Data: 21/05/2020 17:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Atti giudiziari - Agenzia delle entrate

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L'Agenzia delle entrate viene informata dell'emissione di una sentenza o di un altro provvedimento soggetto a imposta di registro direttamente dalla cancelleria dell'ufficio che lo ha emesso, che deve chiedere la registrazione entro termini ben precisi.

In particolare la richiesta di registrazione dei provvedimenti che chiudono le cause civili (compresi i decreti ingiuntivi) e di quelli di condanna al risarcimento del danno disposta nell'ambito di procedimenti penali va presentata entro cinque giorni.

È di venti giorni, invece, il termine perentorio per chiedere che vengano registrati i decreti di trasferimento emessi nell'ambito di procedure esecutive e gli atti in cui il cancelliere interviene come ufficiale rogante (come il verbale di rinuncia all'eredità, il verbale di nomina dell'incaricato alla redazione dell'inventario e il verbale di apposizione di sigilli).

Vai alla guida Atti giudiziari: cosa sono e quali sono

Tassazione atti giudiziari: come si paga

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Una volta che la cancelleria ha trasmesso l'atto all'Agenzia delle entrate, le parti (che sono obbligate in solido al pagamento dell'imposta) possono alternativamente:

  • attendere l'avviso di liquidazione dell'imposta notificato dall'Agenzia e con il quale viene richiesto il pagamento entro 60 giorni,
  • provvedere spontaneamente al pagamento.

La ricevuta di pagamento andrà quindi consegnata all'Agenzia che provvederà a registrare l'atto e a restituirlo alla cancelleria.

In caso di mancato pagamento, l'importo viene iscritto a ruolo e si procede al recupero forzato di quanto dovuto, con aggravio di spese.

Come compilare il modello F24

Attualmente, per pagare la tassazione degli atti giudiziari ci si avvale del modello F24 (e non più del modello F23, come avveniva per gli atti emessi fino al 22 luglio 2018).

Su di esso vanno indicati il codice tributo, l'anno per cui si effettua il versamento, il codice dell'ufficio legale e il codice dell'atto oggetto di definizione.

Con riferimento al codice tributo, si precisa che lo stesso è: AAGG.

Ad esso si affiancano altri codici che permettono al contribuente di versare, con un'unica operazione, tutte le imposte dovute all'Agenzia delle entrate.

In particolare, si tratta dei seguenti:

  • A196 - Atti giudiziari – Imposta di registro – somme liquidate dall'ufficio,
  • A197 - Atti giudiziari – Sanzione imposta di registro – somme liquidate dall'ufficio
  • A140 - Atti giudiziari e Successioni – Imposta ipotecaria – somme liquidate dall'ufficio
  • A141 - Atti giudiziari e Successioni – Imposta catastale – somme liquidate dall'ufficio
  • A146 - Atti giudiziari e Successioni – Imposta di bollo – somme liquidate dall'ufficio
  • A148 - Atti giudiziari e Successioni – Sanzione Imposta di bollo – somme liquidate dall'ufficio
  • A149 - Atti giudiziari e Successioni – Sanzione Imposte e tasse ipotecarie e catastali – somme liquidate dall'ufficio
  • A152 - Atti giudiziari e Successioni – Interessi – somme liquidate dall'ufficio.

Chi paga gli atti giudiziari

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Come detto, le parti sono obbligate solidalmente nei confronti del fisco alla registrazione degli atti giudiziari, ad eccezione di coloro che sono intervenuti volontariamente nel processo.

Nei rapporti tra le parti, invece, l'onere di pagare l'imposta segue le spese e quindi è posta a carico del soccombente o di tutte le parti se è intervenuta compensazione. Di conseguenza, chi si fa carico materialmente di pagare l'imposta perché vi ha interesse (ad esempio la parte vittoriosa che intende far valere gli effetti di una sentenza), potrà poi chiedere all'altra parte il rimborso di quanto pagato.

Tassazione atti giudiziari ed effetti della registrazione

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La preventiva registrazione degli atti giudiziari, e quindi il pagamento della tassazione per essi prevista, è requisito per il rilascio di originali, copie ed estratti autenticati del provvedimento interessato.

Non serve la registrazione, tuttavia, per gli atti richiesti d'ufficio per un altro provvedimento giurisdizionale; per gli originali, le copie e gli estratti richiesti per la prosecuzione del giudizio e per le copie degli atti destinati alla trascrizione o all'iscrizione nei registri immobiliari, necessari per l'approvazione o l'omologazione, che devono essere depositati per legge dal pubblico ufficiale nei pubblici uffici.

Si prescinde dalla preventiva registrazione, poi, per l'originale o la copia di un provvedimento necessario per l'esecuzione forzata e per ottenere copia di un atto con apposizione della formula esecutiva.


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