Data: 09/02/2018 08:49:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax - Assegni circolari, bancari e postali oltre i mille euro devono riportare la clausola non trasferibile, altrimenti le sanzioni sono salate. Lo ricorda l'Abi (Associazione bancaria italiana) con un decalogo contenente le principali regole di utilizzo del contante, degli assegni e dei libretti al portatore, aggiornate alle nuove normative contro il riciclaggio aggiornate con il d.lgs. n. 90/2017.

Antiriciclaggio: contante fino a 3mila euro

Nel decalogo, riportato sul sito dell'Abi si ricorda, in primis il divieto di trasferimento tra privati, senza l'ausilio delle banche, di denaro contante e di titoli al portatore di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.

Assegni: attenzione alla clausola "non trasferibile"

Circa gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare - oltre a data e luogo di emissione, importo e firma - l'indicazione del beneficiario e la clausola "non trasferibile". Se il modulo di assegni � datato e la dicitura non � presente sull'assegno servir� apporla.

Chi vuole utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, pu� farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca.

Nel caso di un assegno rilasciato o emesso in forma libera, senza la scritta "non trasferibile", la legge prevede il pagamento a carico del richiedente l'assegno di un'imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato.

Le sanzioni previste in caso di violazioni per la soglia dei contanti e per gli assegni (come la mancata indicazione della clausola "Non trasferibile") la sanzione va da 3.000 a 50.000 euro.

Libretti di risparmio solo nominativi

La legge vieta l'apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e vietato � anche l'uso laddove aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cio� intestati ad una o pi� determinate persone.

La data ultima di estinzione il 31 dicembre 2018 � stabilita per chi detiene ancora libretti al portatore. Sempre vietato il loro trasferimento.

In caso di trasferimento dei libretti al portatore la sanzione pu� variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018; infine, per l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione � in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.


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