitati etici esistenti e l'individuazione dei requisiti dei centri autorizzati a condurre le sperimentazioni con preferenza per quelli che assicurano il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti nella definizione dei protocolli di ricerca. A tal fine viene istituito, un Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, "con funzioni di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio delle attività di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni", che dovrà anche fornire direttive di carattere generale per garantire uniformità procedurale da parte dei comitati etici territoriali.

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