Data: 09/02/2018 10:45:00 - Autore: Alessandra E. Di Marco
Avv. Alessandra E. Di Marco - Secondo la Cassazione, la prova del demansionamento pu� essere fornita anche a mezzo di presunzioni semplici. E' del 26 settembre 2017 (Cass. Sez. Lav. Sent. n. 22288/2017 sotto allegata) l'innovativa pronuncia della Suprema Corte con cui si riconosce la possibilit� che la prova del demansionamento sia fornita anche attraverso le c.d. presunzioni semplici.

Di fatto, stante che l'onere della prova circa il demansionamento spetta al lavoratore, questi � tenuto a fornire i mezzi di prova affinch� il Giudice possa effettivamente riscontrare una dequalificazione del lavoratore sul posto di lavoro.
Al fine di potere fornire detta prova � sostanzialmente essenziale che il lavoratore sia in grado di fornire la prova circa la netta differenza tra la mansione cui era stato adibito al momento della assunzione e quella cui era stato adibito successivamente (con relativa dequalificazione a dire dello stesso).

Demansionamento: su chi ricade l'onere della prova

Per costante e consolidata Giurisprudenza l'onere della prova ricade sempre sul lavoratore.

Questi infatti deve dimostrare che effettivamente sia stato addetto a mansioni del tutto inidonee alle proprie capacit� professionali nonch� inferiori.

Prova che spesso, come gi� detto, non risulta particolarmente agevole.

Demansionamento: la prova secondo la Cassazione

Non sempre la prova del demansionamento � agile poich� il lavoratore deve essere in grado di dimostrare che le due mansioni siano nettamente diverse e dequalificanti.

Tuttavia quando ci� non � possibile per mezzo di prove documentali e testimoniali, secondo orientamento giurisprudenziale � ammesso che il Giudice possa trarre la suddetta prova anche da presunzioni semplici.

Pertanto se prima l'onere probatorio risultava molto pi� rigoroso con la nuova pronuncia della Cassazione, il lavoratore potr� agire anche nel caso in cui non possa fornire prove concrete, purch� si possa quanto meno fornire detta prova mediante presunzioni semplici.

Avv. Alessandra Elisabetta Di Marco

alessandradimarco@virgilio.it


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