Data: 02/02/2018 18:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Avv. Marco Sicolo - La donazione � l'atto di liberalit� con cui, comunemente, un soggetto (donante) trasferisce a titolo gratuito la propriet� di un bene o una somma di denaro ad un altro soggetto (donatario).

In linea generale, ognuno � libero di donare i propri possedimenti a chi desidera, ma la legge prevede dei casi in cui la donazione pu� essere impugnata da terzi.

A tal fine, i rimedi a disposizione sono rappresentati principalmente dall'azione di riduzione, che pu� essere proposta dagli eredi legittimari del donante, e dall'azione revocatoria, esperibile dai suoi creditori.

Successione ereditaria: la quota di legittima

Come noto, con le disposizioni testamentarie � possibile disporre del proprio patrimonio nel rispetto delle c.d. quote di legittima. Queste sono rappresentate da una determinata porzione del patrimonio del de cuius che, per legge, deve essere riservata ai soggetti che con lui avevano un legame pi� stretto (coniuge e figli o, in assenza di questi, nipoti o genitori).

Si pu� disporre liberamente, pertanto, solo della quota di patrimonio ulteriore rispetto alle quote di legittima.

In base all'art. 556 c.c., nel calcolo dell'ammontare complessivo del patrimonio vanno tenute in conto anche le donazioni effettuate in vita dal de cuius.

La lesione della quota di legittima

Se il donatario � un legittimario, questi dovr� imputare il valore della donazione alla sua quota di legittima, stante il disposto dell'art. 564 comma secondo.

Diverso � il caso in cui le donazioni siano state eseguite in favore di soggetti diversi dai legittimari: se emerge che il loro valore eccede la quota della quale il defunto avrebbe potuto liberamente disporre, le stesse, a norma dell'art. 555 c.c., sono soggette a riduzione fino a tale quota.

Va notato, a tal proposito, che la quota di legittima potrebbe essere intaccata anche dalle disposizioni testamentarie o, in caso di successione legittima, dal concorso di altri eredi (artt. 553, 554 c.c.). In tali eventualit�, occorre prima procedere alla riduzione delle relative quote e, solo se non risulta ancora ripristinata la quota di legittima, pu� procedersi a riduzione delle donazioni compiute in vita.

L'azione di riduzione da parte dei legittimari

Ricorrendo le condizioni sopra esaminate, quindi, ogni legittimario pu� impugnare le donazioni fatte in vita dal de cuius nei confronti di altri soggetti, agendo in giudizio per la loro riduzione.

In base all'art. 559 c.c., le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e, in caso di necessit�, risalendo a quelle immediatamente precedenti, fino al ripristino della quota di legittima.

Se il bene donato � un immobile, esso deve essere ricondotto per intero nell'asse ereditario, a meno che non sia possibile procedere agevolmente alla separazione di una sua parte, sufficiente a reintegrare la quota di legittima.

L'azione di riduzione nei confronti delle donazioni effettuate in vita dal de cuius pu� essere esperita dai legittimari, o dai loro eredi o aventi causa, nel termine di dieci anni dall'apertura della successione.

Vedi anche: L'azione di riduzione e petizione ereditaria

L'azione revocatoria dei creditori (c.d. azione pauliana)

Al di fuori del diritto delle successioni, la donazione pu� essere oggetto anche di azione revocatoria da parte dei creditori del donante.

Pu� capitare, infatti, che il debitore, allo scopo di proteggere il proprio patrimonio dall'aggressione dei creditori, si liberi dei propri beni attraverso un atto di donazione.

A norma dell'art. 2901 c.c., il creditore, in tal caso, pu� chiedere che l'atto (o gli atti) di donazione vengano dichiarati inefficaci nei suoi confronti. A tal fine, egli deve dimostrare che il donante fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto potesse arrecare alle proprie ragioni. (Vedi anche: L'azione Revocatoria Ordinaria. Guida con fac-simile)

Azione pauliana: presupposti, effetti e prescrizione

Devono, pertanto, ricorrere i seguenti due presupposti: la consapevolezza di arrecare un pregiudizio al creditore (c.d. consilium fraudis) e l'insorgere di un effettivo danno (eventus damni), cio� l'impossibilit� di rivalersi in maniera soddisfacente sugli altri beni del debitore.

La donazione pu� essere soggetta ad azione revocatoria (conosciuta anche come azione pauliana) anche nel caso in cui essa sia stata compiuta precedentemente alla nascita del debito: in tal caso, per�, il creditore deve dimostrare che la liberalit� fosse dolosamente preordinata a pregiudicare il soddisfacimento del credito.

Va evidenziato che l'accoglimento dell'azione revocatoria non produce alcun effetto sulla validit� dell'atto di donazione, ma permette al creditore di agire sul bene in via conservativa o esecutiva, come se non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore.

L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dal compimento dell'atto (art. 2903 c.c.).


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