Data: 19/12/2005 - Autore: Silvia Vagnoni
"Il tentativo di conciliazione, pur configurando un atto necessario per l'indagine sull'irreversibilit� della frattura spirituale e materiale del rapporto tra i coniugi, non costituisce, tuttavia, un presupposto indefettibile del giudizio di divorzio". Ne consegue che "la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione obbligatoria di una nuova udienza presidenziale, la quale pu�, invece, essere omessa quando non se ne ravveda la necessit� e l'opportunit�. Il giudizio pu�, pertanto, proseguire ove risulti la persistente volont� della parte non comparsa di conseguire la cessazione degli effetti civili del matrimonio". � quanto ha di recente stabilito la prima sezione della Corte di Cassazione (Sent. n.23070/2005) rigettando il ricorso di una donna che, temporaneamente impedita per gravi motivi di salute, non era comparsa all'udienza presidenziale fissata per il tentativo di conciliazione. Con l'occasione la Suprema Corte ha altres� precisato che "nel caso di mancata comparizione di uno dei coniugi all'udienza presidenziale, spetta all'insindacabile discrezionalit� del giudice valutare l'opportunit� di provvedere alla fissazione di una nuova udienza per il tentativo di conciliazione, tenendo conto delle ragioni della mancata presentazione della parte e della sua volont� di aderire o meno alla ricostituzione del consorzio familiare".
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